ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE
MONITORAGGIO BILANCI ENTI LOCALI
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA
ITALIANA N.7900/04REG.DEC.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO N 1070 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO: 2004
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 1070/2004 R.G., proposto dal
Sen. Dott. Roberta Visibelli, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Faconda
ed elettivamente domiciliato presso il prof. Luigi Rotondo in Roma, Via
Biolchini 21,
CONTRO
La Amet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Musenga, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Viale America 11;
E nei confronti di
Il Comune di Trani, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia - Bari, sez. II, 19
gennaio 2004 n.120,
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Amet s.p.a.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2004, relatore il
consigliere Michele Corradino;
Uditi i difensori delle parti A. Faconda e A. Musenga,
come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata il TAR della Puglia ha
dichiarato inammissibile il ricorso (iscritto al n. 1781/2003 R.G.), proposto
dall’odierno appellante avverso il diniego opposto dall’A.M.E.T. con delibera
del C.d.A. del 5/9/2003, comunicata con nota del 14/10/2003 a firma del
Presidente del C.d.A., alla richiesta di accesso agli atti di cui alle istanze
del 28/7/2003 e 8/8/2003 riformulate con ulteriore istanza del 22/9/2003,
avverso la stessa nota del 14/10/2003 e ogni altro atto al suddetto diniego
connesso e/o presupposto ivi compresa la nota A.M.E.T. del 30/7/2003 a firma
della dott.ssa Giuliana Perrotta, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente
all’accesso agli atti di cui alle richieste innanzi indicate e per la condanna
dell’A.M.E.T. s.p.a. alla produzione ed esibizione in favore del ricorrente,
degli atti suddetti, con facoltà di estrarne copia.
La sentenza è stata appellata dal Sen. Dott. Visibelli che
contrasta le argomentazioni del TAR Puglia.
La Amet s.p.a. si è costituita per resistere all’appello,
proponendo, altresì, appello incidentale.
Il Comune di Trani non si è costituito per resistere
all’appello.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2004, il ricorso
veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Il Collegio, per la migliore
intelligenza della vicenda in esame, ritiene di doverla esporre
sinteticamente.
L’odierno appellante, in qualità di consigliere comunale
per la lista “Forza Trani”, con nota del 28.7.2003, ha presentato all’A.M.E.T.,
ex azienda speciale del Comune di Trani preposta all’erogazione dei servizi
pubblici di trasporto e di distribuzione di energia elettrica, un’istanza di
accesso ai seguenti documenti: atto di acquisto del ramo d’azienda Enel
Distribuzione del 31.1.2003 e atto di acquisto dell’immobile di via Imbriani
dalla Dalmazia Trieste s.p.a. del 31.1.2003. L’A.M.E.T., con nota del 30.7.2003
ha comunicato al Sen Visibelli che <<[…] trattandosi di documentazione
inerente l’espletamento del mandato di Consigliere Comunale, […] ogni decisione
in ordine all’istanza è di competenza del Comune>>. L’appellante ha
quindi reiterato l’istanza di accesso, con nota dell’8/8/2003, specificando la
documentazione richiesta. In seguito, il Consiglio di Amministrazione
dell’A.M.E.T., nella seduta del 5/9/2003, ha preso atto del diniego di accesso
espresso dal Presidente, condividendone le ragioni, sia per essere l’A.M.E.T.
una s.p.a. e non più una azienda speciale del Comune, sia per ragioni di tutela
della concorrenza. Il Sen. Visibelli con ulteriore nota del 22 settembre 2003
riformulava la richiesta di accesso. Infine, con atto notificato in data 11
novembre 2003 il Sen. Visibelli ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile
con l’appellata sentenza.
Il Collegio, ai fini della
decisione della presente controversia, ritiene di dover prendere in esame,
in via preliminare, la censura racchiusa nell’appello incidentale con la
quale l’Amet spa sostiene la tardività del gravame di primo grado.
L’eccezione è infondata.
Sul punto, merita adesione la decisione gravata con
l’appello in esame nella parte in cui ha ritenuto la nota del 30/7/2003 a firma
della dott.ssa Perrotta, di contenuto meramente interlocutorio, posto che, come
si evince dal chiaro tenore della locuzione ivi contenuta, demandava le finali
determinazioni in ordine all’istanza ostensiva al Comune di Trani.
