FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE AL SEGRETARIO: SERVE UN ATTO FORMALE
BLOCCO ASSUNZIONI E MOBILITA'
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro civile - Sentenza 23 aprile-5
ottobre 2009 n
Corte
di Cassazione - Sezione Lavoro civile - Sentenza 23 aprile-5 ottobre 2009 n.
21204 Presidente Sciarelli - Relatore Curzio
Fatto
e diritto
Il dott. Cr.Ra.,
segretario comunale dei Comuni di (Omesso), chiede la cassazione della sentenza
con la quale la Corte d'Appello di Torino, riformando la sentenza di primo
grado, ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'indennità prevista
dall'articolo 44 del Ccnl applicabile ai segretari comunali, spettante a coloro
tra questi che svolgono funzioni di direttore generale.
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
I Comuni intimati si sono costituiti con distinti controricorsi, chiedendo il
rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo si denunzia la violazione della Legge n. 267 del 1997,
articolo 6, comma 10, nonché del Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo
11 e del Decreto Legislativo 267, articolo 169.
La Corte avrebbe errato nell'interpretare la normativa nel senso di ritenere
necessario per il godimento dell'indennità un atto di nomina a direttore
generale (il cd. city manager), mentre ciò non sarebbe necessario per i comuni
con meno di 15.000 abitanti in cui le relative funzioni possono essere
attribuite dal Sindaco o dal Presidente della provincia. Inoltre, lo
svolgimento di fatto delle funzioni di direttore generale avrebbe dovuto
indurre comunque la Corte a riconoscere il beneficio economico richiesto.
Il motivo non è fondato perché dall'esame della normativa risulta in modo
chiaro che per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, quali sono quelli in
questione, si può procedere alla nomina a direttore generale previa stipula di
convenzione tra i comuni le cui popolazioni sommate raggiungono i 15.000 e che
in mancanza di tale convenzione, «le relative funzioni possono essere conferite
dal Sindaco al segretario». Nel caso in esame la Corte da atto del fatto che
non è stata stipulata una convenzione di tale natura, né vi è stato un atto di
conferimento da parte del Sindaco. Entrambe le affermazioni della Corte non
sono oggetto di contestazione. Mentre è generica ed apodittica e comunque
infondata l'affermazione per cui il ricorrente avrebbe svolto di fatto i
compiti specifici di un direttore generale e non invece, i compiti del
segretario comunale riveduti ed aggiornati dalla Legge n. 127 del 1997. La Corte
ha peraltro sottolineato come l'allegazione del ricorrente di aver svolto anche
compiti di natura gestionale, sia stata provata solo in parte.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione del principio di
uguaglianza garantito dall'articolo 3 Cost., in quanto il ricorrente ha
ricevuto un trattamento diverso rispetto ai segretari comunali ai quali i
Comuni hanno corrisposto la relativa indennità pur in assenza di un atto
formale di nomina. Il motivo è generico ed aspecifico.
Il terzo motivo denunzia la violazione delle Legge Regionale Valle d'Aosta n.
46 del 1998; Legge Regionale n. 45 del 1998 e Legge Regionale n. 54 del 1998,
che, secondo il ricorrente avrebbero accorpato in un unico soggetto le funzioni
di segretario comunale e di direttore generale, con una attribuzione ope legis
di tali funzioni a tutti i segretari comunali della regione. La Corte non
avrebbe «minimamente analizzato o tenuto in debito conto la normativa
regionale, né la circolare regionale illustrativa della stessa». Con il quarto
motivo si ritorna sullo stesso tema, sotto il profilo del vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione del perché la normativa regionale
non abbia attribuito ope legis ai segretari comunali valdostani le funzioni di
direzione. Contestando anche la mancata valutazione di una circolare della
presidenza della giunta regionale sul punto.
Anche questi motivi, da esaminare unitariamente, sono infondati, perché la
Corte nel provvedimento impugnato esamina analiticamente la normativa e spiega
dettagliatamente perché la stessa non possa essere intesa come un'attribuzione
ope legis ai segretari dei Comuni della (Omesso), tutti di piccole dimensioni
ad eccezione di quello del capoluogo, dei compiti propri dei city manager, ma
costituisca invece una modulazione della ridefinizione legislativa delle
funzioni dei segretari comunali. In particolare tale approfondimento porta la
Corte ad affermare - e l'affermazione risulta frutto di un ragionamento
consequenziale e privo di salti logici - che le funzioni di carattere
gestionale attribuite ai segretari comunali non possono essere assimilate ai
ben più ampi ed impegnativi compiti gestionali che caratterizzano la figura del
direttore generale di cui alla Legge n. 142 del 1992, articolo 51-bis. Il ricorso
pertanto deve essere rigettato. L'oscillazione nella valutazione dei giudici di
primo e di secondo grado, indica la problematicità della materia e giustifica
la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
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