FONDO RIMBORSO ABOLIZIONE CREDITO D'IMPOSTA
RICHIESTA PER SPESE INDEROGABILI ENTRO IL 20 LUGLIO
Consiglio
di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 5 giugno 2006
N. della Sezione: 2589/2006
OGGETTO:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. Schema di
d.P.R. emanato ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004,
recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso
il Ministero dell’interno, per il rimborso agli enti locali delle minori
entrate (abolizione del credito d’imposta).
La
Sezione
Vista la relazione del Ministero dell’economia e
delle finanze – Ufficio del
coordinamento legislativo - del 25 maggio 2006,
pervenuta il 29 maggio 2006, con la quale è stato chiesto il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;
Esaminati
gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Mario Luigi Torsello;
PREMESSO
Riferisce
l’Amministrazione che l’articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344 – nel riformare l’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo
4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 – ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione
del comma 1-bis dell’articolo 14 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che prevedeva che il credito di imposta attribuito ai comuni in relazione
ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i
servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, potesse essere utilizzato per
la compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
Inoltre, il successivo articolo 4,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 344 del 2003 ha demandato alla
legge finanziaria il rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate
derivanti dall’abrogazione del predetto comma 1-bis dell’articolo 14 del
d.P.R. n. 917 del 1986.
Successivamente, in correlazione
alla predetta normativa, con il comma 52 dell’articolo unico della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è stata prevista l’istituzione per l’anno 2005, presso
lo stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro, demandando ad un successivo regolamento – da
emanarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno – la determinazione delle modalità applicative per
la ripartizione del fondo stesso.
Ciò posto, in attuazione della
prescrizione normativa citata, è stato predisposto lo schema di regolamento
indicato in oggetto, in ordine al quale sono stati acquisiti i pareri del
Dipartimento per le politiche fiscali e del Ministero dell’interno.
In particolare, lo schema di
regolamento in questione prevede che il rimborso delle minori entrate derivanti
dall’abolizione del credito di imposta avvenga in un'unica soluzione e sulla
base di apposite certificazioni che gli enti interessati devono trasmettere al
Ministero dell’interno entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
decreto e che, nel caso di richieste di rimborso superiori al predetto
stanziamento di 10 milioni di euro, il riparto è disposto in misura
proporzionale.
CONSIDERATO
La Sezione non ha particolari osservazioni da svolgere sui contenuti
sostanziali delle singole disposizioni.
Con riguardo all’art. 1, si ritiene che la disposizione sia
pleonastica in quanto meramente reiterativa della disposizione primaria.
Quanto all’art. 2, al comma 1, dopo le parole: “Il fondo di 10
milioni di euro”, si ritiene opportuno sostituire le parole: “per il
rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abrogazione
dell’articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,” con le seguenti: “di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 30
dicembre 2004, n. 311”.
Nell’ultima parte del comma, il periodo “previa trasmissione da
parte degli enti stessi della certificazione allegata al presente decreto, di
cui fa parte integrante, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di
90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso” è preferibile che sia
sostituito con il seguente: “previa trasmissione da parte degli enti stessi
della certificazione di cui alla scheda allegata al presente decreto, entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.”.
All’art. 3, deve correggersi l’errore materiale “credito d’imposta
per l’anno 2004. la stessa”, in “credito d’imposta per l’anno 2004. La
stessa….”.
Con riferimento all’art. 4 dello schema di esame, valuterà
l’Amministrazione se non sia il caso di sostituire le modalità per l’inoltro
delle comunicazioni previste dallo schema medesimo (invio al Ministero
dell’interno, previa anticipazione a mezzo fax), con i più moderni ed
efficienti mezzi di comunicazione elettronica previsti dal Codice
dell’Amministrazione digitale, previa predisposizione anche su supporto
informatico del modello di cui all’articolo 3, da pubblicare nel sito web
dell’Amministrazione.