ICI RURALE 2011
Rimborso oneri personale ex Fime
Comunicato del 13 febbraio 2012
Comunicato del 13 febbraio 2012
(aggiornato al 17 febbraio 2012)
L’articolo 13, comma 13, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
stabilisce che la riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni (c.d. ICI rurale ed
altre fattispecie), é consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Atteso che con la citata
disposizione viene definitivamente disciplinata la materia, si è provveduto
alla rideterminazione delle attribuzioni dell’anno 2011 con le seguenti
modalità:
Comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario - ricalcolo riduzioni per
l’anno 2011
Nel corso dell’anno 2011
la riduzione, parametrata alla stima del predetto
maggior gettito ICI e prevista in bilancio in 179 milioni di euro annui, era
stata applicata, in detrazione, all’atto della quantificazione
della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati
dell’anno 2011, che ha costituito il riferimento per la
determinazione delle assegnazioni al federalismo fiscale dello scorso anno.
Con l’entrata in vigore della
predetta disposizione di legge è ora possibile conguagliare i dati di tale
gettito e, pertanto, nella voce “Attribuzioni da federalismo
municipale – Fondo sperimentale di riequilibrio” sono state inserite le voci
“Maggiore / Minore gettito ICI rurale da certificato (art. 13, c. 13, dl
201/2011)” che contengono i conguagli positivi, ovvero negativi, derivanti
dalla differenza tra riduzione presunta dell’ICI rurale e gettito certificato
da ciascun comune, come
da allegato file.
Comuni
appartenenti alle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna -
ricalcolo riduzioni per l’anno 2011
Per comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna per i quali è tuttora vigente il sistema del
finanziamento agli enti locali tramite trasferimenti erariali, nella voce
(Contributo ordinario – Effetto normativa dl 262/06 - è stata inserita la voce
“Maggiore / Minore gettito ICI rurale da certificato (art. 13, c. 13, dl
201/2011)” che contiene i conguagli positivi ovvero negativi derivanti dalla
differenza tra riduzione presunta dell’ICI rurale e gettito certificato da
ciascun comune,
come da allegato file.
Dalla suddetta rideterminazione,
sono scaturite somme da rimborsare ai comuni ovvero da recuperare in relazione
alle erogazioni già disposte che possono essere rilevate dall’allegato
file.
Al riguardo si comunica che al
recupero delle somme si provvederà sulle prossime erogazioni
da disporre nell’anno 2012, mentre per le somme da rimborsare
ai comuni si fa presente che alla relativa erogazione si potrà dar corso
dopo l’assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze.
Infine si segnala che per i comuni che
non hanno ancora trasmesso la prevista certificazione è stata mantenuta la
riduzione presunta.
Comuni
appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna – riduzioni dovute per l’anno
2012
L’importo delle riduzioni
dovute verrà sottratto dalle spettanze dei trasferimenti dei
singoli comuni ricadenti nei territori di Sicilia e Sardegna per l’anno 2012.
Comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario – riduzioni dovute per
l’anno 2012
L’importo delle riduzioni dovute
per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario verrà
considerato nella determinazione del totale del fondo sperimentale di
riequilibrio da distribuire ai comuni.
Comuni
appartenenti alle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Valle
d’Aosta e Trentitno Alto Adige – anni 2011 e 2012
Per i comuni appartenenti alle
regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige – ai quali
non era stata applicata una riduzione presunta per l’anno 2011 - i
maggiori introiti dell’ICI rurale da certificato verranno portati in
detrazione dell’importo spettante per l’anno 2012 a titolo di trasferimento
compensativo ICI abitazione principale.
Sull’importo delle somme
spettanti per l’anno 2012, verrà applicata analoga riduzione di
risorse per l’anno 2012.
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