FORME PENSIONISTICHE INDEBITE
PROPAGANDA ELETTORALE E DANNO ERARIALE
INPDAP
INPDAP
Roma, 06/12/2005
CIRCOLARE N. 50
OGGETTO: Somme pensionistiche indebite (applicazione artt. da 203 a 206 del
d.P.R. 29/12/1973, n. 1092)
Con circolari n. 34, n. 10 e n. 33 rispettivamente del 17/12/2003, 10/12/2004 e
27/5/2004, la scrivente ha diramato istruzioni operative in merito alla
liquidazione e al pagamento della pensione da parte dell'INPDAP, senza più la
possibilità di passare per un trattamento provvisorio liquidato dall'ente
datore di lavoro.
Nelle stesse circolari è stato, fra l'altro, precisato che l'utilizzo del
modello informatico (modello PA04), attraverso l'applicativo messo a
disposizione dall'Istituto, esonera l'Ente o l'Amministrazione da qualsiasi
responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione, trasferendosi
presso lo scrivente Istituto la responsabilità propria dell'ordinatore primario
della spesa.
Resta ferma la responsabilità dell'Ente/Amministrazione datore di lavoro
riguardo la certificazione della posizione giuridica ed economica del
dipendente.
Ciò vale per tutti gli Enti, il cui personale risulta iscritto alle Casse
pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, le Amministrazioni statali e
gli Enti, con personale iscritto alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei
dipendenti dello Stato (CTPS), delle quali finora sono state acquisite le
competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici (a
decorrere dal 1° ottobre 2005 è stato completato il passaggio delle prestazioni
pensionistiche relative a tutti i dipendenti statali, con esclusione di quelli
appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare
- cfr. circolari n. 67 del 16 dicembre 2004 e n. 13 del 27 aprile 2005).
Si ravvisa, quindi, la necessità di impartire la seguente direttiva, il cui
contenuto è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
in ordine alla corretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 206 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riguardo agli effetti derivanti da una
riliquidazione di pensione che comporti un trattamento pensionistico inferiore
a quello originariamente concesso o che neghi il diritto al trattamento di
quiescenza, in un primo momento riconosciuto (cfr. circolare n. 33 del 27
maggio 2004 - par. 5).
Tale norma, che è applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni gestite
dagli ex Istituti di previdenza in virtù della disposizione di cui all'art. 8,
comma 1, del d.P.R. n. 538/86, dispone, al comma 1, che: "Nel caso in
cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state
riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la
modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso
dell'interessato"( per l'interpretazione autentica della norma si veda
anche l'art. 3 commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1985, n. 428).
I presupposti per l'applicazione della richiamata disposizione sono quindi la
definitività del provvedimento pensionistico modificato o revocato e l'assenza
di dolo da parte del pensionato.
La revoca o la modifica d'ufficio del provvedimento del trattamento
pensionistico è possibile solo nei casi espressamente stabiliti dall'art. 204
del citato d.P.R. n. 1092/73 e entro i termini di decadenza previsti dall'art.
205 e, relativamente agli iscritti delle Casse gestite dagli ex II.PP., per i
casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, entro il termine di
dieci anni di cui all'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315.
Da quanto precede, ne consegue che nei casi in cui la rideterminazione di una
pensione definitiva comporti la diminuzione dell'importo annuo lordo
precedentemente liquidato, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, nella
parte dispositiva della nuova determinazione, dovranno apporre la seguente
annotazione: "Le somme eventualmente in più corrisposte devono intendersi
irripetibili ex art. 206 del T.U. n. 1092/1973".
Le sedi, in tali situazioni, pertanto, provvederanno all'applicazione
tempestiva del provvedimento di rideterminazione e riduzione dell'importo della
rata di pensione, senza procedere al recupero delle somme indebitamente erogate
nei confronti del pensionato.
E' appena il caso di sottolineare, come peraltro precedentemente evidenziato,
che se il debito trae origine da una errata certificazione dei dati giuridici
e/o economici da parte dell'Amministrazione/Ente datore di lavoro
dell'iscritto, le sedi INPDAP sono tenute ad esperire azione di rivalsa nei
confronti dell'Amministrazione/Ente medesimi per le somme in più erogate.
Si ribadisce che quanto sopra illustrato rileva esclusivamente allorquando la
liquidazione del trattamento pensionistico sia stata disposta dalle sedi
INPDAP, vale a dire dalle date di acquisizione delle competenze in materia
pensionistica da parte dell'Istituto.
* * * * *
Nulla è, viceversa, innovato in ordine al recupero di debiti derivanti
dall'applicazione di un provvedimento emesso da altra Amministrazione, in
considerazione della natura di ordinatore secondario di questo Istituto, che
preclude autonome iniziative nella determinazione degli assegni spettanti; in
tali casi, quindi, gli Uffici INPDAP sono tenuti a disporre il recupero nei
confronti del pensionato delle somme indebitamente corrisposte, salvo diversa
indicazione da parte dell'amministrazione statale che ha emesso i relativi
provvedimenti di pensione: si richiama, al riguardo, quanto stabilito dall'art.
