I CONSORZI DI SVILUPPO NON HANNO COMPETENZE URBANISTICHE
Riservatezza dei dati dei disabili
N
N. 02047/2010 REG.DEC.
N. 09435/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro
generale 9435 del 2008, proposto dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, con
domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n.2;
contro
Comitato Interministeriale
Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela
Territorio e Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Ministero per lo Sviluppo Economico,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Alberto Clarizio, con
domicilio eletto presso l’avv. Federico Massa in Roma, via degli Avignonesi,
n.5;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Verna, con domicilio
eletto presso l’avv. Roberto Ciociola in Roma, via Flaminia n. 79;
Comune di Bitetto e Comune di Modugno, n.c.;
Rete Ferroviaria Italiana Spa -Dir. Comp. Infrastruttura Bari, Italferr Spa;
Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Piero D'Amelio,
con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via della Vite, n.
7;
per la riforma della sentenza del
TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III n. 02079/2008, resa tra le parti, concernente
ESCLUSIONE DAL PROGETTO RELATIVA AL RADDOPPIO DI TRATTA FERROVIARIA
(RIS.DANNO).
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di: Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE),
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di Ministero dell'Ambiente e della Tutela Territorio e Mare, di
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, di Ministero per lo Sviluppo Economico, della Regione Puglia, nonché
della s.p.a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nell'udienza pubblica del giorno 16
febbraio 2010, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi, per le parti,
gli avvocati Paparella, Valla (per Clarizio), Ciociola (per Verna), Sciacca
(per D'Amelio) e l'avvocato dello Stato Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado il
Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese, ora
Consorzio per l'area di sviluppo industriale, di Bari adiva il T.a.r. della Puglia,
impugnando la deliberazione 29.3.2006 n.95/2006 del Comitato Interministeriale
della Programmazione Economica (CIPE.), concernente il “Primo programma delle
infrastrutture strategiche legge obiettivo n. 443/2001- Potenziamento
infrastrutture della linea ferroviaria Bari-Taranto; raddoppio della tratta
ferroviaria Bari S.Andrea - Bitetto” e recante l’approvazione del progetto
definitivo del raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea- Bitetto,
comunicata con nota della Italferr del 28.9.2008; la deliberazione 29.9.2004 n.
46/2004 del CIPE relativa all’approvazione del progetto preliminare del
raddoppio della Bari S. Andrea- Bitetto; la deliberazione dello stesso CIPE
21.12.2001 n. 121/2001, con cui era stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture
strategiche, ed, infine, tutti i provvedimenti presupposti, connessi e
conseguenti, con particolare riferimento al Piano di investimenti, edizione
ottobre 2003, della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), alle deliberazioni CIPE n.
85/2002, n. 63/2003, n. 103/2003, n. 27 /2004 e n. 22 del 29.9 2004, alla
delibera n. 96/2005, ai verbali della Conferenza dei servizi, alle relazioni e
pareri resi nell’ambito del procedimento, al protocollo d’intesa tra la Regione
Puglia, i Comuni di Bari, Bitetto e RFI s.p.a. del 7.3.2003, alla deliberazione
17.2.2004 n. 1234 della Regione Puglia, alle note del Ministero delle
infrastrutture 22.9.2004 n. 530, 29.9 2004, 21.3.2006 n. 218, all’intesa quadro
del 10.10. 2003.
A sostegno del gravame il Consorzio
ricorrente – premesso di non essere stato coinvolto nella iniziativa
progettuale che prevedeva il raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea-
Bitetto, incidente su territori interessati al suo ruolo istituzionale con
effetti negativi su aree edificate e produttive e su impianti infrastrutturali
– deduceva, con sette motivi, le censure di seguito indicate:
a) violazione art. 1 L. n. 443/2001
e D. Lgs. 20.8.2002 n.190; eccesso di potere per travisamento, difetto di
istruttoria e motivazione, in quanto al raddoppio della linea ferroviaria
Bari-Taranto non erano applicabili le procedure di cui alla “legge obiettivo”,
perché opera a carattere locale, consentendo, nella sostanza, il transito di
treni regionali e treni merci;
b) violazione degli artt. 826 e 828
c.c. e art. 4 del D.P.R. n. 327/2001 sulle espropriazioni; violazione dell’art.
2 della legge regionale n. 3 del 22.2.2005; violazione artt. 117 e 118 Cost. e
del D.Lgs. n. 190/2002; violazione T.U. Leggi sul mezzogiorno; violazione art.
36 legge n. 317/1993 e della L.R.n. 31/1986, violazione del Piano regolatore
dell’area industriale; violazione della legge n. 241/1990 e del principio sul
giusto procedimento; eccesso di potere; atteso che parte degli immobili che
sarebbero stati espropriati per consentire il raddoppio della linea ferroviaria
predetta appartenevano al patrimonio indisponibile del Consorzio stesso e
quindi, ai sensi degli artt. 826 e 830 c.c., non potevano costituire oggetto di
una procedura ablatoria promossa per realizzare un’ opera approvata da un’altra
amministrazione se non per perseguire un interesse pubblico di ordine superiore
a quello soddisfatto con la precedente destinazione (art. 4 DPR n.327/2001) e
tale accertamento sarebbe potuto avvenire attraverso l’intesa col Consorzio;