I CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE SERVONO AL PAREGGIO FINANZIARIO
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Del
Del. n.
1/2005
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA TOSCANA
composta dai magistrati:
- Pres.
Sez. Francesco BATTINI Presidente
- Cons.
Gianfranco BUSSETTI Componente
- Cons.
Paolo SCARAMUCCI Componente
- Cons.
Vincenzo PALOMBA Componente
- Cons.
Paolo GIUSTI Componente
VISTO
l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il
Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA le
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
VISTO il
regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data
16 giugno 2000 e successive modifiche;
UDITO
nella Camera di consiglio il relatore Cons. Paolo Giusti;
PREMESSO
Con nota
n. 170 del 29 novembre 2004 il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana
ha trasmesso a questa Sezione la richiesta avanzata dal Comune di Colle Val
d’Elsa di un parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7,
comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.
La
richiesta del Comune di Colle Val d’Elsa, formulata in vista della
predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2005, concerne la
gestione delle entrate provenienti dal rilascio dei permessi di costruire e la
loro allocazione nel bilancio comunale.
CONSIDERATO
1. La
richiesta di parere all’odierno esame risulta ammissibile sia sotto il profilo
soggettivo delle modalità di attivazione della funzione consultiva della Corte,
sia sotto il profilo oggettivo della attinenza della materia della contabilità
pubblica, così come previsto dall’art. 7, comma 8, della legge 131/2003.
Sotto il primo aspetto, infatti, ancorché la richiesta non sia stata
“formulata” dal Consiglio delle Autonomie locali, bensì dal Sindaco del comune
di Colle Val d’Elsa, la sua trasmissione da parte dello stesso Consiglio a
questa Sezione, garantisce sostanzialmente quel sistema di filtro delle
richieste di parere da parte degli enti locali che il legislatore ha voluto
creare, prevedendo che la formulazione dei pareri avvenga, di norma, tramite il
Consiglio delle Autonomie, se esistente.
Sotto il secondo aspetto, il contenuto del quesito, più specificato al
successivo punto, ha carattere generale con riferimento esclusivo alla materia
della contabilità pubblica, e non implica valutazioni di comportamenti
amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie in corso né da parte
della procura regionale della Corte dei Conti, né da parte della magistratura
civile, penale o amministrativa.
2. Il
Sindaco del Comune di Colle Val d’Elsa, dopo aver premesso che è cessato il
vincolo di destinazione dei contributi di costruzione riscossi ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, già denominati “oneri di
urbanizzazione” e riscossi ai sensi dell’art. 12 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, ora abrogato dall’art 136, comma 2, del citato D.P.R., a decorrere dal
30 giugno, ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con la legge 1
agosto 2002. n. 185, ha chiesto il parere sulle seguenti questioni:
a) se le
entrate derivanti dai permessi di costruzione devono concorrere nel calcolo,
prescritto dall’art. 162, comma 6, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 per determinare l’equilibrio della “situazione corrente” dell’ente
e, in generale, il pareggio finanziario complessivo del bilancio di previsione;
b) se le
predette entrate sono da iscriversi nel Titolo I (Entrate tributarie),
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