GIUDICE AMMINISTRATIVO PER CONTROVERSIE SU CONVENZIONI URBANISTICHE
LIMITI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI
Corte di Cassazione Ordinanza del 17/04/2009 n
Corte di
Cassazione Ordinanza del 17/04/2009 n.9151 Sez.U (civ)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16405/2007 proposto da:
IMMOBILIARE LA. ST. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo STUDIO SCHIAVONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato BERTOLANI GIOVANNI, per procura in calce
al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato ROMANO
ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUGURRA GIORGIO,
BASSI ALFREDO, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 207/07
del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PARMA;
udito l'avvocato Laura RAINALDI per delega dell'avvocato Salvatore Alberto
Romano;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2009
dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo
GAMBARDELLA, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice
amministrativo, con le conseguenze di legge.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
che la Immobiliare La. St. srl ha proposto ricorso per regolamento preventivo
di giurisdizione nella causa introdotta nei suoi confronti dal comune di
Castelnuovo di Sotto, con ricorso al TAR per l'Emilia Romagna di Parma;
che la societa' premetteva che con atto notarile del 24.2.1997, tra le parti
era stata stipulata una convenzione urbanistica attuati va di un programma
integrato di intervento;
che, insorta controversia tra le parti, le stesse avevano transatto la lite con
atto del 25.2.2002 alle condizioni ivi previste;
che successivamente era insorta altra controversia tra le parti, che, malgrado
tentativi di bonaria composizione, aveva indotto il Comune ad adire il TAR,
chiedendo l'accertamento dell'obbligo della societa' a realizzare un Centro
culturale polivalente e la condanna della societa' medesima al pagamento del
danno derivato dalla mancata esecuzione dell'opera, con richiesta di
provvedimento cautelare contenente l'ordine di inizio della realizzazione
dell'opera suddetta;
che la ricorrente sostiene che la giurisdizione spetti al Giudice ordinario, in
quanto la controversia ha ad oggetto l'esecuzione non di un accordo integrativo
o sostitutivo di provvedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990, articolo
11), ma un atto di transazione, venendo quindi in evidenza l'adempimento di
obbligazioni di natura privatistica, e cio' in riferimento a tutte le domande
del Comune; che il Comune sostiene, nel proposto controricorso, che i rapporti
tra le parti resterebbero pur sempre regolati da una convenzione urbanistica,
per cui la causa resterebbe attratta nella giurisdizione esclusiva prevista per
tali controversie, non operando nella specie la Legge n. 1034 del 1971,
articolo 5, comma 2, invocato dal ricorrente;
che entrambe le parti hanno presentato memoria;
che il P. G. ha rassegnato conclusioni scritte, instando per la declaratoria
della giurisdizione del Giudice amministrativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la convenzione urbanistica diretta a disciplinare il rilascio di concessioni
edilizie e la realizzazione di opere di urbanizzazione costituisce una
convenzione di lottizzazione, rientrante tra gli accordi sostitutivi del
provvedimento rispetto a cui la Legge n. 241 del 1990, articolo 11, comma 5,
prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le
controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di detti
accordi.
La giurisdizione esclusiva non viene meno nell'ipotesi in cui, insorti alcuni
contenziosi e concluso tra la parte privata ed il Comune un accordo transattivo
con modifica della convenzione originaria, venga giudizialmente richiesta
l'esecuzione di una determinata opera da parte dell'Ente comunale e la condanna
della societa' al risarcimento del danno per la ritardata esecuzione dell'opera
stessa. L'accordo transattivo e la successiva variante alla convenzione
originaria sono infatti comunque collegati a detta convenzione, per cui si
tratta di atti - con contenuto riconducibile alle problematiche relative agli
oneri di urbanizzazione - endoprocedimentali all'interno di un procedimento
amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su
terreni di sua proprieta' e la controversia non attiene ad aspetti meramente
patrimoniali del rapporto concessorio, involgendo invece valutazioni
strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale (v. Cass.
20.11.2007, n. 24009).
Tali conclusioni sono sostenute da un ormai consolidato e condiviso,
completamente e con assoluta convinzione, avviso che attinge alla radici stesse
della tematica e si atteggia pertanto a principio generale nella subiecta
materia (cfr. Cass. nn 19494, 18630 del 2008 e 2029 (ordza) dello stesso anno),
che non puo' pertanto risultare scalfito da considerazioni di specie relativa
alla domanda di risarcimento del danno, che non valgono a svilire la analisi
intrinseca del rapporto, che mantiene la sua connotazione proprio in ragione
dell'inevitabile collegamento alla convenzione originaria.
Il ricorso non puo' pertanto trovare accoglimento e va conseguentemente
dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.000,00 Euro, di cui
1.800,00 euro per onorari, oltre agli accessori di legge.
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