EMENDAMENTI ALLA FINANZIARIA
ACCESSO: IL CONSIGLIERE GODE DI UN DIRITTO DI NATURA SPECIALE
Emendamenti del Ministero
delle Finanze per il decentramento catastale ai Comuni
Art. 13
1. Nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1. la lettera d) è
sostituita dalla seguente: “d) alla tenuta dei registri immobiliari, con
esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione, nonché di visure e
certificati ipotecari;”;
2. la lettera g) è
sostituita dalla seguente: “g) al controllo di qualità delle informazioni e dei
processi di aggiornamento degli atti;”;
3. la lettera h) è
sostituita dalla seguente: “h) alla gestione unitaria e certificata
della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni
di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti
interessati.”.
b) al comma 1 dell’articolo 66:
2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla conservazione, all’utilizzazione ed
all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di
determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, lettera h);”.
Art. 14
1. A decorrere dal 1° novembre
2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso
le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’art. 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel
comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L’efficacia
dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa tra l’Agenzia del
territorio e l’Associazione nazionale comuni italiani, recante l’individuazione
dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni,
tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di
banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione
al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al
precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l’Agenzia del
territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui
all’art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono
onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni
sindacali, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di
intesa concluso dalla Agenzia del
territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati
i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo
esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure
di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle
risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei
tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di
comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell’ avvio della gestione
delle funzioni catastali .
4.
L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e
nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007 specifiche
modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la
interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono
assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e
l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ ambito del
sistema pubblico di connettività.
5. L’Agenzia del Territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte
le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale
la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del
personale comunale. L’assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante
distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la
collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività
realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze.
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