GESTIONE SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI STRUMENTALI
Trasferimenti 2011 Unioni e Comunità montane
Lombardia/517/2011/PAR
Lombardia/517/2011/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai
magistrati:
dott. Nicola
Mastropasqua Presidente
dott.
Antonio Caruso Consigliere
dott. Angelo
Ferraro Consigliere
dott.
Giancarlo Astegiano Primo
Referendario (relatore)
dott.
Gianluca Braghò Referendario
dott.
Massimo Valero Referendario
dott.
Alessandro Napoli Referendario
dott. Laura
De Rentiis Referendario
*******
Visto il
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la
legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la
legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la
deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni
delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la
legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la
deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha
stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti
dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista la
nota del 9 novembre 2010 con la quale il Sindaco del Comune di Rosate (MI) ha
chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista
l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la Camera di
consiglio del 9 dicembre 2010 per deliberare sulla richiesta proveniente dal
Sindaco del Comune di Rosate;
Udito il
relatore, Giancarlo Astegiano;
PREMESSO CHE
Il Sindaco
del Comune di Rosate, con nota in data 9 novembre 2010, dopo aver indicato
l’oggetto sociale e le attività svolte dalla società SASOM s.r.l., società a
capitale interamente pubblico partecipata da 11 Comuni, ha chiesto alla Sezione
un parere in relazione alle modalità di proseguimento delle attività svolte
dall’organismo partecipato ed all’applicazione agli amministratori dello stesso
delle incompatibilità previste dall’art. 8 del D.p.r. n. 168 del 2010.
Nella
richiesta di parere, il Sindaco ha chiarito che il Comune partecipa, unitamente
ad altri 10 Comuni limitrofi, ad una società a capitale interamente pubblico
(SASOM srl) alla quale ha affidato direttamente, “secondo il modello dell’in
house providing, ricorrendo i requisiti di cui alla lett. c del c. 5 dell’art.
113 del D. Lgs. 267/2000, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani
ed altri servizi locali, i quali, sulla base dei pareri dell’Autorità garante
per la concorrenza ed il mercato, hanno natura strumentale”.
L’ente
locale ha messo in luce che “la distribuzione delle quote tra i comuni soci è
proporzionale al numero degli abitanti ed il bacino complessivo superiore ai
30.000 abitanti; la società appare quindi in linea con le disposizioni previste
dal c. 32 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 per
consentire agli stessi comuni soci (tutti con popolazione inferiore ai 30.000
ab.) di derogare ai limiti quantitativi in merito al numero di partecipate,
posti dallo stesso c. 32”.
In vista
della scadenza del 31 dicembre 2011, il Sindaco del Comune di Rosate ha messo
in rilievo che è intenzione dei Comuni soci applicare le disposizioni di cui
all’art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 e modificato
con L. 166/2009, ai servizi pubblici locali a rilevanza economica affidata
direttamente alla società (ad esempio, raccolta e smaltimento rifiuti urbani).
Al riguardo,
considerata positiva “l’esperienza in termini di qualità, economicità e
controllo dei servizi resi attraverso l’attuale società partecipata (SASOM
srl), i comuni soci vogliono mantenere una propria partecipazione di capitale
nella futura società “mista”, introducendo il socio privato secondo i criteri
stabiliti dal citato art. 23 bis del D.L. 112/2008”.
Anche per
gli altri servizi, di natura strumentale, gli enti locali interessati
starebbero valutando “diverse ipotesi che, nel rispetto della normativa
vigente, consentano comunque agli enti di mantenere un controllo diretto sulla
gestione” e, al riguardo, il Sindaco del Comune di Rosate prospetta due ipotesi
chiedendo quale sia l’avviso della Sezione alla possibilità che:
la società
che attualmente gestisce i servizi locali venga scissa “in due società distinte
a capitale pubblico, entrambe partecipate direttamente dai comuni in
proporzione al numero degli abitanti e con un bacino complessivo superiore a
30.000 ab., alle quali poter affidare in maniera distinta lo svolgimento dei
servizi locali dei comuni soci:
o alla prima società verrebbero affidati i
servizi di natura strumentale ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006
o alla seconda, partecipata per il 60% dai
comuni in proporzione al numero degli abitanti e per il restante 40% dal socio
privato scelto con gara, la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza
economica ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e s.m.i”.
ovvero
venga
mantenuta “la partecipazione diretta nell’unica società esistente (SASOM srl di
seguito indicata come capofila, a capitale interamente pubblico e partecipata
dai comuni in proporzione al numero degli abitanti con bacino superiore a
30.000 ab.), che su indirizzo specifico dei soci procederebbe alla:
o Costituzione di una nuova società cui
conferire il ramo d’azienda relativo al servizio pubblico locale a rilevanza
economica di raccolta rifiuti;
o Cessione tramite gara della quota del
40% di tale società ad un socio privato, seguendo le modalità di affidamento di
cui alla lett. b c. 2 dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e s.m.i., tenuto conto
degli specifici requisiti del socio e delle modalità di espletamento del
servizio che i comuni (soci indiretti) si impegneranno ad affidare a seguito
della procedura competitiva;
o Potenziale costituzione di altre società
(miste o meno), per la gestione omogenea di servizi locali per conto dei comuni
soci, utilizzando le risorse acquisite dalla cessione del 40% della società di
cui al punto precedente”.
Da ultimo,
il Sindaco ha domandato l’avviso della Sezione in relazione all’”eventuale
estensione delle incompatibilità previste dall’art. 8 del DPR 168/2010
“Regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica”, anche alle società partecipate dagli enti locali, che svolgano
esclusivamente servizi strumentali ai sensi e nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006”.