Per ragioni di completezza il Collegio osserva che anche
aderendo all’impostazione difensiva dell’Amet s.p.a., il gravame di primo grado
sarebbe stato comunque tempestivo. Invero, deve escludersi che l’inutile
decorso del termine di trenta giorni per proporre ricorre al giudice
amministrativo estingua il diritto all’accesso dell’interessato. La citata
previsione dell’art. 25, comma 5, va infatti intesa nel senso che il
richiedente che non ha proposto tempestivo ricorso giurisdizionale non abbia
più titolo ad ottenere l’esecuzione coattiva dell’accesso da parte del giudice
sulla base della domanda d’accesso già presentata e rimasta infruttuosa, ma
conservi il titolo a presentare una nuova domanda d’accesso. Invero, sarebbe
paradossale che l’introduzione generalizzata di un istituto quale il diritto
d’accesso, che ha un dichiarato fine generale di pubblico interesse in una
nuova e più democratica concezione dei rapporti tra amministrazione e
amministrati, e che costituisce principio generale dell’ordinamento, venisse
sottoposto ad uno speciale regime processuale che – se non fosse possibile
proporre una nuova domanda d’accesso - sarebbe per l’interessato indubbiamente
più restrittivo di quello generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI , 27
maggio 2003 n. 2938). Nel caso in esame risulta che, dopo la nota del 30 luglio
2003, il Sen. Visibelli reiterò l’istanza di accesso in ben due occasioni (8
agosto e 22 settembre 2003) meglio specificando gli atti e i documenti dei
quali si chiedeva l’ostensione; il ricorso di primo grado, pertanto, anche
sotto tale profilo, deve essere dichiarato ricevibile (risultando, altresì,
erroneo il richiamo operato dal primo giudicante alla nota del 20 ottobre
2003).
Giudicato ricevibile il
gravame di primo grado, si palesa opportuna l’esposizione di brevi
considerazioni sul diritto di accesso riconosciuto dall’ordinamento ai
consiglieri comunali e provinciali.
L’art. 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali -
D.L.vo n. 267/2000 - statuisce: <<I consiglieri comunali e provinciali
hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi
sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge>>
(disposizione che ha i suoi più immediati antecedenti nell’articolo 24 della L.
n. 816/1985 - Esercizio delle funzioni consiliari <<I consiglieri
comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità
sanitarie locali e delle comunità montane, per l'effettivo esercizio delle loro
funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente
e degli atti preparatori in essi richiamati nonchè di avere tutte le
informazioni necessarie all'esercizio del mandato>> - e nell’art. 31
comma 5 L. n. 142/1990 - Consigli comunali e provinciali <<I consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente,
del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del
proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge>>).
Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i
consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere
d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine dì permettere di
valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia
dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole
sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche
nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli
rappresentanti del corpo elettorale locale.
II diritto codificato da tale disposizione è direttamente
funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o
provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato
conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività. Il
diritto ha una ratio diversa, quindi, da quella che contraddistingue l'ulteriore
diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto, non solo ai
consiglieri comunali o provinciali, ma a tutti i cittadini (art. 7, legge n.
142/1990 applicabile agli atti degli enti locali) come pure, in termini più
generali, a chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto e per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in riferimento ai documenti
amministrativi detenuti da amministrazioni diverse dai comuni e dalle province
(art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.PR. 27 giugno 1992, n. 352).
Invero, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento
del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso
ed il fattore che ne delimita la portata. Le disposizioni richiamate, infatti,
collegano l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo
svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla
sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell' ente (questo
orientamento è confermato dalla giurisprudenza, che ha avuto occasione di
precisare che il consigliere può accedere non solo ai “documenti” formati dalla
pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, a qualsiasi “notizia”
od “informazione” utili ai fini dell' esercizio delle funzioni consiliari; cfr.
Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 8480 del 3 agosto 1995, in materia di
acquisizione della registrazione magnetofonica di una seduta consiliare).
Il diritto di accesso del consigliere comunale non
riguarda soltanto le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo
riferito all'espletamento del mandato, inv......