ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI: PREVALE IL PARERE DELLA SOVRINTENDENZA
Inail: spedizione atti tramite pec
N
N. 02378/2011REG.PROV.COLL.
N. 08806/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 8806 del 2009, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro in carica,
Soprintendenza per beni architettonici e per il paesaggio delle Province di
Lecce, Brindisi e Taranto in persona del Soprintendente in carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ciccarese
Rosa, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nicolardi, elettivamente
domiciliata presso l’avvocato Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
nei
confronti di
Comune di
Salve;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01538/2009,
resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER STRUTTURA
RICETTIVA AD USO PUBBLICO
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Ciccarese Rosa;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il consigliere Roberta Vigotti e
uditi per le parti l’avvocato dello Stato Colelli e l’avvocato Nicolardi;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
Le
Amministrazioni appellanti chiedono la riforma della sentenza con la quale il
Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha accolto il ricorso proposto
dalla signora Rosa Ciccarese, tutrice del signor Benito Mangiò, avverso il
provvedimento di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di
Salve per la realizzazione di una struttura ricettiva ad uso pubblico in zona
Pescoluce. La signora Ciccarese propone appello incidentale avverso la medesima
sentenza.
Espongono le
appellanti principali che alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art.
5 d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, alla quale era rimesso l’esame del progetto
presentato dal Mangiò, proprietario dell’area sulla quale insite il progetto
per la realizzazione della suddetta struttura, non ha presenziato la
Soprintendenza. La conferenza si è conclusa in data 15 marzo 2007 e il Comune
di Salve ha approvato, con deliberazione consiliare 28 febbraio 2008, n. 9, la
variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell’opera. A seguito di
sollecitazione della Soprintendenza, espressa con nota del 21 maggio 2008, il
Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica 3 giugno 2008, trasmessa
alla Soprintendenza stessa, che, con decreto 1° agosto 2008, la ha annullata
per contrasto con i valori paesaggistici ed archeologici della zona costiera di
Salve, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 29 giugno
1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 17 ottobre 1970.
A) Tale
decreto è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Puglia,
che, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso ritenendo che il
provvedimento soprintendentizio fosse andato oltre il controllo di mera
legittimità.
I) Avverso
la sentenza l’appello principale deduce che il potere di vigilanza riconosciuto
all’organo statale dall’art. 159 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 può riguardare
tutti i vizi di legittimità e, quindi, anche la carenza di motivazione del
provvedimento sottoposto a controllo. Nella fattispecie in esame, il Comune di
Salve, nel rilasciare l’autorizzazione, si è limitato ad una valutazione
stereotipata e avulsa dal concreto impatto dell’opera progettata sull’ambiente
circostante, mentre la Soprintendenza ha evidenziato l’altissimo valore
paesaggistico e ambientale della zona interessata dall’intervento e il danno
irreversibile che questo avrebbe arrecato allo stato dei luoghi.
L’appello è
fondato, poiché, come emerge dalla semplice lettura del provvedimento
rilasciato dal Comune, nessuna specifica considerazione circa le
caratteristiche del progetto, di notevole portata, e circa l’effetto che la
nuova edificazione avrebbe arrecato sul delicato e caratteristico contesto
ambientale, tutelato con decreto del 17 ottobre 1970 e connotato anche da
ritrovamenti archeologici, è stata espressa nella valutazione della
compatibilità dell’intervento con le preminenti esigenze paesaggistiche e,
quindi, dell’autorizzabilità dell’intervento. L’annullamento non ha quindi
ecceduto dai limiti che gli sono propri, ma ha correttamente rilevato
l’illegittimità dell’atto sottoposto a controllo, sotto il profilo dell’eccesso
di potere per carenza di motivazione.
B) Contro la
medesima sentenza, come si è premesso, ha proposto appello incidentale la
signora Ciccarese, per ripresentare i motivi del ricorso di primo grado
respinti dal Tribunale amministrativo.
II) In
particolare, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha
ritenuto il meccanismo di esercizio delle competenze in materia paesaggistica
previsto dall’art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalle
successive disposizioni che tale meccanismo hanno recepito, incompatibile con
l’istituto della conferenza dei servizi, con conseguente necessità di attivare
successivamente alla conclusione della conferenza l’emanazione
dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità delegata e la
successiva verifica da parte della Soprintendenza. Secondo la ricorrente,
invece, il provvedimento del Comune del 3 giugno 2008, successivamente
annullato dalla Soprintendenza, costituisce mera formalizzazione del parere
favorevole sugli aspetti paesaggistici, già compiutamente reso nella conferenza
di servizi conclusasi il 15 marzo 2007 e, come tale, è inidoneo a riattivare i
poteri anche di controllo già consumati in quella sede.
La censura
non ha pregio.
Va anzitutto
considerato che lo stesso parere espresso ai fini paesaggistici nell’ambito
della conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 15 marzo 2007 specifica
che resta fermo “l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica prima
dell’inizio dei lavori, nel rispetto delle direttive imposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006”:. Del resto,
tale obbligo è insito nella qualificazione dell’esito della conferenza in
termini di “parere” (paesaggistico) e di “proposta” (di variante
urbanistica), come tali necessariamente preparatori, ma senza effetto
vincolante, di provvedimenti di amministrazione attiva.
In via più
generale (ed è considerazione conclusiva) questo Consiglio di Stato (es. Cons.
Stato. VI, 11 dicembre 2008, n. 5620; 9 novembre 2010, n. 7981; 31 gennaio
2011, n. 712) ha già ripetutamente rilevato come, secondo l’ormai prevalente
orientamento - da cui non v'è motivo di discostarsi - l'istituto della
conferenza di servizi c.d. decisoria disciplinato dagli artt. 14 ss. legge 7
agosto 1990, n. 241, in esito alle riforme apportate dalle leggi 24 novembre 2000,
n. 340, e 11 febbraio 2005, n. 15 – e secondo la disciplina vigente all'epoca
di adozione degli atti qui in questione (marzo 2007 – giugno 2008) - è
caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si
conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio),
che ha valenza endoprocediment......