ESENZIONE IVA SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
CONTRIBUTI PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Risoluzione del 15/06/2004 n
Risoluzione
del 15/06/2004 n. 81
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Istanza di interpello - Art. 10, n. 27-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'art. 10, n.
27-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato esposto il seguente
Quesito
La societa' "X S.r.l." (di seguito "la societa'") -
costituita tra il Comune di .............. e la Comunita' Montana ......... -
gestisce, tra gli altri, i servizi "di assistenza domiciliare e socio
assistenziali riferiti ai bisogni della persona e della famiglia".
L'istante fa presente di non avere le qualita' giuridiche che il citato art.
10, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 richiede per applicare l'esenzione
dall'IVA sui servizi a carattere "socio-assistenziale"; la societa'
non rientra infatti tra gli "(...) organismi di diritto pubblico, le
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste
all'art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti aventi finalita' di
assistenza sociale (...e le...) ONLUS", ammessi dalla menzionata norma al
suddetto beneficio.
L'istante evidenzia che sul trattamento di esenzione dall'IVA la Corte di
Giustizia dell'UE, con la sentenza 10 settembre 2002, proc. C-141/00, avrebbe
operato un'interpretazione estensiva, affermando che detto trattamento si
applica a prescindere dalla forma giuridica utilizzata dal soggetto che rende
una prestazione "oggettivamente" esente.
Cio' posto, nell'interpello viene chiesto se, seguendo tale interpretazione,
possa ritenersi ininfluente, ai fini dell'applicazione dell'esenzione in
argomento, che la societa' non abbia i requisiti soggettivi richiesti dall'art.
10, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, essendo invece determinante la
circostanza che la stessa renda i servizi a carattere
"socio-assistenziale" individuati da tale norma.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In base all'interpretazione della citata pronuncia della Corte di Giustizia
dell'UE, l'istante ritiene che alle prestazioni in esame possa applicarsi il
trattamento di esenzione dall'IVA previsto dall'art. 10, n. 27-ter del D.P.R.
n. 633 del 1972, a nulla rilevando che dette prestazioni
siano rese attraverso una forma giuridica (societa') diversa da quelle
espressamente richieste da tale norma.
La societa' chiede pertanto all'amministrazione finanziaria di interpretare la
norma citata coerentemente con la sentenza, al fine di consentire al principio
affermato in quest'ultima di prevalere sulle disposizioni restrittive poste
dalla normativa nazionale.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La sentenza citata dall'istante ha esaminato preliminarmente l'art. 13, parte
A, n. 1, lettera "c)", della sesta Direttiva, che prevede l'esenzione
dall'IVA per le prestazioni "mediche" effettuate nell'esercizio delle
professioni mediche e paramediche (tale norma e' stata recepita
dall'ordinamento interno con l'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972).
La Corte di Giustizia ha ritenuto che tale norma comunitaria non richiede che
il prestatore abbia una particolare forma giuridica, essendo sufficiente, per
l'applicazione dell'esenzione fiscale ivi prevista, che "si tratti di
prestazioni mediche e che esse siano fornite da persone in
possesso delle qualifiche professionali richieste".
Il suddetto beneficio spetta dunque in modo "oggettivo", a
prescindere dalla tipologia organizzativa del soggetto che rende le prestazioni
"mediche"; l'esenzione puo' cosi' applicarsi anche se queste ultime
sono rese da un soggetto collettivo, che opera a mezzo di professionisti alle
proprie dipendenze.
La sentenza ha altresi' operato un esame dell'art. 13, parte A, n. 1, lettera
"g)", (sesta Direttiva) che disciplina, tra l'altro, le prestazioni a
carattere "socio-assistenziale", oggetto d'interpello, stabilendo in
loro favore l'esenzione dall'IVA se rese "da organismi di diritto pubblico
o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, dallo Stato
membro interessato".
Con riferimento a tale ultima previsione la Corte ha evidenziato che gli Stati
membri dispongono di "un potere discrezionale", in base al quale
possono individuare le categorie di soggetti che hanno titolo ad applicare il
suddetto beneficio sulle prestazioni che rendono a fini
"socio-assistenziali".
Tale discrezionalita' e' altresi' ribadita dall'art. 13, parte A, n. 2, della
stessa Direttiva, il quale consente agli stessi Stati membri di stabilire
eventualmente anche le condizioni per la concessione di tale beneficio "ad
enti diversi da quelli di diritto pubblico".
Nella sentenza viene affermato in concreto che il riconoscimento dei requisiti
soggettivi, legittimanti l'applicazione dell'esenzione dall'IVA sulle
prestazioni rese a carattere "socio-assistenziale", deve essere
effettuato facendo riferimento alle norme nazionali, ove esistenti, di
attuazione della direttiva comunitaria.
Tali norme rappresentano, infatti, la manifestazione del "potere
discrezionale" degli Stati membri, rilevato dalla Corte in ordine alla
disciplina dei servizi oggetto dell'interpello.
Al riguardo si evidenzia che la disciplina di dettaglio, cui si e' fatto
innanzi riferimento e che regola sul piano interno tali servizi, e' prevista:
1) nell'art. 10, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale individua in
modo specifico i soggetti che hanno titolo ad applicare l'esenzione dall'IVA,
limitatamente alle prestazioni "socio-assistenziali" rese "in
comunita' e simili, in favore" di determinate categorie di soggetti
svantaggiati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS,
handicappati psicofisici ed altri);
nonche',
2) nel n. 41 bis della tabella A, parte seconda, allegata al citato D.P.R. n.
633 del 1972, che consente invece di applicare l'IVA nella misura del 4 per
cento sulle prestazioni "socio-assistenziali", rese da cooperative e
loro consorzi.
Rilevato che la societa' istante non rientra in nessuna delle tipologie dei
soggetti specificamente individuati da entrambe le norme citate, ne consegue
che sulle prestazioni a carattere "socio-assistenziale", rese dalla
medesima, dovra' applicarsi l'IVA nella misura ordinaria (cosi', anche la
risoluzione 25 marzo 1998, n. 21).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale della ........., viene resa dalla scrivente
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n.
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