FINANZIARIA 2006: LEGITTIMO IL TETTO DI SPESA PER IL PERSONALE
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sentenza 169/2007
Sentenza 169/2007
Giudizio
Presidente BILE
Relatore
GALLO
Udienza Pubblica del
20/02/2007
Decisione del 18/04/2007
Deposito del 17/05/2007
Pubblicazione in G. U.
Massime:
SENTENZA N. 169
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
Francesco AMIRANTE
Giudice
-
Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
-
Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle
Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Regione Siciliana,
della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Piemonte, Campania,
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Liguria, Emilia-Romagna, della Provincia autonoma
di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 23, il 24
e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 2,
il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006.
Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli
avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea
Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta,
Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana,
Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano,
Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria,
Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento,
Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello
Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste, la Regione Siciliana, la Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni
Piemonte, Campania, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Regioni Liguria
ed Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli-Venezia
Giulia promuovono questioni di legittimità costituzionale di numerose
disposizioni della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2006), e, tra queste, dell'art. 1, commi da 198 a 206.
1.1. – Il comma 198 dispone che «Le
amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui
all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004
diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il
personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni».
Secondo il successivo comma 199, «Ai fini
dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al
netto: a) per l'anno 2004 delle spese
per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti
collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».
Il comma 200, a sua volta, prevede che
«Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare
riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della
presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione
integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché
alle altre specifiche misure in materia di personale».
Il comma 201 si riferisce agli enti locali
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e dispone che tali enti «possono altresí concorrere al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi
di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo
82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e delle altre disposizioni normative vigenti».
Il comma 202 stabilisce che «Al
finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le
economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate
dall'articolo