ICI: CONDIZIONI PER ASSIMILAZIONE "PRIMA CASA"
PRECISAZIONI SU PRIMO RIMBORSO ICI "PRIMA CASA"
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Delibera n.
SRCPIE/9/2009/PAR
La Sezione regionale di
controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 17 marzo 2009, composta dai
Magistrati:
Dott. Ivo
MONFELI Presidente
Dott. Ugo
REPPUCCI Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO Consigliere
Dott. Walter BERRUTI Referendario Relatore
Visto
l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti;
Visto il
regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, con il quale è stata istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria
una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16
giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
Vista la
deliberazione della Sezione delle autonomie approvata nell’adunanza del 27
aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva;
Vista la
richiesta proveniente dal comune di Coggiola n. 400 del 2 febbraio 2009,
recante un quesito sulla legittimità di una modifica del regolamento comunale
in materia di ICI che elimini
un’ipotesi di esenzione dall’imposta ivi prevista (nel caso, quella che
riguarda l’assimilazione all’abitazione principale dell’abitazione data in
comodato ai parenti in linea retta o collaterale oltre il primo grado);
Vista
l’ordinanza n. 13/PAR/2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di
controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore
il Referendario Dott. Walter Berruti;
Udito il
relatore;
Ritenuto
in
FATTO
Il comune di Coggiola, con
nota a firma del suo sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi
dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito alla legittimità dell’eliminazione dell’esenzione
dall’imposta per l’abitazione data in comodato ai parenti in linea retta o
collaterale oltre il primo grado, prevista nel regolamento comunale
sull’ICI.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La funzione consultiva delle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7,
comma 8, della L. n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province
e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di
controllo pareri in materia di contabilità pubblica.
1. Preliminarmente occorre
verificare la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.
1.1. La legittimazione a richiedere
pareri è dei soli enti previsti dalla citata L. n. 131/2003.
La
richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco del comune di
Coggiola.
Sotto il profilo soggettivo,
dunque, essa è ammissibile.
1.2. I pareri sono previsti, dalla
L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.
L’ambito oggettivo di tale
locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nel citato
atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché
nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla “attività
finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore,
ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi
equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione
finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese,
l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.
Inoltre, come precisato nei citati
atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei
conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di
vista astratto e su temi di carattere generale.
Il quesito verte
sull’interpretazione di una norma avente natura contabile secondo quanto sopra
precisato.
Pertanto, la richiesta di parere è
da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.