FIRME SULLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
GARE: ILLEGITTIMO SUDDIVIDERE GLI ELEMENTI DELL’OFFERTA
REPUBBLICA
ITALIANA N.6043/04 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8694
REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ANNO 2003
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 8694/03, proposto dalla S.p.A. Negro
F.lli Costruzioni Generali in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma via Cicerone, 28, presso l’Avv. Guido Orlando che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso
unitamente all’Avv. Paolo Marson;
CONTRO
la A.S.L. n.1 Imperiese in persona del Direttore Generale
pro-tempore elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica 2, presso l’Avv.
Piergiorgio Alberti che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Guido
Francesco Romanelli e domiciliata nello studio del secondo in Roma, Via
Cosseria, 5, per mandato in atti;
e nei confronti
dell’Impresa Marino s.a.s. di Marino Enio & C. in
persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in
Genova, p.zza Dante 9/14, presso l’Avv. Giovanni Bormioli e Paolo Vaiano che la
rappresentano e difendono per mandato in atti e domiciliata nello studio del
secondo in Roma, Lungotevere Marzio 3, per mandato in atti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, Sez. II, 31 marzo 2003,
n. 426, che ha respinto il ricorso proposto dalla s.p.a Negro avverso la
deliberazione 10 ottobre 2002, n. 971 di aggiudicazione alla controinteressata
Impresa Marino s.a.s. di Marino Enio & C. dell'appalto per i lavori di
rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero di Imperia, di ristrutturazione
del primo, terzo e quarto piano lotto III nonchè dell'ammissione alla gara
delle offerte dell'aggiudicataria, della Cooperativa Edile s.c.r.l. e della
Edilsanremo s.r.l.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte
appellata e della controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 8 giugno 2004,
relatore il Consigliere Cesare Lamberti. Uditi, altresì, gli avv.ti Natoli e
Besta in sostituzione, rispettivamente, degli avv.ti Orlando e Vaiano.
FATTO
La S.p.A. Negro F.lli Costruzioni Generali ha partecipato
alla selezione indetta con determinazione 10 giugno 2002,n. 441, dal direttore
generale dell'azienda A.S.L. n.1 Imperiese per i lavori di rifunzionalizzazione
del presidio ospedaliero di Imperia, ristrutturazione del primo, terzo e quarto
piano, lotto III: il contraente sarebbe stato individuato in base al criterio
del massimo ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base d'asta
ai sensi dell'art. 21, comma I lett. b) l. n. 109/1994, tramite valutazione
dell'anomalia delle offerte operata secondo le procedure di ponderazione
automatica previste dall'art. 21. Il bando di gara prevedeva che l'importo
complessivo dell'appalto fosse determinato € 1.568.792,71 con categoria
prevalente OG1 classifica III e che agli ulteriori fini dell'appalto l'opera di
componesse di: -lavorazioni per edifici civili ed industriali dell'ammontare di
€ 625.530,15 (categoria OG1); -lavorazioni degli impianti termici e di
condizionamento dell'ammontare di € 443.378,25 (categoria OS28), -lavorazioni
per impianti interni elettrici e telefonici dell'ammontare di € 267.498, 85
(categoria OS30); -lavorazioni per impianti idrici e sanitari dell'ammontare di
€ 80.050, 81 (categoria OS3) -forniture di arredi e attrezzature dell'ammontare
di € 131.676, 37 (nessuna qualificazione). Il bando prevedeva, a pena di
esclusione, che le offerte fossero corredate da: -dichiarazione sostitutiva ai
sensi del d.p.r. n. 445/2000 circa l'indicazione del nominativo e dei dati dei
direttori tecnici ed egli amministratori delle imprese concorrenti; -una
dichiarazione che specificasse a quali lavorazioni della categoria prevalente
(OG1) o delle categorie diverse da quella prevalente dovesse essere subappaltato
il lavoro o dato in cottimo ai terzi.
Dopo aver appreso in via informale di essere stata esclusa
dalla gara per eccedenza di ribasso rispetto alla soglia la ricorrente ha
ricevuto la comunicazione 23 ottobre 2002, n. 48207 che, con atto 10 ottobre
2002 n. 791, il direttore generale aveva affidato i lavori all'impresa Marino
s.a.s. di Marino Enio & C. con un ribasso di -16,220, sulla base di una
soglia di anomalia delle offerte di
-15,350% con esclusione della propria offerta di con un ribasso di
-13,40%. La ricorrente afferma che l'esclusione è avvenuta causa l'ammissione
al procedimento delle offerte presentate da alcuni concorrenti difformi dalle
prescrizioni di legge dal bando l'impresa s.p.a Negro ed ha adito il Tar della
Liguria per:
1) violazione degli artt. 72, 73 74 del D.P.R. n.
