GIURISDIZIONE PER SCIOGLIMENTO SOCIETÀ MISTA
Pronuncia sull'indennità di esproprio
N
N. 05391/2011REG.PROV.COLL.
N. 01699/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 1699 del 2011, proposto da:
Bernardina Pistoia, Rodolfo Ficini, Carlo Ficini, Giovanni Pricipessa, Elio
D'Agostino, Diana Balestrazzi, rappresentati e difesi dagli avv. Arturo
Cancrini, Roberto Santucci e Roberto Fiori, con domicilio eletto presso Roberto
Santucci in Roma, via M. Dionigi 17;
contro
Comune di
Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Rodolfo Murra, Andrea Camarda, domiciliata per legge in Roma, via del
Tempio di Giove 21; Regione Lazio;
nei
confronti di
Enrico
Bucciero, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Frascaroli, con domicilio
eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;
Francescopaolo Lorito;
e con
l'intervento di
ad
opponendum:
Lucot S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Fonti, Giovanni Valeri,
con domicilio eletto presso Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini,11 Palazzina
H Int.3;
per la
riforma
della
sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 01351/1995 nonché per
l’annullamento del permesso di costruire rilasciato in data 16 giugno 2010;
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Enrico Bucciero;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Francesco Caringella e
uditi per le parti gli avvocati Santucci, Fiori, Rocchi, Frascaroli e Fonti;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
'FATTOeDIRITTO'
1.Con la
decisione 26 settembre 1995, n. 1351 questo Consiglio di Stato, in riforma
della sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, annullava l’Ordinanza n.
7360 dell’8 febbraio del 1977 con la quale il Comune di Roma aveva rigettato
l’istanza presentata in data 12 febbraio 1976 dalla sig.ra Anna Cammarano ai
fin del conseguimento di una licenza edilizia finalizzata alla realizzazione di
una casa unifamiliare.
Il Consiglio
poneva a fondamento del decisum il principio giurisprudenziale secondo
cui è illegittimo il diniego di concessione edilizia motivato con esclusivo
riguardo alla violazione delle norme di attuazione del p.r.g., che prescrivano
la preventiva approvazione di piani particolareggiati quante volte, pur in
difetto dell’entrata in vigore di siffatti strumenti urbanistici, l’area sulla
quale si intende edificare sia interamente circondata da aree edificate ed
insista in zona già dotata di adeguate infrastrutture.
In punto di
fatto la Sezione ha desunto dal silenzio serbato dall’amministrazione comunale
a fronte di apposita richiesta istruttoria, la dimostrazione della fondatezza
delle circostanze su cui era imperniato l’appello, ossia che i 21 lotti
limitrofi a quello interessato dal giudizio erano tutti legittimamente
edificati e che la zona era dotata delle necessarie opere di urbanizzazione.
La Sezione
ha quindi concluso nel senso che l’edificazione del lotto della signora
Cammarano, qualificabile alla stregua di mero intervento di completamento di
una zona interamente edificata ed urbanizzata, sarebbe stata possibile pur in
assenza di un paiano di attuazione. Di qui la declaratoria di illegittimità del
diniego opposto dal Comune proprio in relazione al difetto di detto strumento
di pianificazione.
Con
determinazione dirigenziale n. 771 del 29 aprile 2004 il Comune adottava un
nuovo atto di diniego a fronte di una nuova istanza di concessione edilizia
presentata dal signor Enrico Bucciero nella qualità di erede della signora
Cammarano. Il diniego era motivato in funzione del contrasto dell’iniziativa
edificatoria con le norme tecniche di attuazione vigenti all’epoca di
presentazione della domanda (per eccesso di volume e per la destinazione d’uso
dell’immobile) e con quelle in vigore all’atto del provvedimento negativo (per
mancanza del lotto minimo).
Con
decisione n. 6052 del 16 settembre 2004 /2004 il Consiglio riteneva l’atto da
ultimo menzionato elusivo del giudicato formatosi sula decisione n. 1351/2005,
osservando, per un verso, che l’amministrazione comunale non avrebbe potuto
prescindere dalla qualificazione della zona come di completamento, qualificazione
sancita proprio dalla precedente decisione da eseguire; e, per altro verso, che
non erano opponibili, alla stregua di un collaudato canone giurisprudenziale,
le normative di piano sopravvenute alla notificazione della stessa decisione n.
1351/1995.
Con
Ordinanza 7 ottobre 2005, n. 1269 il Comune respingeva, ancora una volta,
l’istanza di concessione edilizia.
Con le
decisioni n. 2777 del 13 gennaio 2006 e n. 6293 del 27 ottobre 2006 il
Consiglio di Stato accoglieva i ricorsi proposti dal sig, Bucciero e ordinava
al Commissario ad acta nelle more nominato l’adozione della concessione
edilizia richiesta dal ricorrente secondo i parametri previsti per le zone D di
completamento di cui all’art. 9 del p.r.g. vigente alla data del 26 settembre
1995.
Con
provvedimento del 18 giugno 2010 il Commissario ad acta rilasciava un
permesso di costruire in accoglimento di una richiesta presentata dal sig.
Bucciero finalizzata alla costruzione di 74 unità abitative a schiera di due
coprpi di fabbrica uniti tra loro per una cubatura complessiva pari a 19.836,38
mc..
2.Con il
ricorso in epigrafe specificato i ricorrenti, nella qualità di soggetti
residenti nella zona interessata dall’interevento edilizio in esame propongono,
al tempo stesso, opposizione di terzo avverso la decisione n. 1351/2005 di
questo Consiglio e domanda di annullamento del permesso di costruire adottato
dal Commissario ad acta.
Si sono
costituiti i in giudizio il Comune di Roma, il sig. Bucciero e la Lucot s.r.l.
Le parti
hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle
rispettive tesi difensive.