GIURISDIZIONE PER LE CONTROVERSIE RSU
CONDIZIONI PER IL DINIEGO ALL'APERTURA DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA N. 6409/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4095 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4095/2005,
proposto dal Consorzio A.C.S.A. CE/3 s.p.a.-Azienda consortile servizi
ambientali, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore ed elettivamente
domiciliato, in Roma, via Sistina n. 121;
contro
il Comune di Caserta, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vania Romano e
Massimo Vernola elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo
Viale Mazzini n. 6;
per la
riforma
dell’ordinanza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania – Napoli – V Sezione, n. 801 del
10.11.2004, con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto
presidenziale n. 8351/2004 dello stesso TAR, che a sua volta aveva dichiarato
la perento il ricorso n. 7212/2001 proposto dal Consorzio A.C.S.A. CE/3;
Visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti
della causa;
Designato relatore,
alla camera di consiglio del 19.7.2005, il consigliere Aniello Cerreto ed udito per l’appellante l’avv.
Modesti per delega dell’avv. Centore, e per il Comune di Caserta l’avv. Romano;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con
ricorso depositato il 4.7.2001 (n. 7212/2001), l’A.C.S.A. ha chiesto al TAR
Campania l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del comune di
Caserta per il pagamento della somma di euro 2.156.945.707, oltre accessori,
quale corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti.
Con
decreto n. 1172 del 25.9.2001 il Giudice delegato dal Presidente del TAR
Campania ha emesso l’ingiunzione richiesta.
A
seguito di opposizione del comune di Caserta avverso detto decreto ingiuntivo,
il Presidente TAR Campania, sez. V, ha dichiarato perento il ricorso n.
7212/2001 con il decreto n. 8351 del 7.5.2004.
L’ACSA
ha proposto opposizione avverso detto decreto di perenzione presso il TAR
Campania, sez. V., che l’ha respinta con ordinanza n. 801 del 10.11.2004, con
condanna dell’ACSA al pagamento delle spese di giudizio.
Per la
riforma di quest’ultima ordinanza è stato proposto da parte dell’ACSA il presente
ricorso un appello, che è stato trattenuto in decisione nella camera di
consiglio del 19.7.2005.
Considerato
che la controversia ha per oggetto il pagamento da parte del comune di
Caserta di corrispettivi per il
pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti gestito dalla ACSA CE3, che
rientrava all’epoca della proposizione del ricorso originario nella
giurisdizione esclusiva amministrativa per effetto dell’art. 33 D. L.vo
31.3.1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 L. 21.7.2000 n. 205;
Considerato
altresì che l’art. 33 del D. L.vo n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 L. n.
205/2000, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza C.
cost. 6 luglio 2004, n. 204, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti le prestazioni
di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di
pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario
nazionale;
Considerato
infine che la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza corte
cost. n. 204/2004 si applica anche a questo giudizio in quanto tuttora in
corso, non applicandosi il principio della perpetuatio jurisditionis di cui
all’art. 5 c.p.c. in considerazione degli effetti retroattivi della
dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass. S. U. n. 6330 del 24.3.2005);
Ritenuto
pertanto che è ormai insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo
sulla presente controversia attinente alla spettanza o meno di corrispettivi in
materia di servizi pubblici (cfr.la decisione di questa Sezione n. 3919/2005),
per cui occorre annullare senza rinvio l’ordinanza appellata ed il relativo
decreto ingiuntivo;
Ritenuto
che sussistono giusti motivi per
compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione la domanda originaria e per l’effetto annulla senza rinvio
l’ordinanza appellata e relativo decreto ingiuntivo.
Spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 19 luglio 2005,
con l'intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina
Consigliere
Caudio Marchitiello
Consigliere
Aniello Cerreto
Consigliere Est.
Michele Corradino
Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Agatina Maria Vilardo