GARE: CONFRONTO A COPPIE VINCOLANTE
PERMESSI PER I LAVORATORI DISABILI GRAVI
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4798/04 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 9015 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta
Sezione ANNO 2003
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9015 del
2003, proposto da TEAM PROMOTION s.r.l., con sede in Roma, in proprio e quale
capogruppo della ATI costituita con ADR ENGINEERING S.p.a., , ing. Reginaldo
Condò, Ing.Francesco Mauro, ing. Domenico Gallozzi, geol. Domenico Albanese e
ing. Domenico Sorbara – in persona del Presidente ing. Reginaldo Condò,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Mazzone e Cesare Loria, con
domicilio eletto in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 45, presso lo studio del
primo;
contro
l’ing. Bruno Polifroni e l’Arch. Santo Fedele, in proprio
e nella qualità di componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti
composto anche dallo Studio Idrotecnico dell’Ing. Roberto Colosimo, dallo
Studio tecnico Associato Brando Tripodi, dal Geol. Alberto Colaci , dall’Ing.
Massimo Fazari e dalla S.T.I. S.r.l., rappresentati e difesi dall’Avv. Demetrio Battaglia, con domicilio eletto in
Roma, Viale Angelico n. 12 presso lo studio dell’Avv. Cesare Battaglia;
e nei confronti
del Comune di S. Giorgio Morgeto (RC), in persona del
Sindaco in carica, n.c.
per l'annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio
Calabria, n. 1004 in data 18 giugno 2003, depositata il 7 agosto 2003, non
notificata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memoria prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica
udienza del 16 marzo 2004, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi!Fine dell'espressione imprevista,
altresì, gli avvocati Matteo Mazzone
e Demetrio Battaglia;!Fine dell'espressione imprevista
Visti tutti gli atti di causa;
Pubblicato il dispositivo n. 197/2004, in data 18 marzo
2004
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1.
L’impugnazione ha ad oggetto gli atti relativi alla licitazione privata indetta
dal Comune di San Giorgio Morgeto (RC), con bando e successiva lettera di
invito scadente il 22 maggio 2002, per il conferimento dell’incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di
progettazione, relazione e indagini geologiche dei lavori per l’adeguamento
della rete idrica (imp. Euro 1.065.827,60).
Alla gara partecipavano i raggruppamenti in lite,
classificandosi, gli attuali appellati, al 1° posto nella prequalifica, ed al
penultimo posto nella graduatoria finale predisposta dalla Commissione di
valutazione. Al primo posto si collocava l’attuale appellante.
2. Il raggruppamento professionale costituito, fra gli
altri, dagli attuali appellati, ha impugnato gli atti anzidetti davanti alla
Sezione di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta
all’Ufficiale giudiziario in data 23 ottobre 2003, dopo che l’esito definitivo
della gara è stato comunicato allo studio Varapodio, dell’ing. Bruno Polifroni
in data 22 luglio 2002 a mezzo fax, con nota in pari data pro. n. 5092, a firma
dell’Ing. Sandro Guerrisi, dirigente dell’Area tecnica del Comune appaltante,
responsabile del procedimento.
Assumendo di essere stai ostacolati dalla stazione
appaltante nell’accesso ai documenti di gara ed in particolare di avere avuto
tardiva conoscenza dell’esito definitivo della procedura, i ricorrenti hanno
dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere (difetto e
contraddittorietà della motivazione e violazione della par condicio), oltre che
per violazione del D.P.R. n. 554 del 1999 e del D.P.R. n. 116 del 1997, n. 4).
3. Il giudice adito, con sentenza n. 1004 del 7 agosto
2003 – respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività,
opposta dall’attuale appellante- ha accolto il ricorso rinvenendo
l’illegittimità del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo della
gara, con efficacia assorbente, nella scomposizione del elementi di valutazione
in precedenza fissati, in sub elementi, contenenti distribuzioni di peso
differente delle percentuali di punteggio attribuibili nell’abito di ciascuna
delle sub categorie, nonché nella predisposizione di un’unica scheda condivisa
da tutti i commissari per il confronto a coppia, piuttosto che distinte schede
per ciascun commissario.
4. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il
raggruppamento in epigrafe, innanzitutto dolendosi del mancato accoglimento
della eccezione di irricevibilità e, nel merito sostenendo, da un lato,
l’irrilevanza della scomposizione operata dalla Commissione, per mere ragioni
di comodità, degli elementi di valutazione, in sub categorie. Si tratterebbe
della introduzione di un metodo del tutto indifferente sull’esito della
valutazione complessiva, anche perché le componenti derivanti dalla
scomposizione corrisponderebbero agli elementi che dovevano essere presi in
considerazione nella categoria, sulla base della lettera di invito.
Sotto differente profilo, la Commissione sarebbe stata
titolare del potere di introdurre elementi di specificazione della valutazione
e di integrare i criteri indicati nella lettera di invito o nel bando,
La sentenza sarebbe erronea anche nel punto in cui
rinviene l’ulteriore profilo di illegittimità nella mancata redazione delle
schede di valutazione individuali e nella mancanza del confronto a coppie, in
quanto i verbali nn. 3 e 6 renderebbero ragione delle valutazioni individuali e
del confronto attuato in ordine agli elementi discrezionali di valutazione (A2
e B2); valutazione individuale e confronto a coppie sarebbero stati invece
superflui ed ininfluenti per quanto concerne agli altri elementi (A1 e B1)
comportanti apprezzamenti meno significati sotto il profilo della valutazione
tecnica soggettiva.
In definitiva è chiesta la riforma della sentenza di
primo grado nel senso della reiezione del ricorso degli attuali appellati e la
condanna degli stessi al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
5. Costituitisi gli appellati, la causa è stata chiamata
alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.
L’appello è infondato.
2.
Prescindendo da ogni considerazione ulteriore circa il giorno dal quale fare
decorrere la conoscenza effettiva della aggiudicazione definitiva, e muovendo
proprio dalla data, indicata dagli appellanti, in cui, da parte del
responsabile del procedimento è stato trasmesso il fax con la notizia della
definizione della procedura, presso lo studio professionale dell’appellato Ing.
Bruno Polifroni (22 luglio 2003), deve essere ritenuta tempestiva la
notificazione dell’atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la
notificazione il 23 ottobre successivo, come da copia di relata in atti, e del
tutto irrilevante che la consegna effettiva sia stata effettuata in ipotesi
oltre il termine di 60 giorni.
Infatti, deve essere
condivisa l’obiezione dei resistenti, secondo cui dal computo dei termini deve
essere escluso il periodo di sospensione estiva, mentre la tempestività della
notificazione......