ICI: TERRENO AGRICOLO "SVANTAGGIATO"
PARTECIPAZIONE DELLE FONDAZIONI ALLE GARE
Corte di cassazione - Sezione Tributaria civile - Sentenza 10
febbraio-20 marzo 2009 n
Corte di cassazione -
Sezione Tributaria civile - Sentenza 10 febbraio-20 marzo 2009 n. 6808
Presidente
Merone - Relatore Sotgiu
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria
Regionale della Lucania, con sentenza 20 febbraio 2006, ha accolto l’appello
del
Comune di Bernalda avverso la
sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto dovuto il rimorso dell’ICI
pagata da Du. Fr. in relazione a terreni che seppur non ricompresi nelle zone
montani e collinari di cui alla Legge 27/12/1977 n. 984, erano qualificabili
come ≪zone svantaggiate ≫ in base alla normativa comunitaria.
La Commissione Regionale ha
invece escluso che possa riconoscersi l’esenzione ICI, ai sensi della Legge n.
504 del 1992, articolo 7, lettera H) a terreni non ricadenti in area
montana o di collina, come delimitati dalla Legge n. 984 del 1977, articolo 15.
Du. Fr. chiede la cassazione di
tale sentenza sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Il Comune di Bernalda resiste
con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso il
Du. deduce la violazione degli articoli 11 (come modificato, dal Decreto Legge
n. 44 del 2005, articolo 3-bis) e del Decreto Legislativo n.
546 del 1992, articolo 12, sostenendo il difetto di rappresentanza del Comune
in giudizio, avendo il Sindaco delegato tali poteri ad un funzionario, sebbene
la delibera di Giunta autorizzasse il Sindaco, e non altri, a stare in
giudizio.
Il motivo non e fondato e va
rigettato, con conseguente risposta affermativa al quesito posto dal ricorrente
e cosi formulato: ≪nel contenzioso tributario il potere di rappresentare
e difendere l’Ente locale puo, in assenza di espressa delibera di Giunta,
essere conferito dal Sindaco a funzionario non titolare della posizione
organizzativa in cui e inserito l’ufficio tributi?≫.
Nella formula relativa alla
rappresentanza del Comune in giudizio, contenuta nell’epigrafe dell’atto di
appello e riportata nel ricorso, si legge infatti che il Comune si costituisce
in persona del Sindaco, ing. Re. Fr., in virtu
di autorizzazione alla
costituzione in giudizio resa con Delib. G.C. 30 giugno 2005, n. 122,
rappresentato e
difeso, nella presente
procedura, dalla D.ssa Za. Lu., delegata con provvedimento ad hoc.
Da tale formula si
evince chiaramente che resta
immutata la rappresentanza del Comune
in capo al Sindaco ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo
50, mentre la difesa tecnica viene dallo stesso Sindaco delegata alla
funzionaria responsabile degli Affari Legali del Comune.
Il Decreto Legislativo n. 44
del 2005, articolo 3-bis, convertito nella Legge n. 88
del 2005, impropriamente
richiamato dal ricorrente, si
riferisce ad altra ipotesi, e cioe alla rappresentanza legale del Comune
interamente affidata, in deroga al cit. articolo 50, al Dirigente dell’ufficio
tributi, o ad altri dirigenti, ipotesi estranea alla fattispecie in esame.
Col secondo motivo, adducendo
violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 lettera H),
Legge n. 984 del 1977, articolo 15, Decreto Legislativo n. 146 del 1997, articolo
2; articolo 3 Direttiva UE
75/268/CEE; articolo 53 Cost.,
nonche vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene
che tutto il comprensorio del Comune di (OMESSO) va considerato zona
svantaggiata ai sensi dell’articolo 3
della Direttiva UE 75/268/CEE,
e delle successive decisioni della Commissione Europea del 13 e 20 dicembre
1988 che hanno incluso nel perimetro svantaggiato tutto il territorio comunale
e non soltanto ai fini contributivi, ma anche con riferimento ai tributi, essendo
analoghi i presupposti dell’imposizione. Peraltro anche la Corte Costituzionale
aveva riconosciuto, con la sentenza 370/85 che l’esenzione ICI non poteva
essere limitata ai terreni montani sopra una certa altitudine. Sono quindi
intervenute sia la Legge n. 67 del 1988, che ha esteso territorialmente l’esenzione,
sia una Delib. CIPE 28 giugno 1990, che ha tuttavia riconosciuto lo svantaggio
per una parte del territorio considerato dalle Delibere CEE, mentre soltanto
con la Delib. CIPE 25 maggio 2000 - che ha fatto seguito alla riclassificazione
delle zone svantaggiate di cui al Decreto Legislativo n. 146 del 1997, l’assimilazione delle aree di montagna e delle zone svantaggiate
e divenuta totale.
Il richiamo operato dall’articolo 7, lettera H, della normativa ICI alla Legge n. 984 del 1977, dovrebbe
ritenersi pertanto soltanto formale, perche l’evoluzione normativa equipara
zone di montagna e zone agricole svantaggiate, eliminando il riferimento alle
colline, tant’e che la Delib. CIPE del 1990 ricomprende nel territorio
svantaggiato zone di pianura attigue a quelle del ricorrente, con sperequazione
evidente fra i vari proprietari. Anche il Comune di Bernalda avrebbe peraltro
riconosciuto la illegittimitŕ della Delibera CIPE
applicativa soltanto parzialmente della Direttiva CEE n. 268 del 1975.
Il Du. formula dunque, ai sensi dell’articolo 366-bis c.p.c., i seguenti quesiti di diritto: 1) se l’esenzione
dall’imposta ICI Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ex
articolo 7 lettera H, operata con riferimento alla
delimitazione ai sensi della Legge n. 984 del 1977, articolo 15, includa
terreni ricadenti in zone svantaggiate, normativamente individuate con riguardo
ai medesimi criteri di cui alla Legge n. 984 del 1977; 2) se sia viziata la
sentenza impugnata che non ha tenuto conto che i terreni del ricorrente
ricadevano nella zona svantaggiata rappresentata dal territorio del Comune di
(OMESSO), e siano dunque esenti da ICI, ai sensi della delimitazione operata dal
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, lettera H).
Anche tale motivo e infondato, dovendosi dare risposta negativa
al quesito sopra riportato. Premesso che in materia di agevolazioni fiscali non
sono consentite analogie (Cass. 597l/02), l’esenzione dal tributo ICI prevista
per le aree montane e collinari, normativamente delimitate secondo quanto
previsto dalla Legge n. 984 del 1977, secondo l’individuazione che di tali
terreni compiono le commissioni censuarie centrali (Cass. 10471/2002), non puo
essere estesa a zone agricole dichiarate svantaggiate ad altri fini, quali
quello riferibili ad una riduzione (e non alla totale esenzione) del pagamento dei
contributi unificati in agricoltura, rispetto ai quali si sono susseguite vari
interventi agevolativi, la cui autonomia e stata posta in luce dalla Corte
Costituzionale (sent. 254/1989), senza che peraltro possa incidere sulla
problematica dedotta col presente ricorso la sentenza n. 370 del 1985 della
Corte Costituzionale, che si e limitata a risolvere la questione di legittimita
di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico
dei territori, senza esaminare alcun altro profilo relativo alle zone agricole
svantaggiate (Cass. 10471/2002 cit.) di cui alla Direttiva Comunitaria 75/268,
alla Delib. CIPE 28 giugno 1990, come successivamente integrata e alla Decreto
Legislativo 146 del 1997, norme tutte volte a ridefinire il reddito agrario in funzione
soggettiva, ai fini del calcolo ......