ESENZIONI IVA
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Circolare del 23/01/2007 n
Circolare del
23/01/2007 n. 3
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Oggetto:Contenzioso su istanze di rimborso IVA - Acquisto di beni destinati adattivita' esenti - Articolo 13, parte B, lettera c), della Direttiva n.77/388/CEE(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo: 1. PREMESSA 2. Negli ultimi tempi sono sorte numerose controversie instaurate a seguito di rifiuto espresso o tacito di rimborso dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attivita' esenti. 3. In particolare le istanze di rimborso ed i successivi ricorsi sono stati proposti assumendo che non sarebbe stato correttamente recepito dal legislatore nazionale l'articolo 13, parte B, lettera c), della Direttiva n. 77/388/CEE, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle "forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attivita' esentata a norma del presente articolo o a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 6;". 4. Secondo i ricorrenti, la predetta disposizione comunitaria avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che dovevano essere esentati da IVA tutti gli acquisti di beni effettuati da un soggetto che pone in essere operazioni esenti, con conseguente richiesta del rimborso dell'IVA "erroneamente" applicata sugli acquisti e che non poteva essere detratta dai clienti, in genere operatori del settore sanitario (medici, cliniche, ecc.) a causa del pro-rata di indetraibilita' totale. 5. In alcune delle controversie instaurate, i giudici hanno ritenuto opportuno sospendere i giudizi e rimettere alla Corte di Giustizia europea la questione sulla esatta interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera c), della VI Direttiva IVA. 6. Occorre innanzi tutto premettere che dal 1 gennaio 2007 la Direttiva n. 77/388/CEE (VI direttiva IVA) e' stata sostituita dalla Direttiva n. 2006/112/CE, nella quale, all'articolo 136, lettera a), la nuova redazione della disposizione gia' contenuta nell'art. 13 in questione, e' tale da non concedere piu' alcun dubbio interpretativo. Per questo motivo, la presente circolare deve intendersi operante per le controversie instaurate con riferimento alla precedente stesura fino alla data del 31 dicembre 2006. ......