ESPROPRIO BENI TUTELATI
Omessa dichiarazione di condanna: esclusione dalla gara
N
N. 04890/2010 REG.DEC.
N. 08648/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8648 del 2005,
proposto da:
Del Mercato Ernesto e Del Mercato Pier Francesco, rappresentati e difesi dagli
avvocati Alessandro Marotta e Lucio Marotta, con domicilio eletto presso Gian
Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18
contro
-Ministero per i beni e le attività culturali in
persona del Ministro in carica
-Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici storici di
Salerno in persona del soprntendente in carica, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Comune di Laureana Cilento, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI
SALERNO SEZIONE I n. 00258/2005, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO
DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la
successiva memoria dell’Amministrazione dei beni culturali e ambientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio
2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato avvocati
Giovanni Leone per delega dell'avvocato Marotta e l'avvocato dello Stato
Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
I signori Ernesto e Pierfrancesco Del Mercato chiedono
la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha respinto il
ricorso proposto avverso il provvedimento di occupazione d’urgenza in data 22
maggio 2003, teso alla realizzazione di una piazza pubblica sul giardino
antistante il palazzo storico del quale sono proprietari. Avverso tale
provvedimento (che ha fatto seguito ad un primo decreto, successivamente
revocato) i ricorrenti hanno svolto in primo grado una serie di censure, tutte
respinte dal Tar (che ha anche dichiarato la carenza di legittimazione passiva
del Ministero intimato) e riproposte in questo secondo grado del giudizio.
In particolare, deducono gli appellanti l’erroneità
della sentenza laddove:
-ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva
del Ministero per i beni e le attività culturali, senza considerare che il
ricorso era stato notificato al Ministero quale cointeressato e ha disposto la
condanna dei ricorrenti in suo favore;
-non ha ravvisato l’incompetenza del Comune a
provvedere sulla espropriazione di parte attinente al palazzo anzidetto,
vincolato dal Ministero per i beni ambientali e culturali con decreto del 19
ottobre 1983 e, quindi, sottoposto al potere espropriativo del solo Ministero;
-ha respinto la censura di incompetenza della Giunta
comunale ad approvare il progetto preliminare, a favore del Consiglio;
-ha respinto i motivi relativi alla carenza di
motivazione di tutti gli atti della reiterata procedura espropriativa e circa
l’indifferibilità e urgenza del lavori e, conseguentemente, la censura
concernente la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità,
viziante il decreto di occupazione d’urgenza;
-non ha ritenuto la violazione dell’art. 7 legge n.
2359 del 1865 per la mancata previa effettuazione di indagini geognostiche nel
sottosuolo dell’area esproprianda.
L’appello deve essere respinto.
Correttamente è stata estromessa l’Amministrazione
erariale, che non doveva essere chiamata in giudizio, in quanto nessun atto
impugnato era stato adottato da essa.. Tale capo della sentenza va quindi
confermato.
Non può innanzitutto condividersi la pretesa dei
ricorrenti, sostanzialmente avallata dal Tar, secondo cui l’imposizione del
vincolo ad un bene immobile da parte del Ministero dei beni culturali e
ambientali (nella specie, a mezzo del decreto del 19 ottobre 1983 avente ad
oggetto il palazzo Del Mercato), varrebbe a sottrarlo all’ordinario potere
espropriativo dell’Amministrazione comunale, per essere demandata unicamente al
Ministero la valutazione dell’esistenza di preminenti ragioni di pubblica
utilità.
Deve invece riconoscersi che gli artt. 91 e seguenti
d.lgs. n. 490 del 1999 attribuiscono al Ministero poteri incidenti sulla
proprietà privata per ragioni inerenti alla funzione alla quale il Ministero
stesso è deputato, ossia per ragioni di tutela e/o di valorizzazione del bene
vincolato, nei confronti del quale l’ente comunale conserva tuttavia gli
ordinari poteri espropriativi, dovendo unicamente acquisire il nulla osta della
Soprintendenza prima del loro concreto esercizio (nulla osta, nella specie,
intervenuto con nota del 28 dicembre 2000).
La sentenza impugnata motiva il rigetto della censura,
già svolta in primo grado, confutando l’esistenza stessa di un vincolo storico
artistico sull’area esproprianda, posto che il decreto ministeriale avrebbe ad
oggetto solo il palazzo, e non il giardino: ma si tratta di considerazione
ultronea, dato che, come si è detto, la presenza del vincolo non costituisce,
comunque, ostacolo all’esplicazione dei poteri espropriativi del Comune.
La sentenza impugnata merita invece conferma nella
parte in cui ha respinto la censura relativa alla pretesa incompetenza della
Giunta municipale, a favore del Consiglio, all’approvazione del progetto
preliminare dell’opera pubblica.