GLI INCARICHI ESTERNI SECONDO LA MAGISTRATURA CONTABILE
AFFIDAMENTO INCARICHI A UN RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI
Regolamenti consulenze
Deliberazione n. 37/2008
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
(relatore)
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano I° Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina Referendario
dott. Massimo Valero Referendario
nell’adunanza del 4 marzo 2008
Visto il testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21
marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14
gennaio 1994, n. 20;
Vista la
deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni
delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131;
Vista la legge 24
dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57
Premesso
in fatto
La
legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) nel dettare regole
alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi
di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti
estranei all’amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione da parte di
ciascun ente locale di norme regolamentari in materia, il cui testo deve essere
trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta
giorni dall’adozione, anche nell’ipotesi di modifiche future a testi già
approvati.
Molti
Comuni, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3 comma 57 della l. n.
244/2007, hanno trasmesso e continuano a trasmettere le norme regolamentari di
che trattasi.
Il
sommario esame dei testi pervenuti ha fatto emergere numerosi problemi
interpretativi, in gran parte coincidenti o sovrapponibili e la cui soluzione
necessariamente darebbe luogo a fasi interlocutorie di riesame da parte
dell’ente.
In
tale situazione questa Sezione ritiene che risponda a criteri di più proficua
collaborazione con gli enti interessati individuare ed esternare in un unico
documento complessivo tutti i problemi interpretativi che a suo avviso emergono
dalle disposizioni recate in materia della legge finanziaria 2008 e che
incidono sull’esercizio delle funzioni della Corte.
La
Sezione ritiene che lo strumento della delibera di principi, come tale generale
ed astratta e non rapportata a casi concreti, sia consentita quale forma di
collaborazione efficace prevista dell’art. 7, comma 8 della legge 131/2003.
La
Sezione ritiene inoltre opportuno restituire a ciascun ente il testo
regolamentare trasmesso in modo da consentire il riesame delle disposizioni
adottate alla luce dei principi fissati con la presente deliberazione e
provvedere al necessario inoltro a questa Sezione.
La
presente deliberazione va indirizzata, pertanto, sia al Consiglio
comunale/provinciale, naturale interlocutore della Sezione, sia al Sindaco del
Comune od al Presidente della Provincia, in relazione all’esercizio dei poteri
regolamentari conferiti alla Giunta in materia di uffici e servizi.
Considerato
in diritto
1.
L’art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha fissato
regole di carattere procedimentale e sostanziale alle quali gli enti locali
debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di
studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione. Le disposizioni vanno inserite ed integrate nel
preesistente complesso normativo che disciplina la materia per delineare un
quadro degli adempimenti a carico degli enti conferenti.
2. Il
dato di maggiore rilievo della disciplina dettata dalla legge finanziaria 2008
è, da una parte, l’obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e
modalità di affidamento degli incarichi di cui sopra nonché del tetto di spesa
annua, dall’altro la subordinazione del conferimento dell’incarico e delle
consulenze ad un documento programmatico approvato dal Consiglio.
Le
disposizioni operano su piani diversi.
Le norme
regolamentari dettano una disciplina generale ed astratta per l’affidamento
dell’incarico, disciplina alla quale deve uniformarsi ciascun provvedimento in
concreto adottato dall’amministrazione.
Il primo
contenuto precettivo del comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il
2008 è l’obbligo, posto in capo all’ente locale, di dettare norme regolamentari
compiute in materia (debbono essere infatti fissati limiti, modalità e criteri
per l’affidamento dell’incarico o della consulenza).
Prima
della emanazione del citato comma 56 art. 3 legge 244/2007 non necessariamente
l’ente locale era munito di una disciplina regolamentare degli incarichi. E’
sufficiente ricordare in proposito il quarto comma dell’art. 89 del T.U.E.L.
L’adozione
delle norme regolamentari deve avvenire nel rispetto delle competenze e delle
procedure previste dal T.U.E.L.
Va
allora posta in evidenza l’autonomia statutaria degli enti locali, con la
conseguenza che lo statuto è il punto di riferimento primario nell’adozione dei
regolamenti, sia per quanto riguarda la dislocazione delle competenze per la
loro emanazione, sia per quanto riguarda i principi ai quali deve conformarsi
il testo normativo.
In
mancanza di norme statutarie derogatorie la competenza ad adottare regolamenti
degli uffici e dei servizi appartiene alla Giunta, nel rispetto però dei
criteri generali stabiliti dal consiglio (art. 48, terzo comma, ed art. 42,
secondo comma, lett. a del T.U.E.L.)
Altro
punto di riferimento relativamente al contenuto delle nor......