GAS: LEGITTIMA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI
Quorum per l'approvazione di modifiche al regolamento C.C.
N
N. 03216/2010 REG.DEC.
N. 10154/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10154 del
2008, proposto da:
COMUNE di CHIERI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Cesare Cereda e Marco Radice, unitamente ai quali è elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 4, presso l’avv. Fernando
Maria De Matteis;
contro
ITALGAS - SOCIETA’ ITALIANA per il GAS per azioni, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Franco Gaetano Scoca e Fabio Todarello, unitamente ai quali è
elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, alla Via G. Paisiello, n.
55;
per la riforma
della sentenza del TAR Piemonte, Sezione seconda, n.
3280 del 2007;
inoltre per la reiezione di tutte le domande proposte
con il ricorso di primo grado, nonché della domanda di accertamento e di quella
di risarcimento con lo stesso formulate, perché irricevibili, inammissibili ed
infondate in fatto e diritto;
infine per la declaratoria della nullità del contratto
di concessione rep. n. 3054 del 3.11.1978 e della convenzione allegata sub A al
predetto contratto.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Italgas
– Società Italiana per il Gas per azioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio
2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Gigli, per
delega dell'Avv. Scoca, e l'Avv. Cereda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso al T.A.R. Piemonte, Sezione seconda, n.
3280 del 2007 la Italgas- Società Italiana per il Gas per azioni
(concessionaria esclusiva del pubblico servizio di distribuzione del gas nel
territorio del Comune di Chieri, in virtù dell’atto di concessione del 3 novembre
1978, della durata di trenta anni e in scadenza alla data del 30 giugno 2010),
ha chiesto l’annullamento della delibera 22.12.2005, n. 105, del Consiglio
Comunale di Chieri (avente ad oggetto “rete di distribuzione gas-scadenza
concessione società Italgas s.p.a.” e con la quale è stato disposto che la
concessione in favore di Italgas s.p.a. del servizio di distribuzione del gas
nel territorio comunale avrebbe avuto termine il 31.12.2005), della relativa
nota accompagnatoria prot. n. 37950 datata 30.12.2005, nonché di qualsiasi atto
ivi menzionato, inclusa la nota indicata in data 24.3.2005, prot. 8223 (di
avvio del procedimento di esperimento di una nuova gara per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas in attuazione del D. Lgs. n164, o, in alternativa,
della verifica dei presupposti per concedere deroghe su iniziativa di parte).
Con detto ricorso sono stati chiesti anche
l’accertamento e la declaratoria dell’errata e mancata applicazione dell’art.
15, comma 5, del D.Lgs. n. 164 del 2000, come modificato dall’art. 1, comma 69,
della legge n. 239 del 2004 e dall’art. 23, comma 1, del D.L. 30.12.2005, n.
273, nonché dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 164/2000; inoltre è stato chiesto
l’accertamento della sussistenza in capo a Italgas S.p.A. del diritto alla
permanenza del rapporto concessorio sino al 30.12.2011, ovvero - in denegata e
gradata ipotesi - sino al 31.12.2009.
In via subordinata con il ricorso erano stati altresì
chiesti l’accertamento e la declaratoria in via alternativa fra loro: della
errata e mancata applicazione dell’art. 15, comma 7, del D.lgs. 164 del 2000,
con sussistenza in capo a Italgs S.p.A. del diritto alla permanenza del
rapporto concessorio fino al 31.12.2009, ovvero - in denegata e gradata ipotesi
- sino al 31.12.2007; ovvero dell’errata e mancata applicazione dell’art. 15,
comma 5, del D.lgs. n. 164 del 2000 (come modificato dall’art. 1, comma 69,
della legge n. 239/2004 e dall’art. 23, comma 1, del D.L. 30.12.2005, n. 273),
il quale prevede che il periodo transitorio base andrà a scadere al 31.12.2007,
e della sussistenza in capo a Italgas S.p.A. del diritto alla permanenza del
rapporto concessorio sino al 31.12.2007.
Il ricorso conteneva infine la richiesta di condanna
ex artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 80 del 1998 e s.m.i. del Comune di Chieri al
risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.
Con sentenza del T.A.R. Piemonte, Sezione seconda, n.
3280 del 2007 detto ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di
interesse alla sua decisione, essendo stata ritenuta risolutiva ed assorbente
la nuova disciplina introdotta dall’art. 23 del decreto legge 31 dicembre 2005,
n. 273, convertito senza modifiche, sul punto, nella legge 23 febbraio 2006, n.
51.
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il
Comune di Chieri ha chiesto l’annullamento o la riforma della citata sentenza,
nonché la reiezione di tutte le domande proposte con il ricorso di primo grado,
comprese quelle di accertamento e di di risarcimento, perché irricevibili,
inammissibili ed infondate in fatto e diritto; inoltre è stata chiesta la
declaratoria della nullità del contratto di concessione rep. n. 3054 del
3.11.1978 e della convenzione allegata sub A al predetto contratto.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti
......