ICI: PROVA FOTOGRAFICA DI TERRENO PERTINENZIALE
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ACCERTAMENTI FISCALI
Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 24 maggio-13 luglio
2007 n
Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza
24 maggio-13 luglio 2007 n. 15739 Presidente Paolini - Relatore
Virgilio
Ritenuto in fatto
che la Bellotti s.p.a. (già Bellotti Legnami s.p.a.) impugnò dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Como l'avviso di accertamento emesso dal
Comune di Cermenate per omesso versamento dell'Ici, per gli anni dal 1995 al
1999, in ordine ad un terreno di mq 13.805, di proprietà della ricorrente, per
il quale il Comune aveva escluso la natura pertinenziale rispetto all'adiacente
fabbricato industriale della stessa società;
che la Commissione adita accolse il ricorso;
che l'appello proposto dal Comune venne a sua volta accolto, con la sentenza
indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia,
la quale, premesso che l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 esclude l'autonoma
tassabilità delle aree pertinenziali quando queste sono destinate
effettivamente e concretamente al servizio di un altro bene e che tale
destinazione deve essere attuata non in via transitoria ed occasionale, ma con
carattere di stabilità, osservò che, pur evincendosi dalla documentazione
prodotta dalla società che «il terreno è stato utilizzato per il deposito del
legname la cui lavorazione forma l'oggetto dell'impresa», «tuttavia la
dimostrazione fornita (fotografie) non appare sufficiente, atteso che (...)
non viene dimostrata la durevole relazione di subordinazione con il complesso
aziendale»; ed aggiunse che il fatto che tale terreno non risultava destinato a
tale scopo era dimostrato dalla circostanza «che la società ha chiesto ed
ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare, per il deposito di legname, altro
terreno adiacente, e che esso ha sempre avuto una autonoma capacità volumetrica
(come dimostrato dalle richieste di edificabilità) e quindi assoggettabile
autonomamente ad imposta»;
che avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per
cassazione;
che il Comune intimato si e limitato a depositare procura speciale in favore
dell'avv. Aglialoro, il quale, nell'odierna adunanza in camera di consiglio, ha
depositato istanza di riunione del presente giudizio ad altro pendente tra le
stesse parti ed avente analogo oggetto.
Considerato in diritto
che va, preliminarmente, rigettata la predetta istanza di riunione, in quanto,
essendo stata presentata il giorno stesso dell'adunanza in camera di consiglio,
si rivela tardiva;
che, con l'unico motivo, la società ricorrente, denunciando violazione
dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e vizio di motivazione, censura la
sentenza impugnata per avere il giudice a quo escluso la natura pertinenziale
dell'area in questione illegittimamente e con motivazione insufficiente e
contraddittoria;
che il ricorso è manifestamente fondato;
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,
in tema di Ici, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude
l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa
della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione
effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che
assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del
fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico
eventualmente attribuisca all'area pertinenziale (Cass. n. 19375 del 2003,
17035 e 19161 del 2004, 6501 e 20033 del 2005);
che, ciò posto, la sentenza impugnata si rivela, in primo luogo, erronea là
dove il giudice a quo, in contrasto con l'anzidetto principio, ha considerato
rilevante la circostanza che il terreno «ha sempre avuto una autonoma capacità
volumetrica (come dimostrato dalle richieste di edificabilità) », e, in secondo
luogo, affetta da motivazione insufficiente ed illogica nella parte in cui, per
un verso, si è ritenuta apoditticamente non sufficiente la documentazione
fotografica prodotta dalla società al fine di dimostrare la durevolezza del
vincolo di pertinenzialità (senza specificare, ad esempio, se le fotografie
fossero state effettuate, o meno, in tempi diversi), e, per altro verso, si è
attribuito rilievo ad una circostanza, quale la richiesta e l'ottenimento di
autorizzazione ad utilizzare - per il deposito del legname - altro terreno
adiacente, evidentemente di per sé inidonea a dimostrare che l'area in discussione
avesse per ciò perduto tale destinazione;
che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia,
oltre a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Lombardia.
......