GARE: RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ORDINANZA "GESTIONALE": FIRMA SOLO IL DIRIGENTE
REPUBBLICA
ITALIANA N. 3679/05
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6959 REG.RIC.
Il Consiglio di
Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2004
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 6959 del
2004 proposto dal CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER, in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Lubrano,
presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Flaminia, n. 79;
contro
la SECIT S.P.A., in persona del
l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziano Ugoccioni,
Gustavo Romanelli e Guido Francesco Romanelli, elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo difensore in Roma, alla via Cosseria, n. 5;
e nei
confronti
della ECOLOGIA S.P.A.,
non costituitasi in giudizio;
per la
riforma
della sentenza n. 406 del
18.02.2004 - 23.3.2004, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna, sez. I;
visto il ricorso con i relativi
allegati;
visto l'atto di costituzione in
giudizio della società Secit;
viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il cons.
Gabriele Carlotti;
uditi alla pubblica udienza
dell’8.2.2005 l’avv. F.Lubrano per l’appellante e l’avv. G.Pafundi, su delega
dell’avv. G.F.Romanelli, per la società resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello
interposto dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer (d’ora innanzi,
“Consorzio”) avverso la sentenza, specificata in epigrafe, di accoglimento del
ricorso proposto dalla Secit S.p.a. (in prosieguo, “Secit”) contro gli atti
relativi alla gara per l’affidamento dei lavori inerenti l’ampliamento dell’impianto
di trattamento dei rifiuti solidi urbani del bacino della costa
nord-occidentale della Sardegna.
2. Nel giudizio così promosso si è
costituita la Secit, contestando tutte le difese avversarie e concludendo per
l’integrale reiezione del gravame.
3. All’udienza pubblica
dell’8.2.2004 parti e causa sono state assegnate in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. Per una compiuta esposizione
delle ragioni del decidere occorre ripercorrere brevemente la vicenda sulla
quale s’innesta la presente controversia, siccome riferita nella narrativa
della decisione appellata.
Al
riguardo giova precisare che:
-
la
Secit, insieme ad altre imprese, venne invitata alla licitazione privata
bandita dal Consorzio per l’affidamento dei lavori inerenti l’ampliamento
dell’infrastruttura sunnominata;
-
nella
lettera d’invito, ricevuta dalla società appellata il 16.12.1994, era previsto
che le offerte dovessero giungere alla stazione appaltante entro il giorno 29
dello stesso mese e che le imprese interessate avrebbero dovuto presentare
tutta la documentazione indicata nel foglio recante “modalità di partecipazione
alla gara”;
-
detto
foglio pervenne alla Secit solamente il 19.12.1994;
-
ritenendo
incongruo il termine assegnato per presentare l’offerta, la Secit chiese
inutilmente al Consorzio una proroga del detto termine e, quindi, insorse
avanti al T.a.r. isolano, lamentando di non aver potuto partecipare alla
selezione pubblica (poi aggiudicata alla società Ecologia), a cagione del breve
tempo concesso dall’amministrazione per l’effettuazione dei complessi
adempimenti preliminari, imposti dall’entità economica dei lavori banditi
nonché della complessità delle opere da eseguire (è pertinente osservare in via
incidentale che soltanto due delle quattordici imprese invitate dal Consorzio riuscirono
a presentare un’offerta tempestiva);
-
in
particolare, la Secit contestò che, nella fattispecie, sussistessero le
condizioni per il ricorso alla procedura accelerata, prevista e disciplinata
dall’art. 15 del D. Lgs. 19.12.1991, n. 406;
-
il
primo giudice, una volta respinta l’eccezione d’improcedibilità
dell’impugnativa sollevata dalle parti intimate (motivata con riferimento alla
sopravvenuta ultimazione dei lavori in questione), accolse il ricorso promosso
dall’odierna appellata, sotto il profilo dell’eccessiva brevità del termine
stabilito dall’amministrazione per la ricezione dell’offerta;
-
in
dettaglio, il Collegio cagliaritano stigmatizzò la mancanza nella specie delle
«ragioni di urgenza» legittimanti il ricorso alla procedura accelerata.
6. L’appello del Consorzio è
affidato ai seguenti motivi di censura:
I)
violazione
delle norme e dei principi in tema di interesse ad agire;
II)
violazione
dell’art. 15 del D.lgs. 19.12.1991, n. 406.
7. Entrambe le censure sono
destituite di fondamento.
8. Correttamente, invero, il
T.a.r. della Sardegna ha disatteso l’ulteriore eccezione relativa al preteso
difetto d’interesse della S......