FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI
Mancato rilascio di concessione
REPUBBLICA
ITALIANA
N. 32/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7473 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 1999
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7473/1999
proposto da SATA s.p.a. in persona
del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Minieri ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Segreteria della Sezione;
CONTRO
Il Comune di Melfi in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avv.
Donatello Genovese ed elettivamente domiciliato in Roma
presso lo studio dell’avv. Filippo
Lattanzi in via Pierluigi da Palestrina n. 47;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata n. 156/1999;
Visto il ricorso con i relativi
allegati ;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Melfi;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica
udienza del 29 ottobre 2002 la relazione del Consigliere dottor
Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da verbale di
udienza; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue :
FATTO
Con l’appello qui in esame la
Società appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui
ha respinto il ricorso proposto in primo grado per ottenere l’accertamento
della infondatezza della pretesa del Comune di Melfi al pagamento da parte
dell’appellante di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 3 della legge 47/1985
per il ritardato versamento dei contributi di urbanizzazione da essa dovuti in
relazione al rilascio in suo favore di una concessione edilizia per la
realizzazione di un impianto industriale nell’area industriale di Melfi. La
sentenza ha, inoltre, accolto il motivo di incompetenza degli organi di governo
dell’Ente ad adottare le determinazioni in ordine all’applicazione delle
sanzioni in materia edilizia ma tale capo della sentenza non è stato sottoposto
a gravame. Comunque dall’eventuale accoglimento della tesi di parte appellante,
di accertamento della infondatezza della richiesta dei maggiori oneri a tenore
dell’art. 3 della legge 47/1985, deriva la piena soddisfazione della pretesa
azionata dell’appellante vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.
L’appellante deduce, in sintesi, le
seguenti censure articolate in un unico motivo: a) i maggiori importi
conseguenti all’applicazione dell’art. 3 della legge 47/1985 non sarebbero
dovuti in quanto il Comune di Melfi non ha costituito in mora l’appellante, né
ha richiesto il pagamento dei contributi ammessi a rateizzazione e non
corrisposti al momento del rilascio della concessione edilizia, né ha escusso
la fideiussione prestata con rinuncia espressa al “beneficium excussionis” a
garanzia del pagamento degli importi rateizzati. Da tale comportamento
deriverebbe la violazione dell’obbligo del creditore di agire secondo
correttezza e buona fede, sancito dall’art. 1175 del codice civile e da altre
disposizioni che richiamano nell’attuazione dei rapporti obbligatori il
principio di buona fede, obbligo che impone di svolgere tutte quelle attività
che il creditore può compiere agevolmente ed idonee a rendere meno gravosa la
posizione del debitore ai fini dell’adempimento dell’obbligazione. Sarebbe,
pertanto, imputabile al Comune intimato il maggior onere dovuto in esito
all’applicazione dell’art. 3 della legge 47/1985; b) il Comune avrebbe indotto
la Società appellante a non corrispondere alle scadenze stabilite gli importi
dovuti per gli oneri di urbanizzazione manifestando, con varie comunicazioni,
perplessità e dubbi sulla doverosità della corresponsione degli stessi da parte
dell’appellante; c) la richiesta degli interessi legali sui ratei versati
tardivamente avanzata dal Comune di Melfi e soddisfatta dall’appellante
comporterebbe l’implicito riconoscimento della inapplicabilità del regime di
cui all’art. 3 della legge 47/1985;d) in via subordinata si dovrebbe
riconoscere la deduzione dagli importi pretesi dal Comune in applicazione della
norma citata di quanto versato a titolo di interessi.
Il Comune di Melfi si è costituito
confutando le tesi difensive dell’appellante e chiedendo la reiezione
dell’appello.
DIRITTO
1)
L’appello
è, ad avviso Collegio, meritevole di accoglimento.