ESCLUSIONE DELL'OFFERTA CHE NON CONSENTE LA VALUTAZIONE ANALITICA DEI COSTI
ATTIVITA' "EXTRA MOENIA" DI AZIENDE COMUNALI
Autorità per la vigilanza
Autorità per
la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n.
3
del 15.01.2009
PREC 241/08/L
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle
controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06
presentate dall’ANCE di Firenze e dall’impresa Cioci s.r.l. - Lavori di
restauro e recupero funzionale a Galleria dei saloni al piano terra del
complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi, in Firenze, - Importo euro
1.069.891,95; S.A. Provincia di Firenze.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del
precontenzioso
Considerato in fatto
Con bando pubblicato sulla GURI n.
17, in data 8 febbraio 2008, la Provincia di Firenze indiceva la gara per
l’appalto dei lavori indicati in epigrafe, di importo a base d’asta pari a euro
1.069.891,95, compresi gli oneri di sicurezza.
In data 14 aprile 2008 è pervenuta
all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, presentata dal Sig. Boris Baldini,
in nome e per conto di ANCE FIRENZE - Sezione Edile di Confindustria Firenze,
in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con la quale è
stata contestata la legittimità dell’esclusione dalla gara in esame dell’ATI
Baldini Costruzioni s.r.l. (capogruppo) - Cosimo Pancani S.p.A. e Tecno Trade
International s.r.l. (mandanti).
Sostiene l’istante che la lex
specialis della gara di cui trattasi (ed in particolare il disciplinare, a pag.
XVII) prevedeva l’obbligo per i concorrenti di inserire tra la documentazione
amministrativa richiesta per l’ammissione alla gara medesima le giustificazioni
dei prezzi unitari, a pena di esclusione, relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, secondo le
modalità indicate nel modello “Allegato 5” al Disciplinare stesso.
State tale previsione, a detta
dell’Associazione esponente, le giustificazioni in questione sono state
esaminate dalla S.A. nei confronti di tutti gli offerenti, a prescindere dal
carattere anomalo o meno della relativa offerta, poiché la busta contenente la
documentazione amministrativa viene sempre aperta anteriormente a quella
contenente l’offerta economica, con conseguente esclusione, in caso di
incompletezza delle giustificazioni, sia dell’offerta che, alla luce delle
altre offerte in gara, sarebbe risultata anomala sia di quella che sarebbe
risulta non anomala, senza possibilità alcuna di integrare la documentazione
già presentata.
Ad avviso dell’istante, la
descritta procedura seguita dalla S.A. è irragionevole ed in contrasto con
l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti alle gare di
appalto, trattandosi di documentazione la cui utilità ai fini della gara è
soltanto eventuale, ed appare, altresì, elusiva del principio di matrice
comunitaria secondo cui, in assenza di contraddittorio, non vi può essere
spazio per l’esclusione di un’offerta sospetta di anomalia.
A riscontro della richiesta di
informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, la
Provincia di Firenze ha, innanzitutto, precisato che le giustificazioni dei
prezzi unitari dovevano essere contenute nella busta “Offerta Economica”, come
espressamente richiesto al punto 16.2, lett. B), n. 2 del disciplinare di gara
e non nella busta “Documentazione Amministrativa”, come erroneamente affermato
dall’Associazione istante.
Al riguardo, l’Amministrazione ha
anche richiamato la motivazione per cui è stata disposta l’esclusione dell’ATI
Baldini Costruzioni s.r.l. (capogruppo) - Cosimo Pancani S.p.A. e Tecno Trade
International s.r.l. (mandanti), come riportata nel verbale della seduta
pubblica del 30 marzo 2008, ossia: “poiché il plico dell’offerta economica
presentato per la partecipazione alla gara, non contiene le giustificazioni
delle «voci di prezzo di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto a base di gara» come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 16.2
lett. B) del disciplinare di gara, allegato parte integrante del bando. Infatti
il concorrente ha prodotto soltanto tre schede generiche con indicazione delle
categorie delle lavorazioni (OG2, OS6 e OS28-OS30) in luogo dei prezzi unitari
ed indicando genericamente solo le percentuali delle «spese generali» e degli
«utili di impresa».”
