GARE PUBBLICHE: VERIFICA IMPIEGO SOGGETTI DISABILI
NULLA LA GARA SE LA COMMISSIONE HA UN NUMERO PARI DI COMPONENTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4955/2007
Reg.Dec.
N. 6489 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6489/2007 proposto da PASQUAL ZEMIRO
DI PASQUAL ROBERTO SUCCESSORE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara
Cacciavillani e Luigi Manzi con domicilio eletto in Roma via Federico
Confalonieri, 5 presso lo studio dell’ultimo;
contro
AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA - MIN. TRASPORTI ED ALTRI,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in
Roma via dei Portoghesi, 12;
e nei confronti di
ECOTEC SRL, non costituita;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna sede di Bologna Sez. I n. 535/2007.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Alla pubblica udienza del 29
agosto 2007 relatore il Consigliere Bruno Rosario Polito. Uditi gli avv.ti
Andrea Manzi per delega di Luigi Manzi, Cacciavillani e l’avv. dello Stato
Coaccioli;
Ritenuto che sussistono i
presupposti per la definizione nel merito della controversia con decisione
semplificata ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge n. 1034/1972, nel
testo introdotto dall’art. 3 della legge n. 205/2000, e sentito sul punto le
parti costitute in giudizio;
Accertata la rituale
instaurazione del contraddittorio;
Considerato:
- che l’ art. 17 della legge
12.03.1999, n. 68, impone alle imprese che partecipino a gare per l’affidamento
di appalti pubblici di “presentare preventivamente . . . dichiarazione
del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, nonché “apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’
ottemperanza alle norme” della menzionata legge n. 68/1999;
- che l’odierna appellante,
ai fini della partecipazione alla gara di cui è controversia, ha presentato
dichiarazione di “essere in regola con tutte le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n.
68, ” attestando inoltre “la non assoggettabilità agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68 del 1999 in quanto l’ impresa
occupa non più di 15 dipendenti”;
- che per disciplina di gara
la formula di base indicata dal bando per l’ autodichiarazione di cui trattasi
non era qualificata come vincolante per i concorrenti;
- che la dichiarazione resa
circa la regolare osservanza di “tutte le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili” si configura “ex se” esaustiva dalle “ratio”
sottesa all’art. 17 della legge n. 68/1999, che è quella di sanzionare con l’
inibitoria di accesso ai pubblici appalti le imprese cui siano
ascrivibili condotte elusive delle norma introdotte a tutela dell’avviamento e
delle condizioni di lavoro dei soggetti in posizione di svantaggio;
- che l’ ulteriore
dichiarazione in cui si dà atto che “l’ impresa ha effettivamente e
compiutamente ottemperato agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999”,
che l’ Amministrazione eleva nel suo contenuto formale a condizione per
l’ammissione alla gara, si configura meramente reiterativa sul piano
sostanziale di quanto già attestato dall’impresa istante quanto alla regolarità
della sua posizione rispetto al complesso di disposizioni sul diritto al lavoro
dei disabili e resta, quindi, in detta dichiarazione assorbita;
- che il “favor” di
partecipazione alla gara porta a privilegiare l’interpretazione delle
prescrizioni del bando nel senso ampliativo della platea dei partecipanti; e
ciò anche alla luce del dettato di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, che
limita l’obbligo di dichiarazione preventiva da parte dell’imprenditore
alla sua posizione di regolarità rispetto alla norme sul diritto al lavoro dei
disabili, mentre assegna alla certificazione rilasciata dai competenti uffici
del lavoro la verifica dell’ “ottemperanza” sul piano dell’effettività
alle disposizioni medesime;
- che l’ annullamento del
provvedimento di esclusione reintegra la Ditta istante nell’interesse all’
affidamento dei lavori (in ordine ai quali non sono stati forniti elementi
circa la loro avvenuta esecuzione) ed alla rinnovazione del procedimento di
gara prendendo in considerazione l’offerta dalla stessa presentata, e ciò rende
nell’attualità inammissibile la domanda diretta al risarcimento del danno per
lesione dell’ interesse all’aggiudicazione;
- che spese ed onorari del
giudizio vanno posti a carico dell’ Autorità Portuale soccombente e vanno
liquidate in favore dell’appellante in euro 3000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe nei limiti
di cui in motivazione e, per l’effetto, accoglie il ricorso proposto in primo
grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna l’ Autorità
Portuale di Ravenna al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in
motivazione in euro 3000,00 (tremila).
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di
Consiglio del 29 agosto 2007 con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
relatore ed estensore
Presidente
Gaetano Trotta
Consigliere Segretario
Bruno Rosario
Polito Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione
Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 6489/2007
FF
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