GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO
Espropriazioni e occupazione illegittima
N
N. 07214/2010 REG.SEN.
N. 01035/2010 REG.RIC.
N. 01179/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2010,
proposto da:
Centro Tricom S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con
domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso
dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De
Angelis in Roma, via Portuense, 104;
nei confronti di
Tributi Italia Spa, Publisys Spa;
Sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2010,
proposto da:
Tributi Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Luca R. Perfetti,
Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Luca R. Perfetti in Roma, via
XXIV Maggio, 43;
contro
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso
dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De
Angelis in Roma, via Portuense, 104;
nei confronti di
Centro Tricom S.p.A., Publisys S.p.A.;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n.
02740/2009, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE DECADENZA RAPPORTO CONCESSORIO
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E COMUNALI.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Polignano a Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno
2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Clarizia,
Pappalepore, Saverio Sticchi Damiani per delega di Perfetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Centro Tricom s.p.a. è società a prevalente
capitale pubblico, affidataria del servizio di gestione delle entrate
tributarie comunali dei Comuni di Polignano a Mare e Fasano e la Tributi Italia
s.p.a. è socio privato minoritario della predetta s.p.a. con onere di
prestazioni accessorie, consistenti nella materiale esecuzione dei servizi
affidati alla società mista.
Centro Tricom e Tributi Italia impugnavano davanti al
Tar Puglia la deliberazione del Consiglio comunale di Polignano a Mare 27
dicembre 2008 n. 73, avente ad oggetto “dichiarazione di decadenza del rapporto
concessorio ex art. 113, comma 15 bis, D. lgs. 267/2000 nonché rimozione in
autotutela di tutti gli atti afferenti l’affidamento del servizio di gestione
di entrate tributarie e comunali in capo a Centro Tricom Spa ed a S. Giorgio
Spa” (ora Tributi Italia) e la deliberazione di Giunta comunale 31 dicembre
2008 n. 208, avente anch’essa ad oggetto “dichiarazione di decadenza del
rapporto concessorio ex 113 comma 15 bis D.lgs. 267/2000 e rimozione in
autotutela di tutti gli atti afferenti l'affidamento del servizio di gestione
di entrate tributarie e comunali in capo a Centro Tricom Spa ed a San Giorgio
Spa” (ora Tributi Italia), nonché contenente ordine a Tributi Italia di
“svolgere fino al 30 aprile 2009 attività di front-office per tutti gli avvisi
di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2008 con inibizione assoluta di
qualsiasi attività di riscossione".
Il comune di Polignano a Mare si costituiva in primo
grado, chiedendo le reiezione del ricorso e, in via riconvenzionale, la
condanna della società alla restituzione dei software in uso, imposta
dalla convenzione tra le parti nell’ipotesi di conclusione del rapporto.
Il Tar per la Puglia rigettava l’istanza cautelare con
ordinanza 26 febbraio 2009 n. 131, che veniva riformata da questa Sezione del
Consiglio di Stato con ordinanza 19 maggio 2009 n. 2549.
A seguito dell’ordinanza del giudice di appello, il
Comune disponeva nuovamente la decadenza dalla concessione sia in relazione
all’art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, sia per inadempienza
contrattuale, con delibere della Giunta 11 giugno 2009 n. 97 e del Consiglio 30
giugno 2009 n. 25, impugnate in altro giudizio.
Con sentenza n. 2740/09, il Tar per la Puglia
dichiarava improcedibile il ricorso proposto avvero le menzionate deliberazioni
del 2008, ritenendo che, in presenza dei nuovi provvedimenti, fosse venuto meno
ogni interesse alla decisione del ricorso, non potendo essere tratta alcuna
utilità – neanche ai fini risarcitori - dall’eventuale accoglimento della
domanda demolitoria.
Con la stessa sentenza il Tar dichiarava inammissibili
i motivi aggiunti proposti dalla società mista e dal socio privato per
contestare le modalità con le quali l’Amministrazione intendeva rifornirsi di
mezzi informatici per la gestione delle entrate fiscali e dichiarava
improcedibile la domanda riconvenzionale, proposta dal Comune, essendo
quest’ultimo venuto in possesso dei programmi operativi di cui chiedeva la
restituzione.
Con separati ricorsi Centro Tricom e Tributi Italia
hanno proposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di
seguito esaminati.
Il comune di Polignano a Mare si è costituito in
entrambi i giudizi, chiedendo la reiezione dei ricorsi ed eccependone
l’inammissibilità.
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in
decisione.