Inoltre, la S.A. ha sostenuto la
correttezza del proprio operato, asserendo di aver rispettato il disposto del
comma 5, dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce che “le
offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui
all’articolo 87, comma 2, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo posto a base di gara”, specificando nel disciplinare
di gara la documentazione minima (analisi prezzi - Allegato 5) e le modalità di
presentazione delle giustificazioni.
Pertanto, conclude la S.A., le
ditte che non hanno presentato le giustificazioni sono state escluse per il
mancato rispetto di prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni
legislative di settore, riportate negli atti di gara, i quali stabilivano,
altresì, in modo chiaro ed inequivoco che la presentazione della documentazione
(analisi prezzi) era richiesta a pena di esclusione.
In riscontro all’istruttoria
procedimentale svolta da questa Autorità, l’impresa Cioci s.r.l.,
controinteressata, in quanto capogruppo dell’ATI con Impianti Elettrici F.lli
Di Battista snc (mandante) dichiarata definitivamente aggiudicataria
dell’appalto posto a gara, ha precisato in apposita memoria le censure mosse
nell’istanza di parere, dalla stessa presentata in data 30 maggio 2008.
Preliminarmente, l’impresa Cioci
s.r.l. ha eccepito la carenza di legittimazione dell’ANCE di Firenze alla
richiesta di parere ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/06,
rilevando che, nel caso specifico, non sussiste in capo alla suddetta
Associazione la natura di ente esponenziale portatore di un interesse diffuso
dell’intera categoria, atteso che tale richiesta di parere non è intervenuta
nella fase di presentazione dell’offerta, bensì a conclusione della fase di
gara, con provvedimento di aggiudicazione definitiva già adottato, ed anche in
considerazione del fatto che, nella specie, secondo l’impresa
controinteressata, l’associazione di categoria ha richiesto il parere per far
valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti, trascurando quelli
di segno contrario.
Nel merito, l’impresa Cioci s.r.l.
ha rilevato che la previsione, a pena di esclusione, di fornire giustificazioni
pari al 100% delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo a base di
gara non lascia alcun dubbio sull’obbligo ricadente su tutti i concorrenti di
fornire indicazioni nel termine ultimo di presentazione dell’offerta e non
lascia, altresì, alcuna discrezionalità alla Commissione di gara nella
valutazione degli elementi presentati a corredo dell’offerta, altrimenti la
stessa opererebbe una violazione del principio della par condicio nei confronti
dei concorrenti che hanno puntualmente rispettato le prescrizioni del
disciplinare di gara assumendosene tutti gli oneri.
Ritenuto in diritto
In via preliminare, è necessario esprimersi sulla presunta
carenza di legittimazione dell’ANCE di Firenze alla richiesta di parere in
esame.
Al riguardo si evidenzia che l’asserita impossibilità di
qualificare, nel caso di specie,
la suddetta associazione di categoria come soggetto
portatore di un interesse diffuso, ex art. 2, comma 2, del Regolamento sul
procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7,
lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si fonda sul
presupposto che tale richiesta di parere sia intervenuta a conclusione della
fase di gara, con provvedimento di aggiudicazione definitiva già adottato.
Al contrario, risulta in atti che l’istanza di cui
trattasi è stata presentata dall’ANCE di Firenze il 14 aprile 2008, mentre i
lavori in oggetto sono stati aggiudicati dalla S.A. con determina dirigenziale
n. 777 in data 18 aprile 2008.
Venendo al merito della questione,
si rileva, innanzitutto, che la clausola del disciplinare di gara censurata nel
presente procedimento, vale a dire il punto 16.2, lett. B), n. 2, stabiliva, in
modo chiaro e non equivoco, gli adempimenti richiesti al concorrente,
prevedendo che “Per l’ammissione alla gara il plico dell’offerta economica
dovrà contenere…le giustificazioni dei prezzi unitari, a pena di esclusione,
debitamente firmate dal legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 86, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. dovranno essere contenute le giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto a base di gara, secondo le modalità indicate nel modello “Allegato 5” al
presente disciplinare”.
Dalla richiamata prescrizione
discende, innanzitutto, che erroneamente l’ANCE di Firenze ha ritenuto che le
giustificazioni dei prezzi unitari dovessero essere contenute nella busta
“Documentazione Amministrativa”, con conseguente venir meno dell’argomento
principale posto a fondamento delle censure mosse dalla suddetta Associazione.
Si evidenzia, inoltre, che la S.A.
ha correttamente applicato il citato art. 86, comma 5, del D.Lgs. ......