554/1999, dell'art. 18, l. n. 55/1990 e dell'art. 21, l. n. 109/1994;
violazione e falsa applicazione del disciplinare del bando di gara:
l'esclusione della ricorrente è dovuta alla soglia di anomalia determinata per
effetto dell'ammissione di alcune imprese non aventi diritto, in particolare:
la Cooperativa Edile s.c.a.r.l. doveva essere esclusa perché non era in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dagli artt. 73 e 74, D.P.R.
n. 554/1999 non possedendo la qualificazione per eseguire i lavori della
categoria OS3;
2) violazione degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 554/1999 e
dell'art. 21, l. n. 109/1994; travisamento dei fatti: -le offerte dell'impresa
Marino e della Cooperativa Edile sono corredate da una dichiarazione
sostitutiva non conforme alle prescrizioni del bando di gara in quanto sono
state rese utilizzando una pluralità di fogli separati, dei quali un solo
foglio risulta sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente
mentre l'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 prescrive espressamente la sottoscrizione
dell'interessato; -le dichiarazioni sostitutive non riportano le indicazioni
relative alla residenza degli amministratori e del direttore tecnico o quelle
attinenti alla data di iscrizione nel registro delle imprese e alla forma
giuridica dell'impresa concorrente; -la dichiarazione sostitutiva della
Cooperativa Edile è priva di significato perché contiene al punto 23 il
riferimento ad un precedente punto s) della stessa dichiarazione che non
esiste.
3) violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di
motivazione e violazione degli artt. 7 e 10, l. 241/1990 per disapplicazione
del principio del giusto procedimento: non sono state adeguatamente confutate
le argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa. La
ricorrente ha chiesto il diritto al risarcimento del danno. In primo grado si è
costituita l'Azienda U.s.l. n. 1 - Imperiese che ha chiesto il rigetto del
ricorso e l'impresa Marino s.a.s che ha proposto ricorso incidentale per
violazione dell'articolo 30.2, D.P.R. n. 34/2000 e degli artt. 73.2 e 73.3
D.P.R. n. 554/1999: le opere di categoria OS3 erano previste per un importo di
soli € 80.050, 81, inferiore alle 10 per cento dell'importo complessivo
dell'appalto e comunque inferiore alla soglia di € 150.0000: la stazione
appaltante non avrebbe dovuto neanche menzionare tale categoria nel bando in
quanto per la loro seduzione non è neanche richiesta la certificazione SOA.
Anche l'U.s.l. n. 1 Imperiese si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto
del ricorso, che è stato respinto dal Tar della Liguria con la decisione in
epigrafe. Nel presente appello proposto dalla ricorrente per gli stessi motivi
di primo grado si sono costituiti in giudizio l'Azienda Usl n. 1 Imperiese e
l'impresa Marino. Con separata memoria l’Azienda ha eccepito l’inammissibilità
dell’appello perché depositato oltre il termine dei quindici giorni dimidiati
dall’art. 23-bis l. n. 1034/1071.
DIRITTO
Va respinta l’accezione d’irricevibilità (rectius:d’inammissibilità) dell’appello
proposta dall’Usl n. 1 Imperiese, perché depositato oltre i quindici giorni dimidiati dall’art. 23-bis l. n.
1034/1071. L’appello risulta invero notificato alla predetta Azienda e
all'impresa Marino il 29 luglio 2003. Tenuto conto della pausa estiva, il
termine di quindici giorni scadeva pertanto il 28 settembre 2003, che coincide
con la festività domenicale. Il termine è stato perciò prorogato di diritto al
primo giorno non festivo ai sensi dell’art. 155 c.p.c.
La S.p.A. Negro F.lli Costruzioni Generali è stata esclusa
dall'aggiudicazione della selezione indetta dall'azienda A.S.L. n.1 Imperiese
per i lavori di rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero di Imperia,
ristrutturazione del primo, terzo e quarto piano, lotto III, con il criterio
del massimo ribasso rispetto al prezzo a base d'asta ex art.......