ICI E VINCOLO PERTINENZIALE
IVA E OPERE A SCOMPUTO
Cass
Cass., sez.
trib., sent. 16 marzo 2005
n. 5755
Svolgimento del processo - Con
sentenza 24 marzo-28 novembre 2003 la Commissione tributaria di II grado di
Trento ha accolto l'appello del comune di Nogaredo
avverso la sentenza della Commissione tributaria di I grado, che aveva
dichiarato la illegittimità degli avvisi di accertamento Ici
per gli anni 1993 e 1994, notificati ai coniugi G.T. e A.C.
in data 29 novembre 2000, per difetto di elementi essenziali (mancata
allegazione di delibere consiliari cui si faceva espresso riferimento negli
avvisi) per non assoggettabilità dell'area al tributo
in quanto pertinenza di fabbricato che, proprio in virtù dell'incorporazione
della stessa, fruiva di un'elevata classificazione catastale (A7), infine per
uniformità del valore al mq. attribuita dal comune a tutti i terreni, senza
valutarne le differenze.
I giudici d'appello hanno ritenuto adeguatamente motivato
l'accertamento, perché erano stati indicati sia l'organo che aveva determinato
i valori che la delibera con cui erano stati stabiliti i criteri di
determinazione dell'imponibile, delibera la cui allegazione non era necessaria,
essendo sufficiente il richiamo alla stessa contenuto negli avvisi; nel merito
hanno ritenuto legittimo il tributo richiesto per assenza di accorpamento
(cosiddetta "graffatura") dell'area oggetto del tributo al contiguo
fabbricato, costituenti unità catastali separate.
I consorti G.T. e A.C. hanno chiesto la
cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati da
memoria.
Il comune di Nogaredo resiste con controricorso.
Motivi della decisione - Col primo motivo di ricorso i ricorrenti
denunciano nullità della sentenza impugnata per contraddittoria ed illogica
motivazione della stessa, il cui iter argomentativo
non sarebbe chiaramente intelligibile.
Col secondo motivo, si denuncia la violazione delle norme di
diritto in materia di Ici sostenendosi la pertinenzialità dell'area sottoposta a tributo, in quanto
costituita da giardino circostante un'abitazione, priva di edificabilità
autonoma in quanto parte integrante della stessa, come provato
dall'attribuzione di categoria relativa ai "villini" (A7) e di valore
elevato ad un fabbricato modesto, proprio in funzione della esistenza della
presenza dell'annesso giardino.
Col terzo motivo, si denuncia violazione di norme di diritto in
materia di accertamento e nullità degli atti di accertamento del comune di Nogaredo, non compilati secondo il disposto di cui all'art.
5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, mancando in essi
l'indicazione dell'area sottoposta ad accertamento, il riferimento ai valori
delle aree fabbricabili consimili, la indicazione della superficie sottoposta a
tributo e il valore a metro quadro della stessa, la contraddittorietà dei
valori fissati per tutte le aree fabbricabili dal comune nell'unica cifra di
lire 250.000=, ridotta al 60 per cento in sede di proposta transattiva,
e all'80 per cento in una delibera consiliare.
Col quarto motivo, si denuncia ulteriormente insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, sia per la mancata
allegazione delle delibere, che facevano parte integrante del loro contenuto,
sia per mancata indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore
delle aree, sia perché la particella di pertinenza è stata ritenuta autonoma
perché priva della "graffatura" fra la p. 257 (abitazione) e la p.f.
386/11 (giardino), mentre la pertinenzialità
dell'area in questione doveva essere rilevata in concreto, essendo essa priva
di autonoma potenzialità edificatoria.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata esplicita infatti sufficientemente le
ragioni logiche e giuridiche sulle quali i giudici d'appello hanno fondato la
propria decisione, che si sostanzia nel riconoscimento della legittimità degli
avvisi, con riferimento alla mancata allegazione di delibere comunque
conoscibili perché affisse nell'Albo comunale, e nell'apprezzamento di merito
in ordine al separato accatastamento della particella 386/11, rispetto
all'adiacente fabbricato.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sono invece parzialmente fondati gli ulteriori motivi di ricorso,
anche se, riguardo al quarto motivo, va rigettata la doglianza relativa alla
mancata allegazione delle delibere comunali all'accertamento notificato.
Infatti l'obbligo di allegazione imposto dall'art. 7 dello Statuto
del contribuente riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. n. 32/2001, un atto non conosciuto e non altrimenti
conoscibile dal contribuente, mentre atti generali come le delibere consiliari
sono comunque soggette a pubblicità legale e, quindi, la loro conoscibilità è
presunta. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
21571/2004), l'obbligo motivazionale degli accertamenti Ici
deve ritenersi adempiuto, conformemente a quanto accade nelle altre attività accertative in campo tributario, ogniqualvolta il
contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei
suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendere, come nella specie
è accaduto.
Sono invece condivisibili le doglianze dei contribuenti relative
alla esclusione della pertinenzialità dell'area
assoggettata ad Ici sull'esclusivo presupposto del
suo autonomo classamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti (Cass. n.
19375/2003, n. 17035/2004), l'art. 2 del D.Lgs. n.
504/1992, il quale esclude l'autonoma tassabilità
delle aree pertinenziali, fonda la qualifica di
"pertinenza" sul criterio fattuale, e cioè
sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di
un'altra cosa, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, senza che rilevi
l'avvenuto frazionamento catastale dell'area, ovvero la mera distinta
iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, e tanto meno, per
quanto attiene la fattispecie in esame, la presenza o meno di segni grafici,
inconsistenti sul piano probatorio.
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso debbono essere
pertanto accolti per quanto di ragione, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata in relazione alla esclusione della qualifica di
"pertinenza" dell'area oggetto del tributo in contestazione, sul solo
presupposto del dato catastale, mentre non rileva l'affermazione del controricorrente circa la novità, e quindi la
inammissibilità, della censura dei ricorrenti relativa alla inedificabilità
sostanziale della p.f. 386/11, perché qualificata come "consolidata"
dagli strumenti urbanistici comunali, non essendo stato proposto, sul punto,
ricorso incidentale.
La causa deve essere, quindi, rinviata, per un nuovo esame, ad
altra Sezione della Commissione tributaria di II grado di Trento, che deciderà
anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M. - La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per
quanto di ragione gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione a
quanto accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della
Commissione tributaria di II grado di Trento.
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