ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO DA UN CONCORSO PUBBLICO
ASSOLUZIONE DEL DIPENDENTE E ACCOLLO DELLE SPESE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
6558/06
Reg.Dec.
N. 7102 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da GRIMALDI
Daniela, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Vitolo, con domicilio
eletto in Roma, via Ovidio, n. 32, presso lo studio dell’avv.to Giancarlo
Viglione;
contro
l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso degli avv.ti Valerio Mercanti ed Elisabetta Lanzetta,
con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via della Frezza, n. 17;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sez. III^, n. 943/04 del 02.02.2004;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’ I.N.P.S.;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Nominato relatore per
la pubblica udienza del 14 luglio 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli
avv.ti Vitolo e Mercanti;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La dr.ssa GRIMALDI
Daniela, superate le prove di preselezione, sosteneva le prove scritte del
concorso pubblico per esami a 92 posti dell’area del ruolo professionale,
livello base avvocato, indetto dall’ I.N.P.S. con bando pubblicato il
21.01.2000.
La commissione
esaminatrice escludeva la dr.ssa GRIMALDI dall’ammissione alle prove orali sul
rilievo che l’elaborato della prova scritta di diritto del lavoro, di cui era
disposto l’annullamento, “ripropone ampi
stralci delle pagine 135, 136, 137, tratte dal manuale Diritto del Lavoro, ed.
Simoni – 2001” (verbale del 21.01.2002).
Avverso il
provvedimento di esclusione, la graduatoria approvata il 20.02.2002, i criteri
di massima per la valutazione delle prove di concorso ed atti preordinati,
connessi e conseguenti, la GRIMALDI proponeva ricorso avanti al T.A.R. per il
Lazio integrato con successivi motivi aggiunti formulando censure di violazione
di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito con la
sentenza di estremi indicati in epigrafe respingeva il ricorso.
Contro la decisione di
rigetto la dr.ssa GRIMALDI ha proposto atto di appello e, a confutazioni delle
conclusioni del T.A.R., ha dedotto:
- che l’esame
dell’elaborato della terza prova scritta in raffronto al manuale indicato dalla
Commissione mostra che fra i due testi non vi è identità di contenuto, con la
conseguenza che non emergono elementi per qualificarlo come frutto di copiatura
con comminatoria dell’esclusione dal concorso;
- che in assenza di una
ragionevole certezza del plagio la sola coincidenza di elaborazione concettuale
non può giustificare la misura espulsiva;
- che la sussistenza o
meno degli estremi del plagio è un dato oggettivo il cui riscontro non implica
una valutazione discrezionale tecnica della commissione esaminatrice e che il
giudizio al riguardo va analiticamente motivato;
- che la Commissione,
nel determinare i criteri di massima per la valutazione delle prove, ha omesso
di specificare i casi che possono dar luogo al loro annullamento;
- che nessuna
valutazione è stata compiuta sull’incidenza della parte dell’ elaborato che si
assume copiata sul merito complessivo della prova.
Con successiva memoria
l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.
L’ I.N.P.S.,
costituitosi in giudizio, ha contrastato i motivi dedotti e chiesto il rigetto
dell’appello.
DIRITTO
1). L’appello è
fondato.
2). La comminatoria di
esclusione del candidato da concorso per l’accesso ad impiego nella pubblica
amministrazione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 13, comma quarto,
del d.P.R. 09.05.1994, n. 487, si collega ai limiti di consultazione di testi
in sede di svolgimento dalle prove scritte, quali imposti dal bando di concorso
e/o dalle indicazioni della stessa commissione esaminatrice, ed opera con
effetto di automatismo nei casi in cui risulti che “il concorrente abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del
tema”.
Si tratta di
disposizione di chiaro contenuto e di immediata valenza precettiva che,
diversamente da quanto argomentato dall’appellante, non richiede ulteriore
esplicitazione in sede di elaborazione da parte della commissione di esame, ai
sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, delle modalità e dei criteri di
massima cui conformarsi in sede di valutazione degli esiti delle prove.
2.1). La violazione
della regola concorsuale, indirizzata a garantire l’originalità del prodotto
intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturità e
di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso,
sussiste nei casi in cui dalla prove scritta emerga:-
a). una riproduzione fedele
del testo non ammesso a consultazione;
b). un’ impostazione
del tema, o di parte di esso, che costruisca un’imitazione, con carattere
pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro confronto.
Nella fattispecie che
ha originato il presente contenzioso non ricorre la prima ipotesi, perché la
parte dell’elaborato relativo alla prova scritta in “diritto del lavoro” contenente lo sviluppo delle nozioni relative
alla nullità ed annullabilità del contratto di lavoro – che si afferma
incorrere nella violazione dell’art. 13, comma quarto, del d.P.R. n. 487/1994,
non si configura meramente riproduttiva per identità di frasi e connessione
delle proposizioni di stralci del testo assunto a termine di confronto della
Commissione (pagine 135, 136, 137, del manuale Diritto del Lavoro, ed. Simoni –
2001).
2.2). L’attento esame
della parte di elaborato che si afferma inficiato dalla violazione della regola
sui limiti di consultazione di testi nel corso della prova scritta porta
altresì ad escludere che si versi nell’ ipotesi in precedenza delineata al
punto b).
Va in primo luogo
osservato che le nozioni sviluppate nella parte di elaborato oggetto di rilievo
attengono a concetti fondamentali della dogmatica inerenti alla nullità e
annullabilità del negozio giuridico, con riferimento nello specifico al
contratto di lavoro, che trovano nella manualistica un comune e ricorrente
sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti.
La circostanza che il
candidato nell’esposizione di dette nozioni fondamentali si sia attenuto all’
impostazione del manuale non può essere elevato a univoco elemento rilevatore
dell’assenza di ogni originale elaborazione, potendo invece l’ordine
argomentativo osservato essere ragionevolmente ricondotto a precedente studio
ed approfondimento ed alle ordinarie capacità mnemoniche del candidato.
Conforta del resto tale
conclusione sia l’assenza di ogni pedissequa riproduzione di frasi e
proposizioni contenute nel testo assunto a termine di confronto, sia la
circostanza che la porzione di elaborato che si afferma inficiato da “copia” è costituito da una sola pagina
sulle otto in cui è stata articolata la prova scritta, e ciò avvalora le
c......