ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ: VISITA FISCALE FACOLTATIVA
Concessione di servizi e valore dell'affidamento
Dipartimento della Funzione pubblica
Dipartimento della Funzione pubblica
Parere 15 marzo 2010 n. 2
OGGETTO: Decreto 18 novembre 2009 n. 206. Quesito
sull’obbligatorietà delle visite fiscali in caso
di esenzione dalla reperibilità del dipendente.
Si fa
riferimento alla lettera prot. n. 8088 dell’1/2/2010 con la quale codesta
Amministrazione chiede chiarimenti in merito all’obbligatorietà della richiesta
di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i
quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall’obbligo di reperibilità
di cui all’art. 2 del d.m. 18 dicembre 2009 n. 206. In particolare, nella
menzionata lettera si chiede se l’Amministrazione, «nelle more dell’invio della
relativa certificazione medica idonea a far ricomprendere l’episodio morboso
nelle patologie riportate nel decreto, possa essere esonerata dall’obbligo di
richiedere la visita fiscale, che potrebbe appunto risultare infruttuosa perché
rivolta a soggetti esenti dall’obbligo di reperibilità ovvero debba procedere
comunque per l’attivazione della suddetta visita fiscale sin dal primo giorno
di malattia.».
Nel
merito si espongono le seguenti considerazioni.
Il
comma 5, dell’art. 55-septies, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009,
afferma che «l’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative». Come noto, questa
norma era già contenuta nell’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112/2008, convertito
in L. n. 133/2008 e successivamente abrogato proprio dal d.lgs. n. 150/2009.
Chiarimenti
sull’applicazione della prescrizione sono stati resi nelle Circolari n. 7 e 8
del 2008 e 1 del 2009 di questo Dipartimento, nelle quali, ribadendo
l’obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l’amministrazione, è
stato pure segnalato che la legge ha introdotto un elemento di flessibilità
nella valutazione, consistente nella ricorrenza di «esigenze funzionali ed
organizzative», tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificati
aggravi di spesa per l’erario.
Il
medesimo art. 55-septies, al comma 5, ha previsto che «le fasce orarie di reperibilità del
lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione». Il 4 febbraio scorso è entrato in vigore il
d.m. 18 dicembre 2009, n. 206, recante la «Determinazione delle fasce orarie di
reperibilità per i dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia». L’art.
2 del citato d.m. ha elencato alcune fattispecie di esclusione dall’obbligo di
reperibilità. Tali esclusioni si basano sulla ricorrenza di determinate
patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita
di cui al comma 1, lett. a) o di determinate malattie per le quali già in precedenza
l’amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro di cui al
comma 1, lett. b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale
(comma 1, lett. c), d), che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la
causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti). Inoltre, la
disposizione prevede un’esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali è
stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel
certificato; in questo caso, l’amministrazione ha già effettuato una verifica
della prognosi mediante visita di controllo (comma 2).
Le
ipotesi di esclusione sono quindi motivate da un’esigenza di economicità
dell’azione amministrativa; infatti, mediante la norma si evita una
duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero
una conoscenza già acquisita, e si evitano accessi al domicilio o appuntamenti
ambulatoriali infruttuosi, in presenza di patologie gravi che richiedono
frequenti visite specialistiche e terapie cicliche con pesanti esiti
patologici. Per quanto riguarda i casi di cui al comma 1 dell’art. 2 del
decreto ministeriale, l’amministrazione può riconoscere la sussistenza del
regime di esenzione solo quando la stessa è in possesso della necessaria
documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di
servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio
e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che
indica la causa di esenzione. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 21, commi
8 e ss., del CCNL comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, secondo
cui «l’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio
di appartenenza e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui
si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza»; inoltre,
«il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso
di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i
due giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione
della stessa» (questo sino all’entrata in vigore del nuovo regime sulla
trasmissione telematica dei certificati previsto dal comma 2 del citato art.
55-septies).
La
previsione dell’art. 2 del decreto non ha naturalmente modificato il disposto
legislativo di cui al citato art. 55-septies, comma 5; tuttavia, è chiaro che l’introduzione in via
regolamentare di fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può non
influire sull’obbligo per l’amministrazione di richiedere la visita fiscale,
per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio
di un esborso ingiustificato.
Pertanto,
ad avviso dello scrivente, è necessario distinguere il caso in cui
l’amministrazione è già in possesso della predetta documentazione formale ed il
caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.
Nella
prima ipotesi, l’amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale
poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni
per l’esenzione dalla reperibilità nei confronti del dipendente.
Nella
seconda ipotesi, l’amministrazione deve richiedere l’accertamento sin dal primo
giorno di assenza, tenendo conto comunque delle menzionate «esigenze funzionali
e organizzative »; come in altre circostanze, quindi, anche in questa ipotesi
l’amministrazione può valutare a secondo della situazione concreta la condotta
da seguire.
Naturalmente, nel caso in cui il
dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il
proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell’incaricato della
A.S.L., lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e
all’applicazione delle relative sanzioni. Rimane salvo il dovere per il
medesimo dipendente di avvertire tempestivamente la struttura competente circa
la propria assenza all’eventuale visita ambulatoriale fissata all’esito
dell’accesso infruttuoso presso il domicilio.
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