GARE: LIMITI PER L’INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
AUMENTANO GLI IMPORTI DELLE SANZIONI STRADALI
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA
ITALIANA N.7758/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.
11303 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale - Quinta Sezione
ANNO 1999
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11303/1999 del
30/12/1999, proposto da
S.r.l.
COSTRAM capogruppo mandataria del RTI costituito con la S.r.l. NAPOLI
CONTROL e la S.a.s. OM COSTRUZIONI DEL DOTT. OLIVIERO MACRI' & C., rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio D'Esposito, con domicilio
eletto in Roma, Via Degli Avignonesi n. 5, presso l’Avv. Andrea
Abbamonte,
contro
il Comune di Anacapri, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio de Luca di Melpignano, con
domicilio eletto in Roma, Viale Angelico 38, presso l’Avv. Luigi
Napolitano,
e nei confronti di
- società IMPRESA COSTRUZIONI ING. ALFONSO MONTELLA
& FIGLIO S.p.a.. e società ING. FRANCO AIELLO & C. S.r.l., non
costituiti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, Sezione Prima, n. 2903/1999 del 10 novembre 1999, resa tra le
parti, concernente appalto lavori sistemazione igienico-sanitaria sistema
fognario ;
Visto l’atto di appello con
i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio del Comune di Anacapri;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della
causa;
Alla pubblica udienza del 4
maggio 2004, relatore il Consigliere . Chiarenza Millemaggi Cogliani ed
uditi, altresì, gli avvocati A. Abbamonte in sostituzione dell’Avvocato E.
D’Esposito per la parte appellante e l’Avvocato Marone in sostituzione
dell’Avvocato de Luca di Melpignano per il Comune resistente;
Pubblicato il dispositivo n.
193/2004;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Il raggruppamento
temporaneo in epigrafe (capogruppo la S.r.l. Costram) partecipo’, conseguendo
l’aggiudicazione provvisoria, alla licitazione privata indetta dal Comune di
Anacapri per l’appalto dei lavori di sistemazione igienicio-sanitaria mediante
ampliamento del sistema fognario e la realizzazione di nuove opere, con il
criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale, a norma dell’art.
21, comma 1 bis, L. n. 109 del 1994.
La società Costram
invitata a presentare la prescritta documentazione, unitamente alla seconda
classificata (l’appellata Impresa di Costruzioni Ing. Alfonso Montella e figlio
S.p.a.), omise di integrare quella relativa al possesso dei requisiti economico
finanziari della associata Napoli Control con i bilanci della Soc. CO.GE.DA.
S.r.l. di cui la prima era acquirente per atto in data 12 maggio 1997, allegato
alla prescritta dichiarazione relativa al volume di affari ed al costo del
personale nell’ultimo quinquennio nonché al regolare assolvimento degli oneri
fiscali e contributivi, e quant’altro richiesto dal bando.
Nella seduta dell’8
settembre 1999 la Commissione, constatato che la documentazione presentata
dalla associata Napoli Control non confermava “la dichiarazione resa in sede di
gara in ordine al volume di affari ed al costo del personale dipendente
nell’ultimo quinquennio”, escluse dalla gara l’aggiudicataria provvisoria e
procedette alla determinazione della nuova soglia di anomalia, ed alla nuova
aggiudicazione provvisoria in capo alla impresa contrassegnata con il n. 7
(l’appellata. Ing. Franco Aiello & C. S.r.l.).
Immediatamente dopo le
operazioni in questione, ma nel corso della medesima seduta dell’8 settembre
1999, e prima della sua chiusura, alle ore 14, 30 si presentò il Sig.
Davide D’Aniello rappresentante della Napoli Control, precisando che ad
integrazione della documentazione già trasmessa erano stati presentati, seduta
stante, i bilanci della Soc. CO.GE.DA., ma che non erano stati accettati dalla
Commissione giudicatrice; la dichiarazione era opportunamente verbalizzata e la
Commissione, a sua volta fece verbalizzare la decisione di non accettare
la documentazione integrativa, confermò le decisioni precedentemente assunte
(fra cui l’aggiudicazione provvisoria alla concorrente n. 7 e la richiesta di
documentazione alle partecipanti classificatasi successivamente al primo ed al
secondo posto sulla base della nuova soglia di anomalia).
La seduta fu chiusa alle ore
15,30, con la sola precisazione che, alle ore 13,25 non era pervenuto il fax
della capogruppo (di cui il suddetto rappresentante aveva dato comunicazione
verbalizzata), con la quale era stato chiesto di soprassedere alla disposta
esclusione e alle ulteriori operazioni, in attesa, quanto meno, di un parere
legale sulla questione.
2. Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania - cui si è rivolta l’attuale appellante
con ricorso (r. r. n. 7922/99) notificato in data 24 settembre alla Commissione
ed ai controinteressati, impugnando, con il provvedimento di esclusione e
l’aggiudicazione provvisoria ad altra concorrente, anche, per quanto di
ragione, la lettera di invito e lo stesso bando di gara, nonché gli atti
presupposti, connessi e consequenziali - ha respinto l’impugnazione, con
sentenza n. 2903 del 10 novembre 1999 della Sezione Prima del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, resa in forma immediata e
semplificata, nella camera di consiglio del 20 ottobre 1999, sulla base delle
considerazioni di seguito riassunte:
- legittimamente la
commissione ha negato la possibilità di integrare la documentazione (e non ha
accettato la documentazione spontaneamente recapitata) dopo l’intervenuta
esclusione dell’aggiudicataria provvisoria e l’individuazione, al suo posto, di
altra aggiudicataria, in quanto l’istanza è stata formulata allorché il
procedimento si era concluso;
- la Commissione non
soltanto non aveva l’obbligo, ma neppure aveva il potere di accertare l’affidabilità
dell’aggiudicataria provvisoria indipendentemente dalla documentazione
prodotta;
- la fissazione del termine
entro cui depositare la documentazione era stato assegnato dalla stessa
commissione e non dal responsabile del procedimento che si era limitato a
comunicare l’invito ad effettuare il deposito.
3. Avverso l’anzidetta
sentenza ha proposto appello il raggruppamento interessato tramite la
capogruppo, denunciando i vizi del procedimento logico giuridico attraverso cui
il giudice di primo grado è pervenuto alle sue conclusioni.
In sintesi, la sentenza
sarebbe viziata da:
- travisamento dei fatti in
ordine al momento in cui è stata rivolta alla commissione la richiesta
integrativa ed incongrua valutazione del momento conclusivo della procedura;
- omessa ed erronea
valutazione dell’obbligo della Commissione di richiedere (e quindi di
consentire) i necessari chiarimenti, prima di procedere alla esclusione della
aggiudicataria provvisoria;
- erronee conclusioni in ordine
alla perentorietà del termine imposto per la presentazione della documentazione
da parte dell’aggiudicatario provvisoria ed alla possibilità per la Commissione
di assegnare un termine ulteriore per l’integrazione della documentazione.
L’appellante, che ripropone
i motivi del ricorso di primo grado unitamente alle censure avverso la sentenza
appellata, conclude dunque per la riforma della sentenza medesima nel senso
dell’accoglimento del ricorso originario e la consequenziale caducazione degli
atti impugnati con le ulteriori conseguenze di legge.
4. Costituitasi in giudizio
l’Amministrazione per resistere all’impugnazione, la causa è stata chiamata
alla pubblica udienza di discussione del 4 maggio 2004 e trattenuta in
decisione.
D I R I
T T O
1. In parte
modificando l’esame delle censure, deve darsi atto che il termine per la
presentazione della documentazione venne fissato dalla stessa commissione a
conclusione della seduta del 28 luglio 1999, in cui l’appalto venne
provvisoriamente aggiudicato alla attuale appellante.
L’invito a presentare
la documentazione, da parte del responsabile del procedimento (nel caso, anche
segretario verbalizzante della seduta del 28 luglio) non è, dunque, che un atto
meramente esecutivo della determinazione dalla Commissione, effettuato nei
termini prescritti dalla norma (la nota è protocollata in partenza in data 29
luglio 1999 e cioè appena un giorno dopo la seduta in cui le operazioni si sono
concluse, con l’aggiudicazione provvisoria al raggruppamento appellante, come
correttamente eccepito dal Comune resistente).
Peraltro, dalla circostanza
che sia stato assegnato un termine di quaranta giorni (e non quello inferiori
di dieci giorni fissato dallo stesso legislatore per il caso di accertamento a
campione) non può trarsi alcuna conclusione in ordine alla natura (perentoria o
meno) del termine assegnato.
E’ pacifico, in
giurisprudenza (coerentemente, del resto, alla formula normativa), che il
termine fissato nella prima parte dell’art. 10, comma 1 quater, L. 11 febbraio
1994 n. 109, è applicabile solo per gli offerenti che nella percentuale del 10%
del loro complesso sono chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando,
prima che si proceda all' apertura delle buste delle offerte presentate, e non
anche per la presentazione dei documenti da parte dell' aggiudicatario,
spettando in tale ultima ipotesi all' Amministrazione indicare il termine per
l' adempimento. in quanto, il limite in questione concerne l’accertamento a
campione e non anche quello che deve essere compiuto in seguito alla
intervenuta aggiudicazione provvisoria (Sez. V, n. 3358 del 16 giugno 2003;
Sez. VI, n. 4133 del 10 luglio 2003).
2. Ciò premesso appare
anche opportuno precisare, prima di entrare nel merito della questione, che è
fuori discussione che l’associata Napoli Control abbia tempestivamente
depositato, con la dichiarazione relativa al volume di affare ed al costo del
lavoro nell’ultimo quinquennio (e quant’altro stabilito dalla lettera di
invito), l’atto in data 16 giugno 1997, avente ad oggetto la cessione della
Soc. CO.GE.DA..
Lo stesso Comune resistente
ha del resto depositato in giudizio la dichiarazione di cui si è detto, nella
quale, oltre alla notizia dell’acquisto in parola, si fa menzione
dell’allegazione, alla dichiarazione, dell’atto 12 giugno 1997 ......