ICI: CHIARIMENTI SULLA PERDITA DI GETTITO SUI FABBRICATI "D"
NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO E DISTINZIONE TRA CONCESSIONE E APPALTO
Chiarimenti della Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero
dell'Interno e della Direzione Federalismo Fiscale del
Chiarimenti
della Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno e
della Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
A fronte dei numerosi quesiti pervenuti dai Comuni in ordine all'applicazione
dell'articolo 2- quater, comma 7, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008,
n.189, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, si ritiene
utile fornire ai Comuni i seguenti chiarimenti.
In ordine alla possibilità che i Comuni certifichino la perdita di gettito ICI
derivante dall'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale di un
fabbricato già iscritto in catasto con rendita, si precisa che tale possibilità
è preclusa nel caso in cui si tratti di una variazione di rendita risultante da
un intervento edilizio, ovvero da un cambiamento di destinazione d'uso.
A tal proposito si ribadisce che nell'ipotesi in cui la rendita
provvisoriamente attribuita o comunque attribuita d'ufficio sia stata
successivamente modificata - anche a seguito di contenzioso tributario - è
quest'ultima rendita quella da prendere in considerazione ai fini della
determinazione della perdita di gettito ICI rispetto al valore contabile.
Ciò in quanto ai fini dell'efficacia fiscale la rendita iscritta negli atti del
Catasto è quella definitiva attribuita a conclusione dell'iter amministrativo,
ovvero delle determinazioni del giudice tributario.
Si precisa che rientrano nei criteri dell'articolo 64 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sia i casi in cui l'attribuzione della rendita sia avvenuta con
la procedura DOCFA, ovvero quelli in cui la stessa rendita sia stata attribuita
dall'Agenzia del Territorio, secondo le procedure vigenti, ad immobili iscritti
in Catasto ma privi di rendita.
Tali conclusioni risultano confermate anche dalla lettura dell'articolo 2,
comma 3, del D.M. 1° luglio 2002, n. 197, nella parte in cui stabilisce che
"l'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota
dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la
prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali".
Si fa presente che le certificazioni rese dai Comuni potranno riguardare le
minori entrate relative agli anni dal 1998 al 2005, con esclusione delle
perdite relative alle annualità precedenti, in quanto la norma recata dal comma
3, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, assegna il
contributo dello Stato, per la prima volta, a decorrere dall'anno 1998.
In ordine alle modalità di calcolo dei limiti di importo e di percentuale
rispetto alla spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso
anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato, si precisa
che detti limiti devono essere riferiti al numero complessivo dei fabbricati
per i quali è stata attribuita la rendita nell'anno di riferimento e che hanno
determinato la perdita per la quale si richiede il contributo statale.
Infatti, il comma 1, dell'articolo 64, della legge n. 388 del 2000, indica i
"minori imponibili" dei fabbricati.
Tale disposto risulta prevalente sul citato D.M. n. 197 del 2002, che
all'articolo 2, comma 4, si riferisce ai singoli fabbricati. D'altronde tale
aspetto non è neppure coerente con il comma 1 del citato articolo 2 e con il
modello A allegato al decreto stesso, che fa riferimento al complesso delle
perdite subite nell'anno.
Sempre con riguardo ai limiti per la richiesta di contributo, occorre precisare
che le singole annualità, a tal fine, vanno considerate distinte e, pertanto,
nell'ipotesi in cui in un certo anno non sia possibile per il Comune richiedere
il contributo per una perdita risultante inferiore ad uno dei due limiti, tale
perdita non potrà concorrere nell'anno successivo a determinare il superamento
dei limiti stessi.
Infatti, la norma - nel richiamato articolo 64 - impone espressamente il
raffronto con la spesa corrente prevista per ciascun anno. Se si operasse in
maniera diversa, si consentirebbe il trascinamento, in un'annualità successiva,
di perdite relative a fabbricati che sono stati oggetto di attribuzione di
rendita catastale nell'anno precedente e che sarebbero conseguentemente
computate per un anno in cui non si è verificata la condizione prevista dalla
legge per richiedere il contributo.
Il valore contabile da prendere in considerazione ai fini della determinazione
del contributo statale deve essere quello attualizzato secondo i coefficienti
approvati con decreto ministeriale annualmente emanato ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e relativo all'ultimo anno in
cui tale valore è stato utilizzato ai fini della determinazione della base
imponibile.
Si precisa, infine, che la riapertura dei termini prevista eccezionalmente
dall'articolo 2-quater, comma 7, sopracitato, con le conseguenti rivalutazioni
dei contributi erariali, avrà ovviamente ripercussione sulla rideterminazione
dei contributi dovuti a partire dall'anno 2008 e formerà oggetto di
un'ulteriore comunicazione che i Comuni dovranno allegare alla certificazione
da rendere entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; ciò poiché il termine per la presentazione
della richiesta di contributi per l'anno 2008 risulta l'unico ancora aperto.
Si ribadisce, inoltre, che i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia del
Territorio sono di mero ausilio alle elaborazioni che in via autonoma i Comuni
devono compiere.
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