I DUBBI INTERPRETATIVI SUI TRIBUTI LOCALI DEVE RISOLVERLI IL COMUNE
Verifica degli equilibri di bilancio
Risoluzione del 29/08/2002 n
Risoluzione del 29/08/2002 n. 287
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Istanza di Interpello - articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Interpretazione delle norme che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
QUESITO
Il Dirigente del Settore Tributi del Comune di ....ha presentato istanza di
interpello poiche' ritiene sussistono dubbi sulle modalita' di effettuazione
dei rimborsi dell'Ici a seguito del processo di revisione generale delle zone
censuarie.
L'interpellante chiede di conoscere:
- se sussiste l'obbligo del Comune di procedere alla restituzione dell'imposta
versata in eccesso nel periodo d'imposta 1993 a seguito della riduzione delle tariffe
d'estimo catastali;
- se alla fattispecie suddetta si applicano le disposizioni contenute nel
decreto interministeriale n. 367 del 24 settembre 1999;
- se, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, il Comune e'
impossibilitato ad evadere le richieste di rimborso attesa la mancata copertura
finanziaria a carico del bilancio dello Stato.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'interpellante non prospetta nessuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'istanza di interpello proposta riguarda la gestione dell'imposta comunale
sugli immobili dovuta per l'anno 1993. Al riguardo si osserva che l'art. 3
della legge 8 maggio 1998, n. 146 stabilisce che: "relativamente alla
imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la
rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva,
l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuate dai Comuni ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
Il successivo decreto interministeriale 24 settembre 1999 n. 367, all'art. 1,
comma 1, dispone, tra l'altro, che "il comune, per gli immobili ubicati
sul suo territorio, adotta i provvedimenti di rimborso dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI), o maggiore imposta, indebitamente corrisposta dai
contribuenti per l'anno 1993".
In considerazione delle richiamate norme, tenuto conto che relativamente alle
imposte locali l'art. 62 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, riserva
all'Agenzia delle entrate quelle affidate "alla sua gestione in base alla
legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori", si
ritiene che l'Agenzia delle entrate non e' competente a fornire un parere in
merito alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'ICI, in
quanto tale competenza spetta esclusivamente all'ente locale impositore. Ad
analoghe conclusioni giunge, peraltro, anche il Dipartimento delle Politiche
Fiscali, che con la Risoluzione n. 1 del 29 gennaio 2002 precisa che "ove
l'istanza di interpello concerna l'applicazione di disposizioni normative
dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale
tipologie di istanze e' attribuita esclusivamente all'ente locale, in quanto
titolare della potesta' di imposizione, nella quale e' compreso l'esercizio dei
poteri di accertamento del tributo".
Cio' in quanto "nell'ipotesi in cui la questione verta sui tributi locali,
e' solamente l'ente locale che deve comunicare al contribuente la linea
interpretativa che seguira' nella fase di accertamento del tributo, quando
cioe' si trovera' ad esaminare la particolare posizione.
L'ente locale, quindi, e' l'unico soggetto che e' giuridicamente vincolato ad
eseguire quanto ha espressamente affermato in una risposta scritta o quanto
implicitamente ha accettato attraverso il silenzio protrattosi per 120 giorni
dalla presentazione dell'istanza".
In conclusione, relativamente al quesito presentato dal Comune di ...,
l'Agenzia delle entrate non e' competente a fornire un proprio parere in merito
alla corretta interpretazione delle norme che riguardano la gestione dell'ICI.
L'interpello in esame, quindi, e' inammissibile e non produce gli effetti di
cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
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