FINANZIARIA 2007: DENUNCIA DEGLI ASSICURATI INAIL
CONTRIBUTI PER DISTACCHI SINDACALI 2005
Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi
Organo:
DIREZIONE GENERALE - Direzione
Centrale Rischi
Documento: Circolare n. 2 del 16 gennaio 2007.
Oggetto: Denuncia Nominativa degli assicurati. Adempimenti connessi alla
instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro. (Legge 27 dicembre 2006, n.
296 – Finanziaria 2007).
Quadro
Normativo
•
Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608
•
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
•
Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
•
Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 ;
•
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
PREMESSA
Tra
le disposizioni che la legge finanziaria 2007 1 ha dedicato al mercato del
lavoro ed al contrasto al sommerso, assumono rilievo (anche in considerazione
della loro immediatezza per gli aspetti di competenza dell'Istituto), le
innovazioni concernenti il sistema delle comunicazioni obbligatorie in
caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.
In
particolare, i commi da 1180 a 1185 dell'articolo 1, apportando modifiche e
correttivi alla precedente disciplina in materia 2, introducono strumenti idonei a
garantire:
•
omogeneità di informazioni, con la previsione della efficacia delle
comunicazioni effettuate ai centri per l'impiego anche ai fini previdenziali e
assicurativi;
•
ampliamento dei soggetti tenuti all'obbligo (tutti i datori di lavoro, compreso
quello agricolo, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, anche
associato);
•
tempestività nell'adempimento (con l'anticipazione della comunicazione al
giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro);
•
univocità dei mezzi di comunicazione, con la previsione dell'obbligatorietà
dell'invio telematico, secondo modalità e tempi da fissare con decreto
interministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata.
Nel
quadro normativo delineato è contemplata, quindi, l'abrogazione delle
disposizioni in contrasto con le nuove modalità e termini 3 e, conseguentemente, della
denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo 38/2000.
E' tuttavia espressamente previsto 4
che l'obbligo della D.N.A nei confronti dell'Istituto - da effettuare
esclusivamente con strumenti informatici - resti in vigore fino a quando il
nuovo sistema non diventerà effettivamente operativo, con la definizione delle
modalità per il trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le
comunicazioni obbligatorie di cui ad un apposito decreto interministeriale.
Disposizioni
Per
i profili che riguardano l'Istituto, l'unica novità introdotta dall'attuale
legge finanziaria rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 14 del
decreto legislativo n. 38 del 2000 consiste nell'esclusività dell'invio dei
dati relativi alla D.N.A attraverso mezzi informatici.
Ad
eccezione di tale ultimo aspetto, pertanto, restano confermate tutte le
precedenti istruzioni e precisazioni diramate sullo specifico argomento,
compresi i termini per l'inoltro della comunicazione (24 ore dall'inizio o
cessazione del rapporto di lavoro).
Quanto
alle modalità di trasmissione dei dati, i soggetti interessati potranno
utilizzare unicamente i seguenti strumenti informatici:
•
DNA on-line sul sito www.inail.it
– sezione Punto Cliente, disponibile per tutti i datori di
lavoro titolari di posizione assicurativa e per i loro intermediari che sono in
possesso di un codice PIN rilasciato dall'Inail per l'accesso alla funzione;
•
Posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it , disponibile per tutte le
categorie di datori di lavoro, inclusi coloro che non sono tenuti ad instaurare
il rapporto assicurativo in forma diretta con l'Istituto, come nel caso in cui
i premi assicurativi sono versati in forma unificata all'INPS (ad esempio,
datori di lavoro agricoli);
•
Collegamento telematico con l'Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro
abilitati all'accesso.
Nel
precisare che l' utilizzo dei suddetti strumenti informatici è ampiamente
illustrato sul sito internet dell'Istituto, opportunamente aggiornato, si
comunica che con decorrenza 1 febbraio 2007, non saranno prese in
considerazione le
comunicazioni
effettuate con modalità diverse da quelle elencate.
Casi
particolari
Come
noto, sono tenuti all'obbligo della DNA anche alcune particolari categorie di
“datori di lavoro” che, almeno nell'immediato, sono oggettivamente
impossibilitati ad utilizzare gli attuali strumenti informatici, in quanto
sprovvisti delle necessarie capacità tecniche o mezzi per accedervi.
Si
tratta, in particolare, di soggetti privati che, per esigenze
familiari, assumono colf o badanti.
In
precedenza la comunicazione obbligatoria perveniva prevalentemente per posta,
per fax, con consegna manuale del modello cartaceo presso gli sportelli di
qualsiasi Sede ovvero tramite contact- center.
Tali
mezzi sono considerati privi di efficacia anche per questi soggetti. Tuttavia,
al fine di consentire un graduale adeguamento alle nuove modalità di
trasmissione, l'Istituto sta provvedendo a realizzare procedure informatizzate
di più agevole accesso, con modelli predefiniti e percorsi facilitati.
Nell'attesa
di adattare i programmi alle esigenze del particolare settore di utenza, si
stabilisce che, in sede di prima applicazione e per i soli rapporti di lavoro
relativi alle colf ed alle badanti, i datori di lavoro privati possono
continuare ad effettuare la DNA anche tramite Contact Center (numero verde
803.164).
IL DIRETTORE GENERALE
_____________________________
1. Legge 27.12.2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27.12.2006).
1. Decreto legislativo 21.04.2000, n. 181 (G.U. n. 154 del 4.7.2000)
Decreto legislativo 19.12.2002, n. 297 (G.U. del 15.1.2003).
3. Art. 7, comma 2, decreto legislativo 297/2002.
4. Art. 1, comma 1182 della legge 296/2006.
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