FIRMA A STAMPA: ACCERTAMENTO TARSU VALIDO
COLLABORATORI: MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Corte di cassazione - Sezione Tributaria Civile - Ordinanza 24 giugno-23
settembre 2008 n
Corte di
cassazione - Sezione Tributaria Civile - Ordinanza 24 giugno-23 settembre 2008
n. 23976 Presidente Lupi - Relatore Virgilio
Ritenuto in fatto
che, ai sensi
dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
«1. Il Comune di Bologna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 26/08/06,
depositata il 10 marzo 2006, con la quale, in accoglimento dell'appello
proposto dalla Cl.Mu. s.r.l. contro sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Bologna (che aveva accolto solo in parte il ricorso della
contribuente avverso avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani per gli anni 1999/2003), ha affermato l'invalidità
dell'atto impugnato in quanto contenente non la sottoscrizione autografa del
funzionario responsabile, bensì soltanto la riproduzione a stampa del suo
nominativo, osservando al riguardo che l'applicazione del Decreto Legislativo
n. 39 del 1993, articolo 3 sull'utilizzo dei mezzi automatici ed informatizzati
nell'attività amministrativa è limitata agli atti che non implicano valutazioni
discrezionali.
La società contribuente non si è costituita.
2. L'unico motivo proposto dal Comune ricorrente (contenente la formulazione
del quesito di diritto prescritta dall'articolo 366 bis cod. proc. civ.), con
il quale è denunciata la violazione del Decreto Legislativo n. 39 del 1993,
articolo 3 e della Legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 87, appare
manifestamente fondato, alla luce della chiara previsione di cui alla citata
Legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 87, in virtù del quale la firma
autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali
sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi
siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del
funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la
fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello
dirigenziale (sulla legittimità di tale forma di sottoscrizione degli avvisi di
accertamento di tributi locali, cfr. Cass. n. 15079 del 2004, in tema di
TOSAP).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di
consiglio, in quanto manifestamente fondato»;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al
ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.
Considerato in diritto
che il Collegio,
a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto
e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, ribadito il principio di
diritto sopra enunciato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve
essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la quale provvedere in
ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna
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