ESPROPRIAZIONI E OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA
Decurtazioni al prezzario legittime se motivate
Sentenza 293/2010
Sentenza
293/2010
Giudizio
GIUDIZIO DI
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE
- Redattore TESAURO
Udienza
Pubblica del 07/07/2010 Decisione del 04/10/2010
Deposito del
08/10/2010 Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Norme impugnate:
Art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327
Massime:
34954 34955
Atti decisi:
ord. 114,
115 e 116/2009
SENTENZA N. 293
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE;
Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), promossi dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania con due ordinanze del 28 ottobre e con una ordinanza
del 18 novembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 114, 115 e 116 del registro
ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di N.D. ed altri, di
M.R.P. ed altri e del Comune di Casapesenna ed altri nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2010 il
Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Francesco Guerriero e Antonio Sasso
per N.D. ed altri, Antonio Sasso per M.R.P. ed altri, Fabrizio Vittoria per il
Comune di Casapesenna e l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, con tre ordinanze di identico tenore, pronunciate in altrettanti
giudizi, le prime due del 28 ottobre 2008 (r.o. n. 114 e n. 115 del 2009) e la
terza del 18 novembre 2008 (r.o. n. 116 del 2009), ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità).
1.1.– Le prime due ordinanze (r.o. n. 114 e n. 115 del
2009), relative ad identiche fattispecie, espongono che i ricorrenti sono tutti
proprietari di un fondo in Casapesenna, oggetto di procedura ablatoria, in
ordine alla quale il medesimo TAR, con sentenze rispettivamente n. 73 e n. 74 del
2008, aveva annullato gli atti impugnati e condannato il Comune di Casapesenna
a restituire il terreno, previo ripristino dello stato dei luoghi. Gli attori,
con distinti ricorsi, poi riuniti dal TAR, hanno proposto ricorso per
l’esecuzione del giudicato, chiedendo la restituzione del fondo, ed hanno
impugnato la delibera del Consiglio comunale con la quale il Comune ha
disposto, ex art. 43, comma 2, del citato d.P.R., l’acquisizione al patrimonio
indisponibile delle aree in questione, corrispondendo una somma a titolo di
risarcimento dei danni.
1.2.– I rimettenti premettono ancora, in fatto, che la
vicenda era stata oggetto di una prima pronuncia dello stesso tribunale
(sentenza 23 gennaio 2003, n. 387) con la quale era stato censurato l’operato
dell’amministrazione in ragione del mancato compimento dell’iter previsto per
la formazione della variante urbanistica, e per violazione del contraddittorio
con i soggetti interessati. Nel procedimento di cui all’ordinanza r.o. n. 114
del 2009, con successive sentenze veniva poi annullata una nota del comune di
diniego di restituzione del suolo occupato e disposta la restituzione dello
stesso con ripristino dello stato dei luoghi (sentenza 5 giugno 2003, n. 7290),
ed ancora veniva accolto il ricorso per l’esecuzione del relativo giudicato con
nomina di un commissario ad acta. In seguito il Consiglio di Stato, con
sentenza 3 maggio 2005, n. 2095, dichiarava che sull’amministrazione gravava
l’obbligo di restituire l’area occupata.
Successivamente, con le già indicate sentenze del
medesimo TAR (n. 73 e n. 74 del 2008), erano stati annullati per incompetenza
gli atti inerenti alla procedura ex art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, con
condanna del comune alla restituzione del terreno previo ripristino dello stato
dei luoghi. Infine, era intervenuto il provvedimento di acquisizione sanante ai
sensi del citato art. 43.
1.3.– La terza ordinanza (r.o. n. 116 del 2009)
espone, in fatto, che il ricorrente, proprietario di un fondo sito nel Comune
di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), ne aveva subito da parte di detto comune
l’occupazione, senza alcun procedimento espropriativo.
Dopo alterne vicende in punto di giurisdizione, il
Tribunale di Nola, ritenendo la propria giurisdizione, radicandola per la
natura usurpativa dell’occupazione, aveva, infine, negato l’acquisto della
proprietà in capo alla pubblica amministrazione.
In seguito, era stato adottato da parte del
responsabile del Servizio lavori pubblici ed urbanistica ed Ufficio
espropriazioni del Comune di San Giuseppe Vesuviano, il decreto n. prot. 2006
0020376, impugnato nel giudizio principale, con il quale veniva disposta
l’acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile comunale dell’area,
prevedendo, altresì in favore del proprietario «oltre l’indennizzo, il
risarcimento del danno nonchè il computo degli interessi moratori a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo».
In particolare, il ricorrente deduceva la violazione
degli artt. 43 e 57, comma l, del d.P.R. n. 327 del 2001, lamentando l’inapplicabilità
al caso di specie del procedimento ex art. 43 ed invocando l’applicazione del
regime transitorio ex art. 57, comma 1, con obbligo di restituzione
dell’immobile e risarcimento del danno ex art. 2043 del codice civile per
l’illegittima, ulteriore occupazione.
1.4.– Ciò posto, i giudici a quibus ricordano che, in
caso di annullamento giurisdizionale degli atti relativi alla procedura di
espropriazione per pubblica utilità, il proprietario può chiedere – mediante il
giudizio di ottemperanza – la restituzione del bene piuttosto che il
risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se l’area sia stata
irreversibilmente trasformata in conseguenza dell’esecuzione dell’opera
pubblica. Inoltre, l’unico rimedio per evitare la restituzione dell’area
sarebbe l’emanazione di un provvedimento di acquisizione cosiddetto «sanante»
ex art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, in assenza del quale l’amministrazione
non può addurre la intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di
impossibilità oggettiva e, quindi, come impedimento alla restituzione.
1.5. – Il TAR Campania, dopo aver ricordato la
giurisprudenza di legittimità relativa alla cosiddetta occupazione
«appropriativa», assume che tale ricostruzione sarebbe incompatibile con la
disciplina normativa introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001 ed entrata in vigore
il 30 giugno 2003, in quanto la disposizione oggi censurata subordina
all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di
proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a
seguito di trasformazione, determinatasi in assenza del valido ed efficace
provvedimento espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità. Inoltre, non
potrebbe ritenersi che l’art. 43 disponga solo per il futuro, trattandosi di
disposizione, avente natura processuale riferita a tutti i casi di occupazione
sine titulo, anche già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo
unico (a conforto, richiama: Cons. Stato, IV, 21 maggio 2007, n. 2582; A.P., 29
aprile 2005, n. 2; TAR. Emilia-Romagna, Bologna, I, 27 ottobre 2003, n. 2160).
1.6.– I rimettenti, quanto alla giurisdizione,
ritengono di doversi conformare al consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui, in materia di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità,
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di
attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una
dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche in presenza di
atti poi dichiarati illegittimi.
1.7.– ......