I CONSIGLIERI NON POSSONO IMPUGNARE UNA DELIBERA C.C. DI FRONTE AL TAR
TIROCINI FORMATIVI: NON SUSSISTE RAPPORTO NE’ SUBORDINATO, NE’ AUTONOMO
T
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 3 giugno 2004,
n. 2356
N. 2356/04 Reg.Sent.
N. 3631/02 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3631/02,
proposto da
Damiano
ALBERIO, Enrico PREMOLI e Davide GIANETTI
rappresentati e difesi
dall’avv. Fazia Gusberti, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in
Milano, via Galiani Ferdinando 9
contro
COMUNE
DI ROVELLO PORRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Alberto Sciumè e Danilo Tassan Mazzocco, con domicilio eletto
presso lo studio degli stessi in Milano, via Rossini 8
e nei confronti di
ACSM s.p.a., TECNOSERVIZI
s.r.l. e comune di ROVELLASCA, non costituiti
per l’annullamento
della deliberazione del
Consiglio comunale n.38 del 24 luglio 2002, nonché di ogni altro atto
antecedente, presupposto, esecutivo, consequenziale e comunque connesso;
visto il ricorso
notificato in data 6 novembre 2002 e depositato in data 3 dicembre 2002;
visto l’atto di
costituzione in giudizio del comune di Rovello Porro;
viste le memorie difensive
delle parti;
uditi alla pubblica
udienza del 18 marzo 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, gli avv.ti
Gusberti per i ricorrenti e Tassan Mazzocco per il Comune resistente;
visti gli atti tutti della
causa;
ritenuto quanto segue in:
FATTO
Con il
ricorso in epigrafe è stata impugnata, unitamente agli atti ad essa connessi,
la deliberazione n.38 del 24 luglio 2002, con la quale il Consiglio comunale di
Rovello Porro, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ha disposto l’acquisto di quote, nella misura del 20% del capitale
sociale, e la partecipazione nella società mista TECNOSERVIZI s.r.l.,
costituita per iniziativa del comune di Rovellasca e partecipata anche (nella
misura del 40%) dal socio privato ACSM s.p.a che è stato individuato a mezzo di
gara ad evidenza pubblica indetta dal comune promotore. Con la stessa delibera
è stata affidata ad ACSM s.p.a. la gestione del servizio di distribuzione e
vendita del gas metano nel territorio comunale.
I
ricorrenti, che agiscono nella loro qualità di consiglieri comunali di Rovello
Porro (risultati assenti o astenuti), deducono l’illegittimità della delibera
consiliare, esponendo a sostegno dell’impugnazione le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 14
e 15 D.Lgs. n.164/2000, dell’art.3 R.D. n.2440/1923, degli artt.17 e 21 D.Lgs.
n.164/2000, dell’art.113 D.Lgs. n.267/2000, delle direttive CEE n.50/92 e
n.38/93, dei principi di trasparenza e buona amministrazione, nonché eccesso di
potere per sviamento e lesione della par condicio. Si assume che l’amministrazione comunale, in
quanto singolarmente tenuta al rispetto dei principi enunciati in rubrica,
avrebbe dovuto esperire una gara pubblica sia per procedere alla scelta del
socio privato che per il successivo conferimento del servizio, il quale in ogni
caso non avrebbe potuto essere affidato direttamente al socio privato, ma
semmai alla società partecipata.