GUIDA PER IL PAGAMENTO DELL'ICI
INVIO DATI 2008 AL SISTEMA DI VIGILANZA ANAGRAFICA
Guida all'Ici: chi deve pagare l'Ici
Guida all'Ici: chi deve pagare l'Ici
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
dai proprietari di
fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio
dello Stato;
dai titolari di diritti reali
di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli
stessi beni;
dai locatari in caso di
locazione finanziaria (leasing);
dai concessionari di aree
demaniali.
Dichiarazione
In caso di variazione del patrimonio immobiliare
(acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti
interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale 12
maggio 2009 (Modello - Istruzioni).
Il modello di dichiarazione in lingua tedesca – Erklärung, è stato approvato
con decreto ministeriale 12 maggio 2009 (Modello – Istruzioni).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano
variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata
nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una
diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in
quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili
attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la
semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la
soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui
all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla
data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia
del territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la
dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono
da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla
disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con
procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e
l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti
relativi a diritti sugli immobili.
Calcolo della base imponibile
Per i fabbricati inscritti in
catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale
dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
per 140 se si tratta di
fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si
ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del
40 per cento per effetto dell’art. 2, comma 45, del decreto
legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286
del 24 novembre 2006. La rivalutazione decorre dalla data di entrata
in vigore (3 ottobre 2006) del decreto legge.
per 100 per i fabbricati dei
gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
per 50 per i fabbricati del
gruppo catastale D e della categoria A/10;
per 34 per i fabbricati della
categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal
valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale,
rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti
interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato
dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di
ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
Calcolo dell'imposta
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile
l’aliquota fissata dal Comune.
L'Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare
per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale
il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui
il possesso è durato meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni
particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o
vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione
principale). In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposta si possono
consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo
2001.
Le aliquote
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai
Comuni.
Per conoscerle, il contribuente può consultare gli
estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è
ubicato l'immobile.
Delibere ICI su
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/sceltaanno.htm
Immobili adibiti ad abitazione principale
L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha
disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 (quindi, con
riferimento anche al versamento del 16 giugno) è esclusa dall'ICI l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando
tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8
(Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o
storici).
Con la risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008 e 1/DF del 4 marzo 2009 il
Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle
unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la
residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria
residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può
usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a
condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.
Condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è l'identità tra il
soggetto obbligato al pagamento dell'Ici e quello che dimora abitualmente
nell'immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, l’esenzione spetta a
ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi
la detrazione dall’imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di
utilizzazione.
Con regolamento o delibera il Comune può:
assimilare all'abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
assimilare all'abitazione principale
l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili
l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
elevare l'importo della
detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50%
dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale;
aumentare detta detrazione
anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per
l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione del contribuente.
Per informazion......