I GESTORI VANNO SCELTI SOLO CON PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA
MODELLO INFORMATIZZATO DI VIGILANZA ANAGRAFICA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 6870/04
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8606 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2003
ha pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 8606/2003 proposto dal Comune di Sarzana, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Luigi Cocchi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Giulio Cesare, n. 14, c/o Avv. Enrico Romanelli,
CONTRO
Italgas,
S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Franco Bassi e Stefano D’Ercole ed elettivamente domiciliata presso il
secondo in Roma, Largo del Teatro Valle, n. 6,
per
l’annullamento della sentenza del T.A.R. della Liguria, II Sezione, del
5.6.2003, n. 712;
Visto il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti di causa;
Relatore,
alla pubblica udienza dell’8.6.2004, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi i
difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La
Società Italiana per il Gas – Italgas, S.p.A., impugnava la deliberazione del
Consiglio comunale del Comune di Sarzana del 19.12.2002, n. 116, concernente il
riscatto anticipato della concessione del servizio pubblico di distribuzione
del gas metano nel territorio comunale gestito dalla società ricorrente.
Il
Comune di Sarzana si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
Il
T.A.R. della Liguria, Sezione II, con la sentenza del 5.6.2003, n. 712, ha
respinto il ricorso.
Il
Comune di Sarzana appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone
la riforma.
Resiste
all’appello l’Italgas chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza
del 8.6.2003, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il
Comune di Sarzana appella la sentenza del
5.6.2003, n. 712, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha
accolto il ricorso proposto dalla Italgas, S.p.A., avverso la deliberazione del
Consiglio comunale dell’ente appellante del 19.12.2002, n. 116.
Con
tale provvedimento, il Comune di Sarzana
aveva disposto il riscatto anticipato del servizio pubblico di
distribuzione del gas metano gestito in concessione dalla predetta società e
dei relativi impianti.
L’appello
è infondato.
Il
Comune di Sarzana preliminarmente ripropone l’eccezione già respinta in primo
grado, secondo cui la controversia avrebbe dovuto essere devoluta ad un
arbitrato, in base alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 20 della
convenzione attuativa della concessione, che devolve ad un collegio arbitrale
tutte le controversie relative alla interpretazione e alla esecuzione della
convenzione in ogni sua clausola insorgenti durante il rapporto concessorio o
successivamente a questo.
L’eccezione
è nuovamente da respingere.
La
controversia non rientra nell’ambito di operatività del citato art. 20.
Con
la deliberazione impugnata, infatti, il Comune di Sarzana ha disposto il
riscatto anticipato della concessione, ai sensi dell’art. 24 del R.D.
15.10.1925, n. 2578.
Tale
disposizione, richiamata dall’art. 16 della convenzione stipulata tra le parti
nel 1987 e all’epoca ancora in vigore, come è noto, assegnava ai comuni la
facoltà di riscattare le concessioni relative ai servizi pubblici - trascorso
un periodo di tempo dall’inizio della concessione, variabile a seconda dei casi
- per consentire ai predetti enti di
assumerne direttamente la
gestione, come previsto in via di massima dall’art. 1 dello stesso testo
normativo.
Nella
specie, il Comune di Sarzana si è determinato a riscattare il servizio in
concessione alla Italgas proponendosi l’obiettivo di assegnare al servizio di
cui trattasi il diverso assetto prefigurato dal D.Lgs n. 164 del 2000 (cd.
Decreto Letta), da poco entrato in vigore.
Per
tale nuova normativa, che ha disciplinato ex novo l’intero settore relativo
alle attività di provvista, di distribuzione e di vendita del gas naturale in
attuazione della direttiva CEE 98/30, il servizio di distribuzione del gas
naturale deve essere assegnato esclusivamente mediante gare e per periodi non
superiori ai dodici anni.
Il
Comune, quindi, ha esercitato una facoltà che non ha la sua fonte nella
convenzione.
Non
si tratta, infatti, di una controversia attinente alla violazione di obblighi
inerenti al rapporto concessorio dovuta a contrastanti interpretazioni delle
clausole convenzionali.
La
verifica della legittimità della deliberazione dell’ente con la quale tale
facoltà è stata esercitata è dunque fuori dalla materia deferibile ad arbitrato
delineata dall’art. 20 della convenzione attuativa della concessione di cui
trattasi ed è rimessa al sindacato del giudice amministrativo (nell’ambito
della giurisdizione esclusiva spettante a detto giudice in materia di servizi
pubblici ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998).
Tale
conclusione assorbe tutte le argomentazioni prospettate dal Comune a sostegno
della ritualità dell’arbitrato regolato dal citato art. 20.
Anche
nel merito, l’appello è infondato.
Il
T.A.R., inserendosi nel filone della ormai costante giurisprudenza
amministrativa (V, 8.8.2003, n. 4589; 25.6.2002, n. 3455; 15.2.2002, n. 902), ha affermato che il
diritto di riscatto come disciplinato dagli artt. 24 e 25 del R.D. n. 2578 del
1925, per quanto attiene al servizio di distribuzione del gas naturale, è stato
implicitamente abrogato dalla nuova
disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 164 del 2000. Nel sistema del R.D. n. 2578,
infatti, il diritto di riscatto anticipato risultava strettamente connesso con
la facoltà per i comuni di assumere direttamente la gestione del servizio. Tale
facoltà non è più configurabile nel nuovo ordinamento del settore, stante la
obbligatorietà stabilita in tale decreto dell’affidamento del servizio
esclusivamente mediante procedure di evidenza pubblica e, pertanto, è venuto
meno anche lo strumento a ciò direttamente preordinato nel previgente
ordinamento, rappresentato dal riscatto anticipato del servizio.
La
sentenza appellata ha anche correttamente rilevato che la facoltà di riscatto
non ha la sua fonte diretta nell’art. 4 della convenzione.
Tale
disposizione, infatti, si limita ad operare un rinvio di carattere formale alla
normativa vigente in ordine al riscatto anticipato delle concessioni di servizi
pubblici.
Il
Comune appellante non oppone a tali conclusioni valide deduzioni.