ESIGENZE DI SERVIZIO: COMPENSO PER FERIE NON GODUTE
Autovelox: due circolari esplicative
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
N. 4634/2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Sent
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
N. 3607/94
Sede di Bari Sezione Seconda
Reg. Ric.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3607 del 1994 proposto da Lucarelli
Francesco rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Ciavarella presso il quale è
elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 114;
contro
Sezione decentrata di controllo sugli atti degli enti
locali di Bari e Regione Puglia non costituite in giudizio;
e nei confronti
del Comune di Rutigliano non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della decisione tutoria del 12.7.94 n. 6630/5206 di
annullamento della delibera di G.M. del 15.5.94 n. 284 di liquidazione
dell’indennità sostitutiva per ferie non godute;
nonché per la declaratoria
del diritto al compenso sostitutivo di ferie non godute.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19.9.2002 il Cons. Pietro Morea e udito, altresì, l’Avv. P. De Giglio su
delega dell’Avv. Nicola Ciavarella per il ricorrente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato il
26.10.1994 il sig. Lucarelli Francesco, dipendente a riposo del Comune di
Rutigliano –già direttore di ragioneria- ha impugnato la decisione dell’Organo
di Controllo del 12.7.94 n. 6630/5206 con cui è stata annullata la delibera di
Giunta Municipale del 15.5.94 n. 284 di liquidazione dell’indennità sostitutiva
per ferie non godute.
Ha proposto altresì azione di
accertamento del diritto all’ottenimento dell’indennità sostitutiva.
L’Organo di Controllo ha
motivato il diniego in base alla circostanza secondo cui “la richiesta
attinente il congedo ordinario per ben 85 giorni per l’anno 1993 non poteva
avere alcun concreto riscontro in relazione alla data dell’istanza (11.3.94) e
alla comunicata cessazione del servizio attivo a decorrere dal 30.3.94”.
Deduce i seguenti motivi:
1) eccesso
di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti: l’organo tutorio
ha negato il diritto al compenso sostitutivo in quanto ha erroneamente ritenuto
(travisando il senso letterale e logico del contenuto degli atti comunali) che
la richiesta di congedo formulata in data 11.3.94 fosse tardiva rispetto alla
data di cessazione del servizio al 30.3.94 e cioè 19 giorni dopo; in realtà la
data di collocamento a riposo veniva fissata al 1° settembre 1994 proprio per
consentire al Lucarelli dal 30 marzo 94 la fruizione del periodo di ferie maturato
nel 94 e negli anni precedenti e differito per ragioni di servizio come
ampiamente documentato in atti;
2) violazione
dell’art. 36 Cost., discendendo il diritto al compenso sostitutivo delle ferie
non godute direttamente dalla mancata fruizione, quando sia certa l’esigenza di
servizio che ha prodotto l’impedimento.
Con memoria conclusiva il
ricorrente puntualizza la propria difesa.
D I R I T T O
Sostiene il ricorrente di avere
titolo al compenso sostitutivo per ferie non godute, il quale discende direttamente
dalla mancata fruizione del congedo ordinario connesso ad un’esigenza di
servizio determinata dalla vacanza del posto di vice ragioniere; circostanza
questa che imponeva al Lucarelli, nella qualità di direttore di ragioneria
comunale, di non poter utilizzare alcun meccanismo di sostituzione vicaria.
Peraltro l’organo tutorio
–secondo la prospettazione di parte- ha negato la fruizione delle ferie sulla
base di una errata valutazione della situazione di fatto, avendo cioè ritenuto,
per errore, che la richiesta di congedo ordinario formulata dall’interessato in
data 11.3.94 non potesse essere accolta in quanto tardiva rispetto alla data di
collocamento a riposo fissata al 30.3.94 e cioè appena 19 giorni dopo, senza
invece considerare che la data di collocamento a riposo era stata fissata al 1°
settembre del 1994 proprio per mettere in grado il dipendente di poter fruire
interamente del lungo periodo di ferie che residuava.
Le deduzioni sono fondate.
Costituisce acquisizione
giurisprudenziale (C.d.S. Sez. V, 30.3.98 n. 374; V, 30.6.98 n. 985) la regola
secondo cui il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal
pubblico dipendente, discende, indipendentemente da una normativa espressa che
preveda l’indennità, direttamente dal mancato godimento allorchè sia certo che
la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì
da esigenze di servizio; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto
alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere
lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal
dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far derivare da una
violazione costituzionale imputabile alla p.a. il venir meno del diritto
all’equivalente pecuniario di una prestazione effettuata.
Resta peraltro accertata
l’erroneità del giudizio espresso dall’Organo di Controllo sulla base di un
dato di fatto travisato, determinata da una ritenuta (inesistente) tardività
della domanda di congedo ordinario.
Alla stregua di quanto precede
il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.
P.Q.M.
Il
tribunale amministrativo regionale per la
puglia Sede di Bari Sezione ii, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto
annulla l’atto impugnato.
Condanna la Regione Puglia al
pagamento, in favore di Lucarelli Francesco, delle spese di lite, che liquida
in Euro 1500/00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del
19.9.2002 con l’intervento de......