ICI: PARAMETRI DI ATTENDIBILITA' DEL MANCATO GETTITO 2008
DEFINITI GLI IMPORTI PER TARSU/TIA DELLE SCUOLE
Bozza di delibera per l’individuazione di parametri e criteri per la
valutazione di attendibilità della certificazione del ma
Del. N. 306/VSGO/2009
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta
dai magistrati:
Pres.
Sez. Silvio AULISI Presidente
Cons.
Gianfranco BUSSETTI Componente
Cons.
Paolo SCARAMUCCI Componente
Cons.
Graziella DE CASTELLI Componente
Ref.
Alessandra SANGUIGNI Componente
Ref.
Laura D’AMBROSIO Componente
VISTO
l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il
Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,
n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti;
VISTA la
legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
VISTO
l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F.2007);
VISTO
l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008,
n. 126;
VISTO
l’art. 77bis, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 come inserito dall’articolo 1 della legge di
conversione 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO
l’art. 2 – comma 6 e 7 – del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
VISTO il
Regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data
16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la
Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale
delle autonomie locali;
UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Referendario Alessandra
Sanguigni;
PREMESSO
1) che l’art. 77bis, comma 32 del D.L. n. 112 del 25.06.2008. come
inserito dall’articolo 1 della legge di conversione del 6 agosto 2008, n. 133,
dispone che entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell’Interno, e quindi alla
Corte dei conti, la certificazione sul mancato gettito I.C.I. accertato per
l’anno 2008
2) che la
certificazione, secondo quanto successivamente statuito dall’art. 2, comma 6
del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, deve essere sottoscritta dal responsabile dell’ufficio tributi,
dal segretario comunale e dall’organo di revisione e, in base al disposto del
successivo comma 7, è trasmessa alla Corte dei Conti per “la verifica della
veridicità”.
3) che la Sezione
centrale delle autonomie - con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2009/QMIG del 22
giugno 2009 – ha espresso l’avviso, ampiamente condiviso da questa Sezione, che
le Sezione regionali di controllo devono valutare le certificazioni rese dai
Comuni con un criterio di attendibilità da esse stesse predefinito
4)
che una eventuale valutazione di non attendibilità cui pervenga la Sezione
regionale di controllo, ha il fine, alla luce del principio costituzionale
della leale collaborazione, di esortare il comune ad una revisione della stima
del mancato gettito certificato,
tenendo conto dei parametri di attendibilità predefiniti dalla Sezione
regionale di controllo al fine di individuare la più congrua misura del
rimborso, rispetto alla perdita di gettito
5) – che tale fine costituisce “vero e
proprio vincolo costituzionale”, atteso che la congrua commisurazione
dell’entità del rimborso con oneri a carico dello Stato è finalizzata sia alla
conservazione delle condizioni di equilibrio del bilancio comunale sia a
garantire l’unità economica della Repubblica.
6) che in ordine all’estensione , in via
analogica, delle fattispecie di equiparazione all’abilitazione principale e
conseguentemente di esonero totale dal pagamento dell’ICI ai sensi dell’art. 1,
comma 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, la Sezione si è espressa, in sede consultiva, con Delibera
n. 142/2009PAR, alla quale si fa rinvio, affermando che per “unità immobiliari
assimilate ad abitazione principale del soggetto passivo, con delibera o con
regolamento comunale”, debbano intendersi solo le fattispecie per le quali la
legge ha dato facoltà ai Comuni di considerare specifiche situazioni
assimilabili all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni sulle riduzioni e detrazioni di cui all’art. 8 del D.Lgs.
504/1992.
CONSIDERATO
che la Sezione Centrale delle Autonomie, nella
citata delibera, subordina l’attendibilità della certificazione che “espone un
dato contabile, relativo al mancato gettito ICI accertato” al sostanziale
rispetto di dati consolidati relativi al gettito e/o e di altri specifici
parametri (es: stima della consistenza delle unità abitative, stima della
consistenza della base imponibile)
tenuto conto della dinamica del tributo, sì da confermare una
sostanziale concordanza con l’andamento del gettito d’imposta”
che questa Sezione ha ritenuto funzionale,
alla valutazione di attendibilità delle certificazioni trasmesse, stabilire
criteri e metodi della verifica di attendibilità stessa.
DELIBERA
sulla
base dei dati finanziari/contabili riferiti alla serie storica 2006-2008,
desunti dalla certificazione di cui all’art. 77bis, comma 32 in argomento e dai
certificati di bilancio pubblicati sul sito istituzionale del Ministero
dell’Interno, vengono considerate:
attendibili, in base al solo confronto dei dati finanziari del
gettito in esame, le certificazioni di quei Comuni per i