ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
ICI: EDIFICI SU AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE
LOMBARDIA/27/2009/PAR
LOMBARDIA/27/2009/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Angelo Ferraro Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano I
Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero Referendario
nell’adunanza del 5 febbraio 2009
Visto il testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21
marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14
gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 5
giugno 2003, n. 131;
Vista la nota n. 110
del 12 gennaio 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Castellanza (VA) ha
chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i
criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo
7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;
Vista l’ordinanza n. 19 del
29/01/2009, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza
odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di
Castellanza;
Udito il relatore,
dott.ssa Alessandra Olessina
PREMESSO
Con nota indicata in
epigrafe il Sindaco del Comune di Castellanza (VA) ha chiesto alla Sezione di
rendere apposito parere in merito all’eventuale operazione di estinzione
anticipata di alcune posizioni debitorie del Comune, che, previa valutazione
della convenienza economica, l’ente intenderebbe effettuare, in parte, tramite
l’assunzione di un nuovo mutuo a condizioni più favorevoli e, in parte, con
l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione.
IN VIA PRELIMINARE
Sull’ammissibilità della richiesta
La richiesta del
parere in esame è fondata sull’art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n.
131, che attribuisce alla Corte dei conti una funzione consultiva in materia di
contabilità pubblica.
Il primo punto da
esaminare è l’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della
Corte dei conti appunto dall’art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n.
131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a
dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme
di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza
e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito questa
Sezione ha precisato in più occasioni che la norma in esame, il cui contenuto
risulta ancora poco approfondito sia dalla giurisprudenza contabile che dalla
dottrina, consente alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, di
rivolgere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti due diverse
tipologie di richieste (deliberaz. n. 9 del 12 marzo 2007). Da un lato, possono
domandare l’intervento della magistratura contabile al fine di ottenere forme
di “collaborazione”, non specificate dalla legge, dirette ad assicurare la
regolare gestione finanziaria dell’ente ovvero l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa. Dall’altro possono richiedere pareri in materia di
contabilità pubblica.
La funzione
consultiva, che nei primi anni di applicazione della legge è stata la
principale forma di collaborazione attivata dalle amministrazioni locali, non
esaurisce quindi la possibilità d’intervento delle Sezioni regionali della
Corte dei conti, in seguito a specifiche richieste degli enti territoriali.
Anzi, in base alla
formulazione della norma non sembrerebbe neppure essere la principale forma di
collaborazione, poiché nella prima parte del comma 8 dell’art. 7 è chiaramente
specificato che gli enti territoriali possono domandare alle Sezioni regionali
della magistratura contabile “ulteriori forme di collaborazione”, con l’unico
limite della finalizzazione alla regolare gestione finanziaria dell’ente ed
allo svolgimento della azione amministrativa secondo i parametri
dell’efficienza e dell’efficacia.
L’intensificarsi
dell’uso degli strumenti collaborativi innanzi indicati richiede ulteriori
approfondimenti sulla natura e sull’ambito della funzione, indirizzati al suo
corretto esercizio.
In proposito va
considerato che l’attribuzione della funzione consultiva alle Sezioni Regionali
della Corte dei conti si situa nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3/2001 che ha radicalmente
modificato il titolo V della Costituzione.
In conseguenza della
equiordinazione degli enti territoriali allo Stato (art. 114 Cost.), e della
necessaria abrogazione di ogni forma di controllo amministrativo esterno sulle
Regioni (art. 124 Cost.), sulle Province e sui Comuni (art. 130 Cost.), il
legislatore ha inteso permettere agli enti territoriali di avvalersi della
collaborazione della Corte dei conti, organo magistratuale che opera quale
garante imparziale nell’interesse dello Stato-comunità (Corte cost. 12–27
gennaio 1995, n. 29), e, dopo la riforma costituzionale, di tutti gli enti che
costituiscono la Repubblica (Corte cost. 11 ottobre–9 novembre 2005, n. 417).
Le nuove
attribuzioni conferite alla Corte dei conti appaiono così finalizzate ad
individuare un organo neutrale che, in materia di coordinamento della finanza
pubblica, interagisce tra i vari livelli di governo della Repubblica a tutela
delle istanze e prerogative di ciascuno di essi in una materia, quale quella
della finanza pubblica, che condiziona l’esercizio di tutte le funzioni
pubbliche.
Contemporaneamente
le modalità di esercizio del controllo e le ulteriori attribuzioni intestate
alla Corte di conti intendono esaltare la natura collaborativa della funzione,
propedeutica allo svolgimento dell’attività degli enti territoriali secondo il
principio di legalità e, soprattutto, di legalità finanziaria.
In proposito questa
Sezione ha più volte posto in luce che la nozione d......