ESENTE IVA LE RSA PER DISABILI
PARCHEGGI: RIDOTTI I VINCOLI D'USO PER NON RESIDENTI
Risoluzione del 25/11/2005 n
Risoluzione del 25/11/2005 n. 164
Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Istanza di interpello. Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili IVA.
Operazioni esenti
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa
sostenuta, il parere reso dalla DRE X in sede di risposta all'interpello di
seguito riportato in forma integrale
QUESITO
Con la nota in riferimento, pervenuta alla scrivente il..... codesto Comune ha
chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'IVA, delle
attivita' esercitate da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili
(RSD) gestita dal medesimo Ente locale.
Al riguardo, e' stato precisato che la RSD:
- ospita soggetti portatori di handicap grave impossibilitati, temporaneamente
o permanentemente, a rimanere nel proprio nucleo familiare;
- e' una "struttura protetta" per la notte, che garantisce
prestazioni sanitarie e riabilitative;
- e' organizzata per sostenere psicologicamente i propri ospiti e per rendere
agli stessi anche attivita' di socializzazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il richiedente, richiamate le Risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria del
17/04/1986 - n. 322651, del 17/02/1987 - n. 345266, del 28/02/1992 - n. 431409
e del 08/01/2002 - n. 1, e' dell'avviso che le prestazioni in questione rese
nei confronti di soggetti portatori di handicap grave siano riconducibili tra
le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 21), del DPR n.
633/72, in quanto la RSD e' assimilabile agli organismi previsti nella
richiamata disposizione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione al trattamento fiscale, ai fini dell'IVA, delle operazioni in
parola, si osserva che l'art. 10, c. 1, n. 21) del DPR n. 633/72, dispone
l'esenzione da tale tributo per "le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine,
montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla
legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie".
Nella Ris. n. 1/2002, citata nell'istanza, l'Agenzia delle Entrate richiamando
le precedenti Risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 551353 del 28/06/1990,
n. 431409 del 28/02/1992 e n. 66/E del 20/04/1999, ha confermato che la
disposizione di cui all'art. 10, c. 1, n. 21) del DPR n. 633/72 ha carattere
oggettivo e, in quanto tale, esenta da IVA le prestazioni di servizi ivi
elencate, non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua.
Al riguardo, si rappresenta che le RSA oggetto di regolamentazione regionale e
individuate quali "strutture un tempo definite case di riposo",
accolgono persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti e si
prefiggono di garantire a tali soggetti la salute fisica e il benessere
psichico, di promuovere l'autonomia personale, di stimolare gli interessi e le
relazioni sociali garantendo la qualita' della vita dell'anziano non piu'
autosufficiente o non piu' in grado di rimanere al proprio domicilio (come
descritto nella "guida per il cittadino/Solidarieta'/Anziani" sul
sito internet della Regione X).
Nel caso di specie, anche se non ospita esclusivamente anziani di eta', si
ritiene che la RSD, assicurando l'alloggio a soggetti affetti da handicap
grave, fornisce servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per
anziani e quindi esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 21, del DPR n.
633/72.
Infatti, l'Amministrazione finanziaria, nei casi in cui e' stata chiamata a
pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani,
tenuto conto della locuzione "e simili" contenuta nella norma, ha
chiarito che l'elencazione contenuta non e' da intendersi tassativa ed ha
chiarito che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti
quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni
considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per
il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura (cfr. Ris. Min.
del 17/04/1986 con prot. n. 322651 - Ris. Min. del 17/02/1987 con prot. n.
345266 - Ris. Agenzia delle Entrate n. 188/E del 12/06/2002 - Sent. Cassazione
n. 11353 del 03/09/2001).
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