IDONEITA' AL SERVIZIO: COMMISSIONI OSPEDALIERE INCOMPETENTI
Regime contributivo: indennita' ai superstiti
Istituto nazionale
Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell’amministrazione
pubblica
INFORMATIVA N. 34
OGGETTO:
D.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Precisazioni in merito al
procedimento
relativo ai trattamenti pensionistici di privilegio del
personale
iscritto alla C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G. dell’Inpdap.
DIREZIONE
CENTRALE
TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
UFF. 1
NORMATIVA
Roma,
04/07/2003
Ai
Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali
e per il loro tramite:
- agli Enti con personale
iscritto
- alle Casse CPDEL, CPS,
CPI
- alle Corti d’Appello
Al
Ministero della Difesa
Direzione
Generale Sanità Militare
Al
Ministero dell’Interno
Dipartimento
per gli Affari Interni e
Territoriali.
Agli
Uffici Territoriali del Governo
Loro
Sedi
Al
Comitato tecnico per le pensioni di
privilegio
Alle
Organizzazioni Sindacali
Nazionali
dei Pensionati
Agli
Enti di Patronato
E p.c.
Alla Direzione Centrale
per la
Segreteria del Consiglio
di
Amministrazione
Organi
Collegiali e Affari Generali
Ai
Dirigenti Generali
Centrali
e Compartimentali
Ai
Coordinatori delle
Consulenze Professionali
Come
è noto, con D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001 è stato emanato
il
regolamento recante norme di semplificazione di procedimenti per
il
riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di
servizio
e per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell’equo
indennizzo.
Con
informativa n. 19 del 2/4/2003 sono stati analizzati gli aspetti
connessi
alle nuove procedure del citato DPR per la concessione della
pensione
di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni
statali
per le quali l’Inpdap ha assunto la competenza in materia di
liquidazione
dei trattamenti pensionistici.
L’art.
6 del DPR 461/2001 ha portato notevoli innovazioni anche con
riferimento
alle competenze ed alla composizione delle Commissioni
mediche
ospedaliere, stabilendo, in particolare, che le CMO non sono
più
competenti a verificare l’esistenza del nesso di causalità tra
infermità
e servizio.
Pertanto
a decorrere dal 22 gennaio 2002, le Commissioni mediche
ospedaliere
non si esprimono più sulla dipendenza da causa di
servizio
delle infermità diagnosticate e ciò vale anche
quando sono
chiamate
a esprimere la diagnosi delle infermità e l’idoneità al
servizio
nei procedimenti per la concessione della pensione
privilegiata
per il personale iscritto alle Casse pensioni degli
ex
Istituti di previdenza indicate in oggetto.
Per
il predetto personale, tuttavia, continuano a trovare applicazione
le
disposizioni procedurali, non espressamente abrogate dall’art. 20
del
citato DPR 461/2001, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274 (con
l’intervento
del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale è
chiamato
ad esprimersi sull’esistenza, all’atto della cessazione dal
servizio,
di un nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e
l’attività
lavorativa svolta – art. 6 del regolamento del comitato
tecnico
per le pensioni privilegiate) nonché quelle previste dall’articolo
54
del Dlgt 7 gennaio 1917, n. 295, che espressamente demanda
agli
Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture) la predisposizione di
apposita relazione inviando i relativi atti a
questo Istituto.
Pertanto,
per quanto riguarda l’iter procedurale per l’attribuzione del
trattamento
pensionistico di privilegio nei confronti degli iscritti alle
Casse
pensioni degli ex Istituti di previdenza, le Sedi provinciali e
territoriali
continueranno ad attenersi alle istruzioni impartite con
Circolare
n. 23 del 24 giugno 2002.