203 del d.P.R. n. 1092/1973 ("il provvedimento definitivo sul
trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'Ufficio che lo
ha emesso").
Ciò posto, le sedi INPDAP, qualora le somme indebitamente erogate siano
dichiarate irripetibili dalla competente amministrazione o per effetto di
pronunce da parte dei Comitati di Vigilanza o della Corte dei Conti, dovranno,
comunque, esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'ordinatore primario
della spesa.
Peraltro, è appena il caso di accennare che se dall'applicazione di un decreto
di riliquidazione derivi un debito nei confronti del titolare della pensione e
dall'esame del provvedimento stesso sia possibile desumere un probabile errore
procedurale ovvero di calcolo, le sedi INPDAP, nel loro prudente apprezzamento,
potranno sospenderne l'esecuzione e chiedere delucidazioni, verifiche e
conferma all'Amministrazione emittente, con l'avvertenza di estendere la
richiesta all'interessato, per opportuna conoscenza; così operando, si ottiene
- tra l'altro - il coinvolgimento e la partecipazione del pensionato al
procedimento amministrativo.
Per quanto attiene, invece, al recupero dei debiti che scaturiscono dal
conguaglio tra trattamento provvisorio e pensione definitiva, si precisa
che la materia è tuttora disciplinata dalle seguenti norme:
1) art. 8, comma 2, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, concernente gli iscritti
alle Casse gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza
(vedi informative n. 47 del 18/9/2001, n. 13 del 4/2/2002, n. 25 del 5/3/2002).
2) art. 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 7
del d.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, che riguarda i dipendenti civili e militari
dello Stato.
Al riguardo, con sentenza n. 1/QM/1999, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha
statuito che, in tema di indebito formatosi sulle pensioni provvisorie, è del
tutto irrilevante la buona fede del percettore, il quale non è legittimato,
proprio perché il relativo trattamento è di per sé soggetto a successivo
conguaglio o rettifiche, a formarsi un ragionevole affidamento circa La
stabilità e la correttezza della pensione stessa; ciò anche nell'ipotesi in cui
l'erogazione dell'indebito pensionistico si sia protratta per un notevole lasso
di tempo.
Infatti, per la pubblica amministrazione la ripetizione dell'indebito derivante
da erogazione di pensione provvisoria è atto normativamente obbligatorio sia
riguardo all' an che al quantum, mentre restano discrezionali solo le modalità
della ripetizione stessa, dovendosi tener presenti, in particolare, ai fini di
un recupero ragionevole e non eccessivamente gravoso, le condizioni attuali del
pensionato (cfr. Corte dei Conti a Sezioni Riunite sentenza n. 1/QM/1999).
In questo senso, si è espressa anche la giurisprudenza delle Sezioni di Appello
della Corte dei Conti (ex multis: sentenza n. 31/2005C Sezione III
Giurisdizionale Centrale d'Appello; sentenza n. 225/2003 Sezione III
Giurisdizionale Centrale d'Appello; sentenza n. 203/2004 III Sezione; n.
52/A/2001 III Sezione e, da ultimo, Corte dei Conti Sezione III giurisdizionale
centrale d'appello n. 31/2005).
Per completezza di esposizione e debita conoscenza, si ricorda che il beneficio
di cui all'art. 1, commi 260 - 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
opera, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in ogni fattispecie di
ripetizione di indebito, anche se costituitosi su un trattamento pensionistico
provvisorio, beninteso limitatamente alle somme indebitamente erogate per i
periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
E' altresì da evidenziare che, nei casi di accertamento di debiti che traggono
origine da evidenti errori imputabili esclusivamente alle sedi INPDAP, è sempre
fatto salvo il potere delle sedi medesime di assumere determinazioni in via di
autotutela, al fine di evitare contenziosi inutili e
gravosi, che determinano solo ritardi nell'azione amministrativa.
Nella situazione dianzi descritta, qualora gli interessati abbiano proposto
ricorso avverso il provvedimento di addebito ai Comitati di Vigilanza della
gestione competente ovvero alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti,
gli Uffici avranno cura di inoltrare apposita documentata comunicazione a detti
Organi, con la quale si chiede la cessazione della materia del contendere.
Si ricorda, da ultimo, che nei casi di recupero di somme indebitamente erogate,
le sedi INPDAP hanno l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale all'interessato, nonché di notificare, nel più
breve tempo possibile, il prescritto provvedimento di addebito, contenente la
citazione di tutti i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione della Sede di effettuare il recupero.
A tale riguardo, la motivazione deve essere riferita al singolo caso concreto
nel modo più esauriente possibile, con riferimento alle sole circostanze che
hanno determinato l'insorgere del debito e non anche a fatti generici facilmente
contestabili.
Il provvedimento di addebito deve essere, altresì, completato con la
indicazione dell'Autorità (Comitati di Vigilanza dell'Istituto e Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei Conti) cui può essere indirizzato un
eventuale ricorso e del termine entro il quale il ricorso stesso va presentato.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione
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