GARE: REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Impugnativa dei bandi di gara
REPUBBLICA
ITALIANA
N. 357/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1111 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2002
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello
n. 1111/2002 del 15/02/2002, proposto da CRESCIMBENI
DANIELE rappresentato e difeso dall’Avv. GIANCARLO SAVI con domicilio eletto in
Roma, VIA LEONIDA BISSOLATI, 54 presso FRANCESCO ESPOSITO,
contro
il COMUNE DI CINGOLI
rappresentato e difeso dagli Avv.ti RANIERI FELICI e SERGIO DEL VECCHIO con
domicilio eletto in Roma, VIA DEI PRATI FISCALI, 158 presso l’Avv. SERGIO
DEL VECCHIO,
e nei confronti di
BARCAIONI MARCO e
TARTARELLI ALESSANDRA rappresentati e difesi dall’Avv. MARIA TERESA BONCI con
domicilio in Roma, PIAZZA CAPO DI FERRO, 13 presso la SEGRETERIA
SEZIONALE CDS,
per la
riforma
della sentenza del TAR
MARCHE – ANCONA n.1229/2001,
resa tra le parti, concernente GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del
COMUNE DI CINGOLI, BARCAIONI
MARCO e TARTARELLI ALESSANDRA;
Viste
le memorie difensive;
Visti
gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto
della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000,
n.205;
Alla pubblica udienza del 09 Luglio 2002, relatore il Consigliere
Carlo Deodato ed uditi, altresì, gli
avvocati Savi, Del Vecchio e Bonci;
FATTO
Con la
sentenza appellata veniva respinto il ricorso, proposto da Crescimbeni Daniele
dinanzi al T.A.R. delle Marche, inteso ad ottenere l’annullamento della propria
esclusione dall’asta pubblica indetta dal Comune di Cingoli per l’alienazione
di un immobile e della contestuale aggiudicazione della stessa ai
controinteressati, Barcaioli Marco e Tartarelli Alessandra.
Avverso
tale decisione proponeva rituale appello l’originario ricorrente, deducendo
l’erroneità e la contraddittorietà del giudizio reso dal T.A.R. in merito alla
legittimità dell’esclusione e riproponendo le stesse censure disattese con la
pronuncia impugnata, della quale chiedeva la riforma.
Si
costituivano il Comune di Cingoli, Barcaioli Marco e Tartarelli Alessandra,
difendendo il convincimento espresso dal T.A.R. circa la correttezza, ed, anzi,
la doverosità, dell’esclusione dell’offerta dell’appellante, contestando,
quindi, la fondatezza degli argomenti addotti a fondamento dell’impugnazione e
concludendo per la reiezione del ricorso.
Con
ordinanza n.1070, resa nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2002, veniva
respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
Alla
pubblica udienza del 9 luglio 2002 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.- Le parti controvertono sulla legittimità
dell’esclusione dell’offerta del ricorrente (più favorevole per
l’Amministrazione) dalla gara bandita dall’Ente resistente per la vendita di un
immobile comunale (ed aggiudicata ai controinteressati al prezzo di L.
155.000.000), in quanto “l’offerta economica del sig. Crescimbeni Daniele
risulta contenuta in busta non firmata sui lembi e non recante l’indicazione
del nome della ditta e l’oggetto della gara, in violazione di clausole del
bando stabilite a pena d’esclusione” (vedasi il verbale d’asta in data
21.8.2001).
Il
Crescimbeni ha impugnato l’esclusione della propria offerta, assumendola
illegittima in quanto diretta a sanzionare una mera irregolarità formale,
asseritamente inidonea, come tale, ad incidere sulla regolarità della gara o ad
ingenerare dubbi, tenuto conto dell’esiguo numero dei partecipanti all’asta
(due) e delle modalità di presentazione dell’offerta economica, sulla paternità
ed integrità di quest’ultima, ed invocandone, conseguentemente, l’annullamento.
Il
T.A.R. respingeva il ricorso sulla base del decisivo rilievo del carattere
vincolante della previsione del bando che sanzionava espressamente con
l’esclusione dalla gara l’inosservanza della prescrizione relativa alle
modalità di presentazione dell’offerta economica.
L’appellante
ribadisce le ragioni addotte a sostegno del ricorso originario ed insiste sulla
natura meramente formale, come tale non sanzionabile con l’esclusione,
dell’irregolarità della propria offerta economica.
2.- Deve premettersi che il ricorrente non ha
impugnato la clausola del bando di gara in applicazione della quale è stata
disposta la contestata esclusione e che risultano, in fatto, pacifiche tra le
parti, oltrechè adeguatamente documentate, le omissioni riscontrate nella busta
contenente l’offerta economica.
Ne
consegue che la controversia deve ritenersi circoscritta all’esame delle
conseguenze della violazione della prescrizione del bando di gara che imponeva,
a pena di esclusione, la controfirma sui lembi di chiusura della busta
contenente l’offerta economica e l’indicazione su quest’ultima del nome
dell’offerente e dell’oggetto della gara.
Esula,
invece, dal thema decidendum ogni
indagine circa la legittimità della prescrizione del bando in questione e la
proporzionalità della sanzione ivi astrattamente prevista quale conseguenza dell’inosservanza
dei relativi adempimenti.
3.- Così definito l’ambito oggettivo della
materia controversa e dell’esame riservato al Collegio, occorre procedere alla
disamina della fondatezza delle ragioni assunte dal ricorrente a sostegno
dell’appello.
3.1- Deve, al riguardo, osservarsi che tutti
gli argomenti usati dal ricorrente per criticare il rigore dell’Amministrazione
nell’applicazione della sanzione dell’esclusione, e, quello, successivo, dei
primi giudici che ne hanno riconosciuto la legittimità, postulano, quale logico
presupposto, la discrezionalità dell’Amministrazione nell’applicazione della
disciplina di gara contenuta nella lex specialis.
Non
avrebbe, infatti, alcun senso dedurre la natura di irregolarità formale della
violazione in questione ed assu......