FINANZIARIA 2005: I COMMI CHE INTERESSANO GLI ENTI LOCALI
CONTRIBUTI 2004 PER LE UNIONI DI COMUNI
SPECIALE FINANZIARIA 2005
I
commi della Finanziaria 2005
che
riguardano gli Enti locali
LE FINANZIAR 2005
Ci asteniamo, in questa sede,
da ogni commento sui contenuti antiautonomistici di queste norme, rinviando
alle considerazioni pubblicate in questo stesso sito, alla voce “Problemi
aperti”.
Commi 12, 13 (Spese per
acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture)
Comma 12:nel triennio 2005-2007 gli
Enti Locali non possono effettuare spese di ammontare superiore,
rispettivamente, al 90, 80 e 70%, della spesa sostenuta nell’anno 2004, come
rideterminata ai sensi del Dl. n. 168/04 (c.d. Decreto “tagliaspese”), per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture.
Entro il 31 marzo 2005, e da
trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti
la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In
caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le
Amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese
di cui sopra, pagamenti in misura superiore al 50% della spesa complessiva
sostenuta nell’anno 2004.
Comma 13: il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle
Amministrazioni competenti, può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni
di cui sopra non si applicano alle spese sostenute da specifiche
Amministrazioni.
Comma 18 (Disposizioni sulla
tesoreria)
Si estende al triennio 2005-2007
l’attuale sistema di controllo bimestrale dei flussi di cassa dei soggetti titolari
di conti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato; tale
disposizione non si applica agli Enti locali di cui all’art. 2, commi 1 e 2,
del Tuel (Dlgs. 267/2000).
Commi da 21 a 41 (Patto di
stabilità interno)
Il
comma 21 ridefinisce il meccanismo di calcolo e vengono
assoggettati al rispetto dei parametri anche i Comuni da 3 a 5.000 abitanti, nonché le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”.
Il comma 22 definisce le
modalità di calcolo: in deroga a quanto previsto al comma 11, dell’art. 29,
della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003), si prevede che “per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna Provincia,
per ciascun Comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
Comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell’11,5 per cento” per i soli
Enti Locali che durante tale triennio hanno conseguito una spesa corrente media
pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di
appartenenza; per i restanti invece è incrementata del 10%. Le Unioni di Comuni
l’incremento è in ogni caso dell’11,5%. La spesa media pro-capite sarà
stabilita con un Decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 2005.
Inoltre, “per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento
del 2 % alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53”.
Comma
24: il complesso delle spese da considerare ai fini del
calcolo deve tenere di conto sia delle spese correnti che delle spese di
investimento, con esclusione, rispettivamente, delle:
a) spese di personale, cui si
applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le
Regioni;
c) spese derivanti dall’acquisizione
di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti
di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati
alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7
(quelli soggetti alla famosa “soglia
del 2%”);
e) spese per il mantenimento dei
minori;
f) spese per calamità naturali.
Comma
25: solo per l’anno 2005 i Comuni sono autorizzati a detrarre
dal calcolo di cui al comma 24 anche le spese in conto capitale derivanti da
interventi cofinanziati dall’Ue, comprese le somme derivanti da cofinanziamenti
statali.
Il
comma 26: riconosce la possibilità per gli Enti di “eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per
spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di
beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.”.
Comma
27: per le spese in conto capitale che eccedono il tetto di
cui ai commi da 21 a 53, gli Enti locali posso accedere ad un fondo
anticipazioni, gestito dalla Cassa depositi e prestiti, i cui interessi sono a
carico dello Stato.
Le indicazioni e le priorità sono
fissate dal Cipe, al quale gli Enti locali, entro il 31 gennaio 2005,
comunicano le spese che presentano le predette caratteristiche.
Il comma 28 prevede la concessione,
per gli anni 2005, 2006 e 2007, di contributi statali per interventi di tutela dell’ambiente
e dei beni culturali e per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
Il comma 29 stabilisce che, con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della Finanziaria 2005, sono individuati i progetti di
cui al comma 28.
Il
comma 30 definisce le modalità per il monitoraggio del Patto per Comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti: “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
Province, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le Comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di
stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa”, attraverso un prospetto e con le modalità definite con Decreto
interministeriale, sentiti la Conferenza unificata Stato-Città-Autonomie locali
e l’Istat.
Comma
31: Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono tenuti a predisporre “entro
il mese di febbraio di una previsione di cassa cumulata e articolata per
trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con
l'obiettivo annuale”, da inviare, rispettivamente, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per Province e Comuni sopra i 30.000
tramite sito web, alle Ragionerie provinciali dello Stato per i Comuni con
popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti.
I Comuni tra i 3.000 e 5.000
abitanti e le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
sono obbligati ad elaborare, “entro
il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e
comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio
provvede il revisore dei conti dell'Ente