GARE: VERIFICA POSSESSO REQUISITI MORALI
Certificazione servizi Unioni di Comuni e Comunità montane
N
N.
02662/2011REG.PROV.COLL.
N.
08608/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8608 del 2007,
proposto da IACP - Istituto autonomo case popolari della Provincia di Isernia,
rappresentato e difeso dall'avv. Carola Barbieri, con domicilio eletto presso
Chiara Costagliola in Roma, via Cesare Baronio, 69;
contro
I.C.I. s.r.l. - Impresa Costruzioni Industriali,
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Salvatore Di Pardo,
con domicilio presso la Segreteria della sezione VI del Consiglio di Stato, in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
nei confronti di
Edil - Mo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma,
via Albalonga, 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO, n.
350/2007, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE LAVORI DI
COSTRUZIONE DUE FABBRICATI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile
2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato dello Stato
Massarelli, l’avvocato Pasquale Porfirio per delega dell'avvocato Barbieri e
l'avvocato Buccellato per delega dell'avvocato Colalillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Istituto autonomo case popolari della provincia
di Isernia (d’ora innanzi IACP o Istituto) con bando di gara del 29 giugno 2006
indiceva una gara pubblica per la costruzione di due fabbricati per complessivi
35 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Isernia, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
2. Giova sin da subito osservare che essendo il bando
stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture), la disciplina applicabile è recata dalle seguenti fonti normative:
l. 11 febbraio 1994, n. 109; d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34.
3. La gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla
società I.C.I. – Impresa costruzioni industriali s.r.l. (d’ora innanzi I.C.I.),
con provvedimento 28 luglio 2006.
Con provvedimento del 15 dicembre 2006 veniva disposta
la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, in base ai seguenti motivi:
a) nell’autocertificazione del possesso dei requisiti
morali l’aggiudicataria ha dichiarato sia di non avere in corso di efficacia
sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
sia di non aver reso, nell’anno anteriore la pubblicazione del bando di gara,
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
b) in data 22 giugno 2005 la società I.C.I. ha
incorporato la società Venafrana Appalti s.r.l.;
c) in base ai dati risultanti dal casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dei lavori pubblici, la società I.C.I. per
conseguire l’attestazione di qualificazione ha utilizzato i requisiti della
Venafrana Appalti s.r.l.;
d) vi sono pertanto elementi di continuità tra
Venafrana Appalti s.r.l. e I.C.I. s.r.l., e per l’effetto le cause di
esclusione dagli appalti che affliggono la prima si estendono alla seconda;
e) la SOA PROTOS ha revocato l’attestazione di
qualificazione a Venafrana Appalti s.r.l. a far data dal 18 novembre 2006;
f) in data 12 maggio 2006 nel casellario informatico è
stata riportata la seguente annotazione a carico di Venafrana Appalti s.r.l.: “la
stazione appaltante del Comune di Campobasso, con nota prot. 9739 del
22.03.2006 (prot. Autorità n. 13730 del 28.3.2006) ha comunicato di avere
escluso, come da determinazione dirigenziale n. 649 del 15.03.2006, l’Impresa
dalla gara per l’affidamento di “Interventi urgenti per l’adeguamento degli
obblighi comunitari in materia di fognatura, colletta mento e depurazione –
piano stralcio nel settore fognario – depurativo”, per aver accertato che
ricorrevano gli estremi previsti dall’art. 75, comma 1, lettera e), del d.P.R.
21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., per irregolarità nei confronti della Cassa Edile
di Campobasso accertata al 31.10.2004, data del termine ultimo di presentazione
delle offerte, come attestato dal DURC prot. n. 28470 del 12.12. 2005. La
presente annotazione è iscritta nel Casellario informatico ai sensi dell’art.
27 del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34”;
g) pertanto I.C.I. sarebbe incorsa, nella gara indetta
dall’IACP, sia nella causa di esclusione dell’art. 75, comma 1, lett. e),
d.P.R. n. 554 del 1999, sia nella causa di esclusione di cui alla lett. h) del
medesimo articolo, per falsa dichiarazione, in sede di gara, in merito ai
requisiti, nell’anno antecedente la gara; inoltre l’impresa avrebbe reso falsa
dichiarazione avendo dichiarato l’inesistenza di divieti di contrarre con la
pubblica amministrazione.
4. Contro tale provvedimento I.C.I. s.r.l. proponeva
ricorso al Tribunale amministrativo del Molise, chiedendone l’annullamento, la
reintegrazione nell’aggiudicazione e/o il risarcimento del danno per
equivalente.