ESCLUSIONE LEGITTIMA SE L'OFFERTA È IN BUSTA NON SIGILLATA
Controllo sui contratti di subappalto
N
N. 01553/2011REG.PROV.COLL.
N. 04951/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 4951 del 2010, proposto da:
Rdb S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in
proprio nonché quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese
costituito tra la medesima RdB S.p.a. con Vona Costruzioni S.p.a. e Colacem
Società Consortile a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Tesauro e
dall’Avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,
via Salaria, 259;
contro
Presidenza
del Consiglio dei Ministri e Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Amministrazione e Bilancio del
Dipartimento della Protezione Civile;
nei
confronti di
Wood Beton
S.p.a.; Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., Donati S.p.a.,
in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese da essa
costituita con Tirrena Lavori S.r.l., Dema Costruzioni S.r.l. e Q5 S.r.l.,
Cosbau S.p.a.; Consorzio Etruria Soc. coop. a r.l, Meraviglia S.p.a.,
D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l., Orceana Costruzioni
Sp.a., Consorzio Stabile Consta Soc. Cons. p.a., in proprio e in qualità di
mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con Sicap S.p.a;
Sicap S.p.a.; Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a., in proprio e in
qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con la
Taddei S.p.a.; Taddei S.p.a.; Edimal Gran Sasso Soc. Consortile a r.l.; Coge
Costruzioni Generali S.p.a. in proprio e quale mandataria dell’associazione
temporanea di imprese da essa costituita con Consorzio Esi S.r.l.; Consorzio
Esi S.r.l.; Cogesi Soc. Cons. a r.l.; Ing. Armido Frezza Sr.l., in proprio e
quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese da essa costituita con
la Walter Frezza Costruzioni S.r.l. e la Arch Legno S.p.a.; Walter Frezza
Costruzioni S.r.l.; Arch. Legno S.p.a.; Sant’Emidio Soc. Consortile a r.l.; ,
Eschilo 1 S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria dell’associazione
temporanea di imprese da essa costituita con Cogeim S.p.a. e Alfa Costruzioni
S.r.l.; Cogeim S.p.a.; Alfa Costruzioni 2008 S.r.l.; Aec - Soc. Cons. a.r.l.;
Iter Gestione e Appalti S.p.a., in proprio e in qualità di mandataria
dell’associazione temporanea di imprese costituita con Sled S.p.a. e Vitale
Costruzioni S.p.a.; Sled S.p.a.; Vitale Costruzioni S.p.a.; Futuraquila - Soc.
Consortile a r.l.; Consorzio Arcale; Fontana Costruzioni S.p.a., in proprio e
in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con
La Vela Group S.r.l.; La Vela Group S.r.l.; Ille Prefabbricati S.p.a., in
proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita
con la Belwood S.r.l.; Belwood S.r.l.;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I, n. 02829 dd. 23 febbraio 2010,
resa tra le parti e concernente l’esclusione della ricorrente da gara indetta
per la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali nel territorio
de L’Aquila; nonché per il risarcimento dei danni discendenti dagli atti
impugnati in primo grado.
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Visti gli
artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi
per la ricorrente Società l’avv. Cintioli, nonché per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri l’Avvocato dello Stato Giovanni Palatiello in sede di
preliminari e l’Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli in sede di discussione;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1.1. La
ricorrente RDB S.p.a. ha presentato, in qualità di capogruppo del
raggruppamento temporaneo di imprese da essa costituendo con la Vona
Costruzioni S.p.a. e la Colacem Società Consortile a r.l., domanda di
partecipazione alla “Procedura di selezione di operatori economici per la
progettazione e realizzazione di edifici residenziali (n. 30 lotti costituiti
ognuno da 5 edifici per un totale di 150 edifici) al di sopra di piastre
sismicamente isolate”, indetta con bando del 22 maggio 2009 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile –
Ufficio Amministrazione e Bilancio.
L’intervento
andava realizzato nel territorio comunale de L’Aquila per le esigenze connesse
all’immediata sistemazione alloggiativa della popolazione della Regione Abruzzo
colpita dal sisma del 6 aprile 2009, a’ sensi del combinato disposto di cui
all’art. 2, comma 9, del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 convertito in L. 24 giugno
2009 n. 77, dell’art. 58 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 5, comma
2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile n.
3775 e dell’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 maggio 2009 n. 3771.
Oggetto
dell’affidamento era, in particolare, la progettazione esecutiva completa
(strutturale, impiantistica, di sicurezza), previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta e la realizzazione di 30 lotti, ciascuno
costituito da 5 edifici residenziali al di sopra di altrettante piastre
sismicamente isolate, con importo complessivo unitario a corpo, chiavi in mano,
a base d’appalto per ciascun lotto, costituito da 5 edifici, fissato in
complessivi euro 11.000.000,00 (undicimilioni), da aggiudicarsi sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Va da subito
evidenziato che, a’ sensi della lex specialis della gara, il plico
recante l’offerta doveva pervenire “a pena di esclusione, in busta chiusa e
sigillata, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in
modo che ne sia garantita l’integrità e la segretezza”.
A sua volta,
e sempre secondo quanto disposto dalla lex specialis della gara,
all’interno del plico medesimo dovevano essere inserite “tre diverse buste,
contraddistinte rispettivamente con le lettere A (documenti relativi
all’ammissione alla gara), B (offerta tecnica) e C (offerta economica),
sigillate e controfirmate dal legale rappresentante su entrambi i lembi di
chiusura”; era inoltre in facoltà dell’offerente includere nel plico stesso
un’ulteriore busta D, sempre sigillata e controfirmata dal legale
rappresentante su entrambi i lembi di chiusura, recante eventuali “offerte
integrative”, comunque non vincolanti per l’offerta base e relative ad
eventuali soluzioni tecnologiche, alle attrezzature e all’arredo.
Con verbale
n. 3 del 5 giugno 2009, la Commissione di gara, nel procedere all’apertura dei
plichi contenenti le offerte dei partecipanti, ha testualmente rilevato che il
plico del raggruppamento di cui è capogruppo la ricorrente “si presenta
integro, regolarmente sigillato e conforme alle norme di gara, e contiene
quattro buste (essendo stata presentata anche la busta D – Offerte integrative,
prevista facoltativamente dal bando). La Commissione rileva che non risultano
controfirmate le buste B (Offerta tecnica) e D(Offerte integrative), mentre la
busta A (Documentazione integrativa) non è sigillata ma soltanto incollata e
peraltro in m......